Lexipedia

Decisione

10.2008.315

Velocità eccessiva in autostrada (130 km/h invece di 80 km/h), limite dovuto a smog invernale

27 novembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32 cpv. 2 e 3 LCStr. 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguita con decreto d’accusa del 4 agosto

2008 n. 2699/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 750.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 15’000.--;

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’100.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 27 novembre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale non

contesta la legittimità della riduzione del limite di velocità, né il

rilevamento della velocità, né che siano dati i presupposti oggettivi di cui

all’art. 90 cifra 2 LCStr. Per contro, egli contesta, in applicazione della

sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008, che nel caso di specie sia dato

l’elemento soggettivo del reato ascritto alla sua cliente. In effetti, l’unico

rimprovero che le può essere mosso è quello di non avere visto il cartello che

limitava provvisoriamente la velocità a 80 km/h, ciò che, tenuto conto delle

condizioni della strada, del tempo e del traffico, costituisce soltanto una

negligenza lieve. La difesa chiede pertanto di derubricare il reato in

infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, comminando una multa

di fr. 60.-- (cifra 303.3 dell’allegato dell’OMD), prescindendo dal prelievo di

tasse e spese. In via subordinata, chiede una sensibile riduzione sia delle

aliquote giornaliere, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, sia

dell’ammontare delle stesse a fr. 370.--, preso atto della decisione su reclamo

dell’Ufficio di tassazione, nonché una limitazione del periodo di prova a 2

anni. Protesta tasse, spese e ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.1

Trattasi

di infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2699/2008 del 4 agosto

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 370.-- (trecentosettanta), per un totale di

fr. 3’700.-- (tremilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1’000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster