10.2008.305
Guida di un ciclomotore nonostante la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre
4 dicembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.305
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, PRPEN
Titolo:
Guida di un ciclomotore nonostante la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.305
DA
2744/2008
Bellinzona
4
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca,
per aver condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16 ottobre 2007 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ l’11
marzo 2008;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto
Fatti
2008 n. 2744/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’400.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 80.--, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 30 giorni (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 12 mesi,
decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ in data 24
gennaio 2008, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv.
2.
CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 agosto 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 4 dicembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti evidenziando comunque la buona fede del suo assistito. Chiede
una riduzione sia della pena pecuniaria, tanto per l’ammontare delle aliquote
quanto per l’importo delle stesse, sia della multa, in considerazione della
precaria situazione finanziaria. Protesta tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 12 mesi decretata nei suoi confronti il 24 gennaio 2008 dalle
Assise correzionali di __________, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida nonostante la revoca
della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2744/2008 del 4 agosto
2008,
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata nei suoi
confronti dalle Assise correzionali di __________ il 24 gennaio 2008, ma
ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 pena
pecuniaria
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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