10.2008.320
Soggiornare illegalmente in Svizzera svolgendo attività lucrativa abusiva senza essere al beneficio dei relativi permessi; esercizio illecito della prostituzione
11 dicembre 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.320
Data decisione, Autorità:
11.12.2008, PRPEN
Titolo:
Soggiornare illegalmente in Svizzera svolgendo attività lucrativa abusiva senza essere al beneficio dei relativi permessi; esercizio illecito della prostituzione
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarto
n.
10.2008.320
DA
2891/2008
Bellinzona
11
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1 ,
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
sugli stranieri,
per avere, a __________
dal 6 maggio 2008 e successive 2 settimane, nonché a __________ dalla metà di
luglio 2008 fino al 4 agosto 2008, soggiornato illegalmente in Svizzera
svolgendo attività lucrativa abusiva senza essere al beneficio dei relativi
permessi;
2. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nelle
circostanze menzionate al punto 1, presso il bar __________ di __________ ed il
__________ di __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità
dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia
cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199
CPS e 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr;
perseguita con decreto d’accusa del 8 agosto
2008 n. 2891/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
900.-- (novecento), corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg.
CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.--
(ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 agosto 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2008,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 2 ottobre
2008, non è comparsa, mentre il difensore ha rinunciato a presenziare, così
come il Procuratore Pubblico, il quale ha postulato la conferma del decreto
d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge
federale sugli stranieri,
1.2. Esercizio
illecito della prostituzione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 199 CPS; 115 cpv. 1
lett. a, b e c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. infrazione alla Legge
federale sugli stranieri, art. 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr,
Considerandi
2.
esercizio illecito della
prostituzione, art. 199 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2891/2008 del 8 agosto
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 800.--
(ottocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster