10.2008.309
Padre e figlio che minacciano con frasi del seguente tenore: "vieni qui che dobbiamo ucciderti" e "vieni che la tua vita è finita qui"
2 dicembre 2008Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.309
Data decisione, Autorità:
02.12.2008, PRPEN
Titolo:
Padre e figlio che minacciano con frasi del seguente tenore: "vieni qui che dobbiamo ucciderti" e "vieni che la tua vita è finita qui"
MINACCIA
art. 180 cpv. 1 CPS
Incarti
n.
10.2008.309
10.2008.310
DA
2677/2008
DA
2674/2008
Bellinzona
2
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
e
ACCU 2 ,
entrambi difesi
da: DI 1
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
detenuto dal 19 novembre
2005 al 29 novembre 2005 (11 giorni),
minaccia,
per avere, in correità con
il padre ACCU 2, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce,
incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con
frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la
tua vita è finita qui”;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art.
Fatti
180 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2677/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria
di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.--
(cento) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art.
42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
500.
-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.
4.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall'art. 369 CPS;
2.
ACCU 2
detenuto dal 19 novembre
2005.
al 20 novembre 2005 (2 giorni),
minaccia,
per avere, in correità con
il figlio ACCU 1, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce,
incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con
frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la
tua vita è finita qui”;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art.
180.
cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 49 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2674/2008 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria
di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.--
(cento) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art.
42.
e seg. CPS).
Pena interamente
aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere a fr. 100.--
(cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico (recte: Pretura
penale) di Bellinzona il 18 aprile 2007 per titolo
di appropriazione indebita.
2.
Alla multa di fr.
500.
-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.
4.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall'art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente l’1 agosto 2008, rispettivamente il 4
agosto 2008;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2008,
al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre
il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei
decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore, il quale rileva le
numerose contraddizioni nella versione della parte lesa, ritenendola per nulla
credibile. Egli chiede pertanto il proscioglimento di entrambi i suoi assistiti
dall’accusa di minaccia, in via principale, per non aver commesso i fatti, in
via subordinata, per insufficienza di prove;
sentito da ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
E’ il
signor ACCU 1 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel
decreto d'accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008?
1.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1
E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel
decreto d'accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008?
2.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cpv. 2, 180 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie 1. ACCU 1
dall’accusa di minaccia per i
fatti descritti nel decreto di accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008;
proscioglie 2. ACCU 2
dall’accusa di minaccia per i
fatti descritti nel decreto di accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato per il procedimento a
carico di ACCU 1,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 470.00 spese
giudiziarie
fr. 670.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato per il procedimento a
carico di ACCU 2,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 470.00 spese
giudiziarie
fr. 670.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster