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Decisione

10.2008.311

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 dicembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 1,7 grammi lordi di eroina,

0,12 grammi lordi di cocaina, nonché 5,2 grammi lordi di marijuana sequestratile

dalla Polizia?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 cpv. 1, 69 CPS; 19

cifra 1, 19 a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. infrazione contro la Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

Considerandi

2.

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2605/2008 del 23 luglio

2008;

condanna __________ ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

2'700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina la confisca e la distruzione

di 1,7 grammi lordi di eroina, 0,12 grammi lordi di cocaina nonché 5,2 grammi

lordi di marijuana (reperto SAD 3324.07) (art. 69 CPS).

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Polizia scientifica,

Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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