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Decisione

10.2008.321

Sottrarre un documento bancario di cui non si aveva diritto di disporre

16 dicembre 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza di data odierna?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1, cittadina italiana,

nata a __________ il 25 marzo 1963 e residente a __________, è nubile.

Nel 1988 si è laureata in

giurisprudenza presso l’Università di __________.

Dal 1993 è iscritta all’albo

degli avvocati in Italia ed esercita la professione sia nell’ambito del diritto

civile sia in quello penale, dapprima come associata e poi dal 2000 quale

titolare di uno studio legale a __________, nel quale lavorano 2 collaboratori

(1 avvocato e 1 praticante) e 2 segretarie. Ella dispone pure di un ufficio

presso la sua abitazione a __________.

Verso la metà degli anni ’90 la

prevenuta ha conosciuto CIVI 1, di professione medico dentista. Fra i due è

iniziata una relazione sentimentale, che è sfociata in una convivenza nel

1997/1998, in un primo momento a __________ presso l’abitazione del dott. CIVI

1 e, in seguito, poco dopo la nascita della loro figlia __________ (30 marzo

2000), presso l’abitazione dell’avv. ACCU 1 a __________.

Con il trascorrere del tempo i

rapporti all’interno della coppia si sono progressivamente deteriorati, in

particolare a causa di divergenze su questioni riguardanti la gestione della

bambina. Nel mese di luglio 2004 l’imputata ha deciso di cambiare la serratura

della sua abitazione, interrompendo così definitivamente la convivenza con la

parte civile.

Considerandi

2.

Fra i due ex conviventi è sorta

un’annosa lite, sfociata in vari procedimenti giudiziari di fronte alle

autorità italiane, aventi per oggetto all’affidamento della figlia, l’esercizio

della potestà, il diritto alle relazioni personali e l’obbligo di mantenimento

a carico del padre.

Per quanto qui di rilevanza, in

data 10 ottobre 2006, la madre, per il tramite del proprio legale italiano, ha

depositato presso il Tribunale ordinario di __________ un ricorso, con il quale

ha postulato la condanna del padre al pagamento di un contributo di

mantenimento per la figlia (cfr. AI 3, doc. 4), producendo agli atti un

documento denominato “Distinta patrimoniale”, allestito il 17 febbraio 2004 dal

__________, concernente una relazione patrimoniale intestata al dott. CIVI

1.

(cfr. AI 1, doc. 2).

Il ricorso è stato notificato

in data 8 gennaio 2007 al dott. CIVI 1, il quale, dopo averlo letto ed averne

discusso con il proprio legale italiano, si è persuaso che la sua ex convivente

aveva versato agli atti un documento originale del citato istituto bancario.

Essendo certo di non essersi

recato in banca il 17 febbraio 2004 (l’ultima sua visita era stata nell’ottobre

2003, mentre la successiva è stata nell’ottobre 2004) e rammentando che

nessuno, tranne lui e sua madre, disponeva della procura su quella relazione

bancaria, il dott. CIVI 1, in data 16 gennaio 2007, si è presentato presso la

succursale di __________ del __________ intenzionato ad ottenere chiarimenti

sulle modalità con cui l’atto, strettamente confidenziale e personale, era

entrato nelle mani dell’imputata, persona completamente estranea al conto in

questione, nonostante la relazione sentimentale ormai conclusasi. I suoi

consulenti, appreso quanto accaduto, dopo aver avviato delle verifiche interne,

lo hanno convocato nuovamente il 23 gennaio 2007 per fornirgli una spiegazione.

Dai loro accertamenti è emersa la conferma che il denunciante non era effettivamente

giunto in banca il giorno incriminato. Per contro vi erano tracce inconfutabili

di una visita da parte della prevenuta proprio in quella data per trattare

questioni relative ad una relazione bancaria che ella deteneva presso

l’istituto di credito sin da prima della convivenza con il dott. CIVI 1. Non è

tuttavia stato loro possibile capire come l’avv. ACCU 1 sia potuta entrare in

possesso della “Distinta patrimoniale”.

3.

Il 23 marzo 2007 il dott. CIVI

1, dopo aver riflettuto su quanto comunicatogli dalla banca e sul fatto che il

consulente di riferimento per il suo conto era lo stesso di quello della ex

compagna, ha deciso di sporgere, tramite il proprio legale, denuncia penale

contro ignoti per i titoli di soppressioni di documenti ai sensi dell’art. 254

CPS e violazione del segreto bancario ai sensi dell’art. 47 LBCR,

sospettando che la citata distinta patrimoniale, documento che per precisi

accordi non doveva uscire dalla banca, fosse stata trafugata dalla sua ex

compagna, la quale, a sua volta, poteva averla ottenuta soltanto dalle mani di

un funzionario dell’istituto bancario.

Il denunciante si è costituito

parte civile (cfr. AI 1).

4.

Nell’ambito dell’inchiesta

avviata dal magistrato inquirente è risultato che, come accennato, al momento

dei fatti, tanto la parte civile, quanto l’accusata, erano clienti della

filiale di __________ del __________.

I due ex conviventi non hanno

mai avuto procura e/o diritto di firma sulla relazione bancaria dell’altro. Per

contro, la madre del dott. CIVI 1, ottantenne e non più in grado di guidare,

disponeva della procura sul conto del figlio.

Entrambi i clienti avevano

presso l’istituto bancario un cosiddetto “fermo banca” per la loro

corrispondenza. Ciò significava che tutta la corrispondenza bancaria veniva

trattenuta dall’istituto e mostrata loro soltanto quando si recavano in banca.

Questa modalità è adottata dalla maggior parte della clientela estera,

essenzialmente per ragioni di discrezionalità. In effetti, qualora la

documentazione bancaria fosse trasmessa all’estero, rischierebbe di essere

intercettata da terzi e/o dalle autorità fiscali, ciò che il cliente in genere

non desidera.

Se un cliente ha un “fermo

banca”, sulla corrispondenza a lui destinata vi è la sigla “ret”.

Né la parte civile, né

l’imputata, prendevano quindi con sé la corrispondenza bancaria, specie gli

estratti patrimoniali relativi ai loro conti. I funzionari dell’istituto di

credito facevano firmare loro una cosiddetta dichiarazione di “scarico” dopo

che avevano esaminato la documentazione. Con la sottoscrizione, i titolari di

conti, come era il caso per il dott. CIVI 1, autorizzano altresì la banca a

distruggere la documentazione visionata. Altri clienti, come era invece il caso

per l’accusata, la prendono in consegna, depositandola però in una cassetta di

sicurezza presso l’istituto bancario.

Dall’istruttoria è poi emerso

che la maggior parte delle volte il dott. CIVI 1 e l’avv. ACCU 1, fintanto che

sono stati conviventi, si recavano assieme in banca per visionare la

corrispondenza trattenuta e l’estratto patrimoniale dei loro investimenti. Di

regola essi preannunciavano telefonicamente la loro visita al loro consulente

o, in sua assenza, ad un suo collega. L’avviso veniva fatto da uno solo di

essi, a volte dalla parte civile, a volte dalla prevenuta. Il consulente

preparava così la documentazione concernente le rispettive relazioni bancarie

e, in particolare, stampava la distinta patrimoniale delle singole relazioni da

mostrare loro.

Quando essi giungevano in

banca, visto il rapporto di fiducia instauratosi ed il fatto che erano uniti

sentimentalmente, venivano fatti accomodare nella medesima saletta, dove

venivano loro consegnati i rispettivi dossier, affinché ognuno potesse

esaminare la propria posizione alla presenza del consulente. Essi erano in

linea di massima a conoscenza dei reciproci investimenti, tanto che capitava

che discutessero assieme delle loro “performances” e delle opzioni future (cfr.

verbale di interrogatorio 21 aprile 2008 della parte civile, verbali di

interrogatorio 23 aprile 2008 dei testi __________ e __________ e verbale di

interrogatorio 3 giugno 2008 dell’accusata).

Le indagini hanno permesso poi

di accertare che la distinta patrimoniale che qui interessa è stata allestita

il 17 febbraio 2004. Essa dà notizia della situazione del patrimonio della

parte civile al 16 febbraio 2004, riporta la sigla “ret”, la dicitura “solo per

uso interno” ed è stata stampata dal signor __________, allora consulente di

entrambi gli ex conviventi, o dalla sua segretaria (cfr. verbale di

interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________, pag. 3).

Gli accertamenti esperiti dalla

pubblica accusa, confermati dalle risultanze dibattimentali, hanno infine

dimostrato che la parte civile e sua madre - occorre ribadirlo - non si sono

presentate il 17 febbraio 2004 alla filiale di __________ del __________ e non

hanno mai telefonato in banca per chiedere informazioni circa lo stato del loro

patrimonio al 16 febbraio 2004.

Per contro, l’avv. ACCU 1 si è

recata presso il suddetto istituto bancario proprio il 17 febbraio 2004, dove

ha svolto delle operazioni con i propri titoli, ha avuto accesso alla propria

cassetta di sicurezza e ha ricevuto in visione la sua corrispondenza (cfr.

verbale di interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________, pag. 4, verbale

di interrogatorio 3 giugno 2008 dell’imputata, pag. 5).

5.

Versioni discordanti sussistono

invece circa le modalità ed il frangente in cui la “Distinta patrimoniale” è

giunta nelle mani della prevenuta.

Il consulente __________ ha

escluso in maniera categorica di averla intenzionalmente consegnata

all’accusata. In primo luogo poiché quest’ultima non disponeva della procura

sul conto dell’ex compagno. In secondo luogo, quand’anche un cliente gli avesse

chiesto di consegnargli una simile distinta, non gli avrebbe mai rimesso un

documento come quello in parola, visto che lo stesso reca il logo della banca

ed il nome del cliente. Le distinte patrimoniali che vengono inviate

all’estero, su richiesta di un cliente, riportano infatti unicamente il numero

del conto. Infine, il documento in questione indica chiaramente che è stato

stampato solo per uso interno. A suo avviso, è pertanto possibile che uno dei

due conviventi qui parte in causa gli abbia preannunciato la visita del 17

febbraio 2004 e che egli, come era solito fare, abbia predisposto la

documentazione di ciascuna relazione patrimoniale, recandosi poi nella saletta

con entrambi i dossier. Notando soltanto a q uel momento l’assenza del dott. CIVI

1, egli avrebbe messo da parte l’incarto di quest’ultimo, discutendo con l’avv.

ACCU 1 unicamente della sua posizione. Non avendo trovato un’altra spiegazione

plausibile circa il modo in cui l’accusata sia entrata in possesso del

documento, egli ha pertanto supposto di essersi assentato un attimo durante la

discussione, lasciando incustodito il dossier della parte civile contenente

anche la distinta patrimoniale, che l’imputata ha così potuto sottrarre a sua

insaputa (cfr. verbale di interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________,

pagg. 4 e 5).

ACCU 1, dal canto suo, ha

sostenuto di aver trovato la citata distinta, dopo il 14 luglio 2004, ossia

dopo aver cacciato di casa l’ex convivente, in una busta riposta con altri

documenti nel cassetto della biancheria intima, mentre stava raccogliendo gli

effetti personali da restituire alla parte civile e di averne fatta una copia

per sé a futura memoria, prima di riconsegnargliela assieme ai suoi vestiti

(cfr. suo verbale di interrogatorio 3 giugno 2008, pag. 3 e segg.).

Questa versione è stata da lei

confermata anche in una dichiarazione all’attenzione del __________,

sottoscritta in occasione di un incontro indetto dall’istituto bancario il 22

febbraio 2007 al fine di chiarire la faccenda. Da questo documento risulta che

l’avv. ACCU 1 avrebbe trovato la nota distinta tra gli effetti personali del

dott. CIVI 1 nel periodo in cui essi ancora convivevano (cfr. AI 11).

La parte civile ha recisamente

contestato di avere depositato nell’abitazione dell’ex compagna la distinta in

questione, in quanto non avrebbe potuto ritirarla, e quindi esserne in

possesso, non essendosi recato presso il __________ il 17 febbraio 2004 e non

essendoci tornato fino all’ottobre dello stesso anno, quando gli fu ovviamente

presentata la situazione patrimoniale aggiornata a quel periodo. Egli ha

dichiarato di esserne venuto a conoscenza soltanto nel corso della causa civile

avviata nell’ottobre del 2006 di fronte al Tribunale ordinario di __________.

Egli ha infine sostenuto di non aver mai portato in Italia documentazione

bancaria relativa al suo conto, poiché quei fondi non erano dichiarati al fisco

del suo paese (cfr. verbale di confronto 3 giugno 2008, pag. 4).

6.

Nel corso dell’istruttoria, la

prevenuta ha ritirato il ricorso presentato di fronte al Tribunale ordinario di

__________, in quanto il giudice si è dichiarato incompetente a trattare le

rivendicazioni alimentari per la figlia ivi avanzate. Tutto il fascicolo

processuale è stato riconsegnato all’accusata, inclusa quindi la nota distinta patrimoniale

che, con scritto di data 11 luglio 2008, è stata trasmessa al magistrato

inquirente (cfr. AI 25).

Successivamente, in data 30

giugno 2008, l’imputata ha avviato una nuova procedura giudiziaria dinnanzi al

competente Tribunale dei minorenni di __________ senza tuttavia allegare il

documento incriminato (cfr. AI 25).

7.

Sulla scorta delle risultanze

istruttorie, il Procuratore Pubblico, ha emanato in data 5 agosto 2008 il

decreto d’accusa in esame, ritenendo la signora ACCU 1 autrice colpevole di

soppressioni di documento.

Con scritto di data 18 agosto

2008.

l’imputata ha interposto tempestivamente opposizione al decreto d’accusa,

dando avvio alla presente procedura.

8.

In primo luogo bisogna

stabilire il modo in cui la “Distinta patrimoniale” sia finita nelle mani

dell’accusata.

Dopo attenta ponderazione delle

emergenze istruttorie, questo giudice, è giunto al pieno convincimento che

l’accusata ha sottratto il citato documento, deliberatamente e senza

autorizzazione alcuna, il 17 febbraio 2004 in occasione della sua visita presso

la filiale di __________ del __________ all’insaputa del consulente __________.

In effetti la versione fornita

da quest’ultimo - il cui comportamento in relazione ai fatti in discussione,

sia detto di transenna, denota una certa superficialità ed una scarsa

professionalità, che hanno favorito la realizzazione della sottrazione - è

attendibile, lineare e coerente.

Di contro, quella dell’imputata

non è minimamente credibile ed è priva di qualsivoglia riscontro probatorio.

Ella si è infatti limitata a ribadire la sua versione, ossia di aver trovato la

“Distinta patrimoniale” in un cassetto della biancheria del dott. CIVI 1 nella

loro abitazione comune, contestando in modo assolutamente generico di averla

sottratta illecitamente nei locali della banca il 17 febbraio 2004 e senza mai

confrontarsi direttamente con le dichiarazioni del consulente bancario e della

parte civile.

Numerosi e convergenti

riscontri permettono di giungere a questa conclusione.

Come visto in precedenza, è

innanzi tutto incontestato che il giorno in cui la citata distinta è stata

approntata soltanto la prevenuta si era recata in banca, come pure che la parte

civile e sua madre non hanno mai richiesto l’allestimento di detta documentazione,

né che hanno autorizzato il loro consulente a consegnarla all’imputata,

rispettivamente abilitato quest’ultima in qualsivoglia forma a prenderla in

consegna.

Pure indiscusso è che il loro

consulente non ha mai mostrato o consegnato il dossier concernente la

situazione patrimoniale di un ex convivente all’altro, come pure che entrambi

non hanno mai portato in Italia documenti relativi ai loro conti bancari (cfr.

verbale di interrogatorio 3 giugno 2008 dell’accusata, pagg. 3 e 5, e verbale

di confronto 3 giugno 2008, pag. 6).

E’ quindi del tutto

inverosimile che la prevenuta abbia potuto reperire nella sua abitazione una

distinta patrimoniale intestata al __________ stampata proprio il 17 febbraio

2004, attestante lo stato degli investimenti al giorno precedente e recante la

sigla “ret” e la dicitura “solo per uso interno”.

L’unica spiegazione plausibile

è che ella, come ipotizzato dal signor __________, l’abbia sottratta dal

dossier del dott. CIVI 1, incautamente lasciato incustodito dal consulente o

approfittando di un attimo di distrazione di quest’ultimo.

Il fatto che il funzionario di

banca non si sia accorto della sua sparizione nulla muta al riguardo; la

distinta patrimoniale faceva infatti parte di un incarto comprendente diversi

documenti.

A titolo abbondanziale, va

infine rilevata l’inconsistente spiegazione con la quale l’avv. ACCU 1 ha

tentato di giustificare la contraddizione in cui è incorsa in merito al periodo

in cui avrebbe scovato il documento (come visto sopra, di fronte al magistrato

inquirente ha riferito di averlo trovato dopo aver chiuso fuori casa l’ex

compagno, mentre dalla dichiarazione da lei sottoscritta il 22 febbraio 2007

risulta che l’aveva rinvenuto durante la loro convivenza).

In effetti la prevenuta ha

dapprima sostenuto che la stessa è stata allestita dai funzionari della banca e

di non ricordarsi il motivo per il quale è stato aggiunto che l’estratto

patrimoniale era stato rinvenuto quando conviveva ancora con la parte civile.

In seguito l’accusata, incalzata dal Procuratore Pubblico, poiché secondo i

funzionari della banca sarebbe stata lei a confermare tale circostanza, ha

dichiarato di averla sottoscritta senza dare troppo peso al suo contenuto e di

non aver detto nulla riguardo al momento del ritrovamento. A suo dire, sarebbe

stato l’istituto bancario a ritenere di doverla completare in quel modo (cfr. suo

verbale di interrogatorio 3 giugno 2008, pag. 3 e segg.).

Volere far credere che una

persona, per di più avvocato di professione, coinvolta in un’annosa lite

giudiziaria con l’ex convivente, abbia sottoscritto alla leggera un simile documento

non è serio. Ben più probabile è che ella, conscia delle possibili conseguenze,

sottoscrivendo la citata dichiarazione, abbia cercato di crearsi un alibi.

9.

Ciò posto, occorre ora

determinare se tale comportamento sia perseguibile e punibile penalmente.

Come visto, secondo la

pubblica accusa, la fattispecie in esame configura il reato di soppressioni di

documenti ai sensi dell’art. 254 CPS.

All’inizio del dibattimento,

questo giudice, così come permessogli dall’art. 250 CPP, ha prospettato alla

prevenuta, con l’accordo della difesa e del patrocinatore della parte civile,

anche l’accusa per i titoli di reato di furto (art. 139 CPS),

subordinatamente di furto di lieve entità (art. 172ter CPS) e di sottrazione di

una cosa mobile (art. 141 CPS), ai danni della parte civile, rispettivamente

della banca;

10.

Per l’art. 254 cpv. 1 CPS,

chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o

di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge,

sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

(con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione, nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2006).

La soppressione di documenti a

pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è

perseguita soltanto a querela di parte (art. 254 cpv. 2 CPS).

Dal profilo oggettivo il reato

presuppone l’esistenza di un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CPS,

cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica e di cui

l’autore non aveva il diritto di disporre da solo.

Il comportamento punibile consiste

nel rendere inservibile il titolo quale mezzo di prova, a discapito di colui

che poteva prevalersene. Il modo di procedere è irrilevante; è infatti

sufficiente rendere impossibile o molto più difficile l’accesso al documento.

L’autore deve quindi distruggerlo, alterarlo, sopprimerlo o sottrarlo. Non

basta invece che rifiuti di produrlo (Bernard Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. II, art. 254, n. 1 e segg.; Markus Boog in: Basler Kommentar, 2a

ed., art. 254, n. 3 e segg.).

.

L’aspetto soggettivo della

fattispecie è composto dall’intenzionalità, che deve comprendere tutti gli

elementi costitutivi del reato. In particolare, l’autore deve sapere che

l’oggetto del delitto è un documento di cui non aveva la facoltà di disporre da

solo e deve avere la volontà di privare l’avente diritto di un mezzo di prova.

Inoltre deve agire con l’intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti

di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto

(Bernard Corboz, op. cit., art. 254, n. 5 e segg.; Markus Boog, op. cit., art.

254, n. 13 e segg.).

La distinzione con i reati di

cui all’art. 137 e segg. CPS va fatta in base all’aspetto soggettivo. Se

l’autore agisce con la volontà di appropriarsi, si applicano quest’ultime

norme. In tal senso, appropriarsi illecitamente di un documento al fine di

utilizzarlo quale mezzo di prova contro l’avente diritto rappresenta un furto e

non una soppressione di documento (Markus Boog, op. cit., art. 254, n.

18).

Nel caso specifico, la

prevenuta ha sottratto, senza il consenso dell’avente diritto, la “Distinta

patrimoniale”, non con l’intento di sopprimere un documento probatorio, bensì

con quello di appropriarsene per eventualmente potersene servire in futuro

quale mezzo di prova (cosa che ha poi effettivamente fatto, versandola agli

atti della procedura civile intentata contro il dott. CIVI 1).

In tali circostanze è quindi

esclusa l’applicazione dell’art. 254 CPS. Non è dunque necessario analizzare

ulteriormente la questione.

11.

Per il medesimo motivo, ossia

l’accertata volontà di appropriazione del citato documento da parte

dell’imputata, la presente fattispecie non configura nemmeno il reato di cui

all’art. 141 CPS, prospettatole in sede dibattimentale.

In effetti questa norma,

punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa nella versione in vigore fino

al 31 dicembre 2006), chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una

cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole.

La questione non va pertanto

vagliata oltre.

12.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPS,

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine

di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino

a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o

con la detenzione nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006).

Il furto a danno di un

congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela

di parte (cpv. 4).

Quale oggetto del delitto entra

in linea di conto unicamente una cosa mobile appartenente ad altrui (Bernard

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 139, n. 1; Marcel

Alexander Niggli/Christof Riedo in: Basler Kommentar, 2a ed., art. 139,

nri. 10 e 11.).

La nozione di altruità della

cosa in diritto penale si ricollega al concetto giusprivatistico di proprietà

ai sensi degli art. 641 e segg. CCS. Viene pertanto considerata altrui una cosa

su cui almeno una persona diversa dall’agente vanta un diritto di proprietà

(perlomeno a titolo di comproprietà giusta gli art. 646 e segg. CCS o di

proprietà comune giusta gli art. 652 e segg. CCS). Di converso, se l’agente è

titolare della proprietà esclusiva sulla cosa oppure se la stessa non è di

proprietà di nessuno (res nullius), rispettivamente se è già di per sé

estranea al regime della proprietà (eigentumsunfähig), non è ravvisabile

altruità ai sensi degli art. 137 e segg. CPS. In virtù di questi principi non

sono in particolare considerate appartenenti ad altrui le cose la cui

commerciabilità è vietata o limitata per motivi di interesse generale e che

costituiscono pertanto cosiddette res extra commercium. Il Tribunale

federale ha di conseguenza escluso la punibilità per furto di chi sottrae

stupefacenti a qualcuno che li possiede illecitamente (DTF 135 IV 5 consid. 3.3

e riferimenti ivi indicati).

Il comportamento punibile

consiste nel sottrarre una cosa. Secondo dottrina e giurisprudenza, con sottrazione

deve essere inteso l’atto di togliere l’altrui possesso (“Gewahrsam” in

tedesco) e di costituirne uno nuovo, di regola per sé. La nozione di possesso

non è identica a quella del diritto civile, ma è piuttosto l’effettivo dominio

sulla cosa secondo le regole della vita sociale, la quale presuppone, da un

lato, un potere di fatto sull’oggetto e, dall’altro, la volontà di esercitare

questo potere. Persino colui che dorme può quindi possedere una cosa, come pure

colui che l’ha perduta o dimenticata, se può ricordarsi in ogni momento del

luogo in cui essa si trova.

La sottrazione implica che

l’autore agisca contro il volere di colui che detiene l’oggetto, il quale non

deve esserne forzatamente il proprietario (Bernard Corboz, op. cit., art. 139,

n. 2 e segg.; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, n. 12

e segg.).

Dal profilo soggettivo è

richiesta l’intenzionalità, la quale deve portare su tutti gli elementi

costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente.

L’autore del furto deve inoltre

compiere l’atto con la finalità di appropriarsi della cosa. Non è infatti

sufficiente che voglia utilizzarla temporaneamente o distruggerla, ma è

necessario che abbia la volontà di incorporarla nel suo patrimonio in vista di

conservarla o di venderla.

Egli deve infine agire con

l’intenzione di procurare a sé stesso o ad un terzo un vantaggio patrimoniale

al quale non aveva diritto. L’intento di procacciare un indebito profitto non

si limita al valore intrinseco dell’oggetto sottratto, ma si estende al suo valore

d’uso. L’arricchimento può consistere in un vantaggio patrimoniale indiretto

che il ladro si procura utilizzando la cosa sottratta. L’indebito profitto può

quindi corrispondere al controvalore che si ottiene in cambio della cosa

rubata, come ad esempio per i buoni pasto, o derivare dall’uso che si vuole

fare della stessa, come è per esempio il caso del furto di una lettera

compromettente in vista di un ricatto. L’illecito guadagno può quindi risultare

dal solo fatto di voler approfittare della cosa, anche se questa è priva di

valore (Bernard Corboz, op. cit., art. 139, n. 8 e segg.; Marcel Alexander

Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, n. 63 e segg.).

L’intenzione di appropriarsi

della cosa e quella di procurarsi un indebito profitto devono sussistere al

momento della sottrazione. Se sopraggiungono solo in un secondo tempo (dolus

subsequens) torna applicabile l’art. 137 CPS (Marcel Alexander

Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, nri. 67 e 71).

13.

Secondo l’art. 172ter cpv. 1 CPS,

se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un

danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa

(con l’arresto o la multa nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006).

Questa disposizione è valida

per tutti i reati contro il patrimonio, salvo quelli indicati esaustivamente al

secondo capoverso. Essa comporta la trasformazione del reato in una

contravvenzione punibile solo a querela di parte (Bernard Corboz, op. cit.,

art. 172ter, nri. 1 e 2; Philippe Weissenberger in: Basler Kommentar, 2a ed., art.

172ter, n. 4).

Inoltre i termini di

prescrizione sono più brevi. L’art. 109 CPS prevedeva infatti, nella versione

in vigore dall’1 ottobre 2002 al 31 dicembre 2006, che l’azione penale si

prescrivesse in tre anni e la pena in due, mentre in quella attuale entrambe si

prescrivono in tre anni (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n.

5).

Il limite per i casi di poca

entità è stato fissato dalla giurisprudenza federale a fr. 300.--. Esso è

valido in tutta la Svizzera e indipendentemente dalla persona o dalla

situazione economica della vittima. In caso di oggetti aventi un valore

commerciale, dunque determinabile obbiettivamente, è decisivo soltanto

quest’ultimo. Qualora questa delimitazione non fosse possibile, ci si deve

basare sul valore che ha per la vittima la cosa sottratta. Se vengono rubati

contemporaneamente diversi oggetti, bisogna sommare il loro valore per

stabilire se questo limite è stato superato o meno (Philippe Weissenberger,

op. cit., art. 172ter, n. 25 e segg.).

Affinché sia applicabile l’art.

172ter CPS, è necessario che l’autore abbia avuto in mente, di primo acchito e

costantemente, soltanto un elemento patrimoniale di poco valore. Determinante è

l’intenzione dell’autore e non il risultato effettivamente ottenuto (Bernard

Corboz, op. cit., art. 139, nri. 20 e 21).

Il valore che l’autore può

conseguire utilizzando l’oggetto sottratto non deve essere tenuto in

considerazione. Di rilevo sono infatti soltanto i valori patrimoniali che egli

voleva ottenere commettendo quello specifico reato. Ad esempio, per la

sottrazione di una carta di credito o di una chiave, che permettono soltanto

l’accesso ad un valore patrimoniale, fa stato unicamente il valore della cosa

rubata. Per contro, quando l’intenzionalità dell’autore si estende non solo

all’oggetto in sé, ma anche ai valori patrimoniali, bisogna sommare i valori

appropriati, sottratti o danneggiati, se le singole fasi dell’azione appaiono

come un atto unico (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n. 19).

L’intenzionalità e la volontà

dell’autore devono essere rivolte sin dall’inizio sul valore della cosa,

rispettivamente sull’ammontare del danno o del pregiudizio economico. Il dolo

eventuale è sufficiente (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n.

31).

14.

Ai fini della qualifica

giuridica della fattispecie in esame, e dunque della punibilità, è in primo

luogo necessario stabilire se la “Distinta patrimoniale” sottratta appartenesse

alla banca o alla parte civile, ritenuto che è pacifico che tale documento non

fosse di proprietà della prevenuta, la quale non ne aveva neppure il possesso.

A mente di questo giudice,

contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile la distinta in questione

non può che appartenere alla sola banca. In effetti, la stessa reca la dicitura

“solo per uso interno” e, soprattutto, la parte civile non ne ha mai chiesto

l’allestimento. Il fatto che fosse stata stampata ed inserita nel dossier del

dott. CIVI 1, pronta per essergli sottoposta in visione, non la rende

automaticamente di sua proprietà.

Il documento è sempre rimasto

nelle mani dei funzionari della banca sino al momento della sua scomparsa. Non

vi è quindi stata alcuna trasmissione del possesso che comporta, per le cose

mobili, anche il passaggio della proprietà e la presunzione della stessa.

Il fatto che l’estratto conto

sia stato allestito all’attenzione del cliente nulla muta: fintanto che esso

non gli viene spedito o consegnato, rimane di proprietà dell’istituto di

credito.

Non va inoltre dimenticato che

i fogli in quanto tali erano di proprietà della banca.

Ciò implica necessariamente la

decadenza delle accuse per le ipotesi di furto, rispettivamente di furto di

poca entità, ai danni della parte civile.

15.

Per quanto concerne invece le

accuse, prospettate al dibattimento, per i medesimi reati, nei confronti della

banca, occorre innanzi tutto stabilire il valore della distinta patrimoniale

sottratta, ritenuto che se lo stesso rientra nei limiti di cui all’art. 172ter

CPS, il comportamento dell’accusata non potrà essere punito. In effetti agli

atti non vi è alcuna querela da parte del __________ ed inoltre il reato è

prescritto, in quanto è stato commesso il 17 febbraio 2004, ossia più di tre

anni fa (art. 109 vCPS).

Come visto precedentemente, non

è decisivo quanto il ladro può ricavare dall’uso della cosa rubata, ma il

valore intrinseco della stessa. Già solo per questo motivo, la tesi della parte

civile, secondo cui l’art. 172ter CPS non sarebbe applicabile in quanto il

danno potenziale, rappresentato dalla possibilità che la citata distinta

patrimoniale possa finire nelle mani sbagliate (leggi: autorità fiscali

italiane) non può trovare accoglimento.

La stessa non è nemmeno

condivisibile. In effetti, a mente dello scrivente giudice, il fatto di vedersi

riesaminata la propria posizione fiscale, grazie alla scoperta di averi

illecitamente non dichiarati al fisco, non può essere giuridicamente e

moralmente considerato un danno. Lo stesso dicasi per il fatto di essere

chiamato a versare congrui alimenti ad un figlio.

Nel caso specifico, l’accusata

ha sottratto al __________ una distinta patrimoniale composta da 8 fogli di

formato A4 (cfr. AI 25), il cui valore per la banca è risibile (al massimo una

decina di franchi). Quand’anche si volesse considerare quale indebito profitto

il fatto di risparmiare le lungaggini di una procedura di indagine sui conti

bancari a livello internazionale - per la quale la prevenuta disponeva comunque

di tutti gli strumenti giuridici necessari - per permettere alle competenti

autorità italiane di venire a conoscenza di tutti gli averi del padre al fine

di stabilire l’ammontare del contributo che quest’ultimo deve versare per il

mantenimento della figlia, lo stesso sarebbe di poco valore, in ogni caso

inferiore a fr. 300.--.

In definitiva, a mente di

questo giudice, il comportamento dell’accusata configura al massimo un furto di

poca entità ai sensi dell’art. 172ter CPS ai danni del __________, che però,

per i motivi accennati in precedenza, ossia l’assenza di una querela e

l’intervenuta prescrizione, non è punibile.

16.

ACCU 1 deve essere dunque

prosciolta da tutti i capi di imputazione.

Di conseguenza, l’istanza di

risarcimento della parte civile non può trovare accoglimento e gli oneri della

procedura devono essere addebitati allo Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 30 segg.; 139, 141,

172ter, 254 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1. soppressioni di documento,

art. 254 cpv. 1 CPS,

2. furto, art. 139 CPS,

3. furto di lieve entità, art.

172ter cpv. 1 CPS,

4. sottrazione di una cosa

mobile, art. 141 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2834/2008 del 5 agosto

2008;

respinge l’istanza di risarcimento

presentata dalla parte civile;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 230.00 testi

fr. 1230.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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