10.2008.315
Velocità eccessiva in autostrada (130 km/h invece di 80 km/h), limite dovuto a smog invernale
27 novembre 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.315
Data decisione, Autorità:
27.11.2008, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva in autostrada (130 km/h invece di 80 km/h), limite dovuto a smog invernale
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.315
DA
2699/2008
Bellinzona
27
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con una vettura Mercedes targata __________ alla
velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 29 febbraio 2008;
reato previsto dall’art.
dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1,
Fatti
32 cpv. 2 e 3 LCStr. 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguita con decreto d’accusa del 4 agosto
2008 n. 2699/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 750.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 15’000.--;
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’100.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 27 novembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale non
contesta la legittimità della riduzione del limite di velocità, né il
rilevamento della velocità, né che siano dati i presupposti oggettivi di cui
all’art. 90 cifra 2 LCStr. Per contro, egli contesta, in applicazione della
sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008, che nel caso di specie sia dato
l’elemento soggettivo del reato ascritto alla sua cliente. In effetti, l’unico
rimprovero che le può essere mosso è quello di non avere visto il cartello che
limitava provvisoriamente la velocità a 80 km/h, ciò che, tenuto conto delle
condizioni della strada, del tempo e del traffico, costituisce soltanto una
negligenza lieve. La difesa chiede pertanto di derubricare il reato in
infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, comminando una multa
di fr. 60.-- (cifra 303.3 dell’allegato dell’OMD), prescindendo dal prelievo di
tasse e spese. In via subordinata, chiede una sensibile riduzione sia delle
aliquote giornaliere, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, sia
dell’ammontare delle stesse a fr. 370.--, preso atto della decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione, nonché una limitazione del periodo di prova a 2
anni. Protesta tasse, spese e ripetibili;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.1
Trattasi
di infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2699/2008 del 4 agosto
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 370.-- (trecentosettanta), per un totale di
fr. 3’700.-- (tremilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster