10.2008.316
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.67 - max 2.07 gr/oo)
27 novembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.316
Data decisione, Autorità:
27.11.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.67 - max 2.07 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.316
DA
2727/2008
Bellinzona
27
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Nissan targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.67
- max. 2.07 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
9 marzo 2008;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto
2008 n. 2727/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote da fr. 140.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a
complessivi fr. 4’200.--;
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 27 novembre 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta
di aver circolato in stato di ebrietà, ma, considerato lo stato di shock in cui
si trovava a seguito dell’aggressione subita, chiede una riduzione della pena
pecuniaria, della multa, nonché del periodo di prova ritenendoli sproporzionati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2727/2008 del 4 agosto
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di
fr. 4’200.-- (quattromiladuecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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