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Decisione

10.2008.305

Guida di un ciclomotore nonostante la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre

4 dicembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2744/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2’400.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 80.--, con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 30 giorni (art. 34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 12 mesi,

decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ in data 24

gennaio 2008, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv.

2.

CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 7 agosto 2008 dal difensore;

indetto il dibattimento 4 dicembre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti evidenziando comunque la buona fede del suo assistito. Chiede

una riduzione sia della pena pecuniaria, tanto per l’ammontare delle aliquote

quanto per l’importo delle stesse, sia della multa, in considerazione della

precaria situazione finanziaria. Protesta tasse, spese e ripetibili;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 12 mesi decretata nei suoi confronti il 24 gennaio 2008 dalle

Assise correzionali di __________, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida nonostante la revoca

della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2744/2008 del 4 agosto

2008,

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--

(seicento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata nei suoi

confronti dalle Assise correzionali di __________ il 24 gennaio 2008, ma

ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

respinge la richiesta di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 pena

pecuniaria

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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