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Decisione

10.2008.309

Padre e figlio che minacciano con frasi del seguente tenore: "vieni qui che dobbiamo ucciderti" e "vieni che la tua vita è finita qui"

2 dicembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

180 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2677/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria

di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.--

(cento) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art.

42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

500.

-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.

4.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall'art. 369 CPS;

2.

ACCU 2

detenuto dal 19 novembre

2005.

al 20 novembre 2005 (2 giorni),

minaccia,

per avere, in correità con

il figlio ACCU 1, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce,

incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con

frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la

tua vita è finita qui”;

fatti avvenuti nelle

riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art.

180.

cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 49 cpv. 2 CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2674/2008 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria

di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.--

(cento) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art.

42.

e seg. CPS).

Pena interamente

aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere a fr. 100.--

(cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico (recte: Pretura

penale) di Bellinzona il 18 aprile 2007 per titolo

di appropriazione indebita.

2.

Alla multa di fr.

500.

-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.

4.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall'art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente l’1 agosto 2008, rispettivamente il 4

agosto 2008;

indetto il dibattimento 2 dicembre 2008,

al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre

il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei

decreti d’accusa;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, il quale rileva le

numerose contraddizioni nella versione della parte lesa, ritenendola per nulla

credibile. Egli chiede pertanto il proscioglimento di entrambi i suoi assistiti

dall’accusa di minaccia, in via principale, per non aver commesso i fatti, in

via subordinata, per insufficienza di prove;

sentito da ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

E’ il

signor ACCU 1 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel

decreto d'accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008?

1.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

1.4

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1

E’ il

signor ACCU 2 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel

decreto d'accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008?

2.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

2.4

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 49 cpv. 2, 180 CPS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie 1. ACCU 1

dall’accusa di minaccia per i

fatti descritti nel decreto di accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008;

proscioglie 2. ACCU 2

dall’accusa di minaccia per i

fatti descritti nel decreto di accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato per il procedimento a

carico di ACCU 1,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 470.00 spese

giudiziarie

fr. 670.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato per il procedimento a

carico di ACCU 2,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 470.00 spese

giudiziarie

fr. 670.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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