10.2008.321
Sottrarre un documento bancario di cui non si aveva diritto di disporre
16 dicembre 2008Italiano32 min
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Numero d'incarto:
10.2008.321
Data decisione, Autorità:
16.12.2008, PRPEN
Titolo:
Sottrarre un documento bancario di cui non si aveva diritto di disporre
FURTO
REATO DI POCA ENTITÀ
SOPPRESSIONI DI DOCUMENTO
SOTTRAZIONE DI UNA COSA MOBILE
art. 139 CPS
art. 141 CPS
art. 172ter CPS
art. 254 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.321
DA
2834/2008
Bellinzona
16
dicembre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di soppressioni di documento,
per avere, a __________, il 17
febbraio 2004, presso la sede del “__________”, al fine di procacciare a sé un
indebito profitto, rispettivamente di nuocere al patrimonio altrui,
approfittando di un attimo di distrazione del consulente bancario, sottratto ed
occultato la “Distinta patrimoniale” del proprio ex convivente (CIVI 1) che il
“__________” aveva elaborato il medesimo giorno “per uso interno” in previsione
di una sua possibile visita in banca, documento di cui l’accusata non aveva
diritto di disporre e che ha poi prodotto in copia - per il tramite del proprio
legale italiano - nell’ambito di una causa civile relativa a pretesa di
contributi alimentare per la figlia, vertenza che la opponeva al suo citato ex
convivente dinanzi al Tribunale di __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 254
cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 5 agosto
2008 n. 2834/2008 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
16’200.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 180.- cadauna (art. 34 e
seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 3’000.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 agosto 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 16 dicembre 2008,
al quale hanno partecipato il difensore, la parte civile, assistita dal suo
patrocinatore, mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del
2 ottobre 2008, non è comparsa, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa;
prospettate all’accusata, ai sensi dell’art. 250
cpv. 1 CPP, l’accusa per i titoli di reato di furto (art. 139 CPS),
subordinatamente di furto di lieve entità (art. 172ter CPS) e di sottrazione di
una cosa mobile (art. 141 CPS), ai danni della parte civile e/o della banca;
preso atto dell’istanza di risarcimento delle
pretese di parte civile di data odierna;
proceduto all'esame della parte civile e
all’audizione di un teste, rinunciando a quella dell’altro teste;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale rileva come sia assodato che sia stata l’imputata a portare
fuori dalla banca la distinta patrimoniale in questione. Per quanto concerne la
qualifica del reato, egli ritiene che non siano applicabili né l’art. 254 CPS
prospettato dall’accusa, né l’art. 141 CPS. Nella fattispecie si tratta infatti
di un furto ai sensi dell’art. 139 CPS, ritenuto che il documento è stato
sottratto con inganno. A suo avviso, l’art. 172ter CPS non è applicabile, in
quanto il danno potenziale è elevato ed il documento potrebbe finire in mani
sbagliate (fisco italiano). Egli chiede pertanto la conferma del decreto
d’accusa, con la mutata qualifica giuridica del reato, e l’accoglimento della
domanda di risarcimento danni;
sentito il difensore, il quale, pur
riconoscendo che vi sono diversi indizi convergenti che inducono a credere che
sia stata la sua assistita a sottrarre il documento in questione, rileva come
vi sia un grosso dubbio irrisolto. Non è infatti possibile che il funzionario
di banca non si sia accorto immediatamente della mancanza dell’unico documento
nella mappetta. Egli contesta che sia un danno quello di mettere in regola la
propria situazione fiscale. Inoltre il documento è stato ritornato dal
Tribunale italiano e non è più stato utilizzato nella successiva procedura
civile. Per quanto riguarda la qualifica giuridica sottolinea l’inapplicabilità
dell’art. 254 CPS alla presente fattispecie. Per le altre ipotesi di reato,
egli rileva come non vi sia una querela della parte civile. Una volta stampata,
la distinta patrimoniale è infatti automaticamente di proprietà del titolare
del conto. L’ipotesi di furto a carico della banca non regge, in quanto non c’è
alcun danno patrimoniale per la stessa. Egli chiede pertanto l’integrale
proscioglimento della sua assistita. Per quanto concerne le pretese di
risarcimento non ne contesta l’ammontare, ma la legittimità, in quanto la parte
civile non ha impugnato il decreto d’accusa;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale ribadisce la propria posizione, rilevando come per la
querela non conti la qualifica giuridica, ma il complesso di fatti addotti;
sentito in duplica il difensore, il quale
si riconferma nelle proprie allegazioni e domande;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Soppressioni di
documenti,
1.2. Furto,
1.3. Furto
di lieve entità,
1.4. Sottrazione
di una cosa mobile,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con
istanza di data odierna?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadina italiana,
nata a __________ il 25 marzo 1963 e residente a __________, è nubile.
Nel 1988 si è laureata in
giurisprudenza presso l’Università di __________.
Dal 1993 è iscritta all’albo
degli avvocati in Italia ed esercita la professione sia nell’ambito del diritto
civile sia in quello penale, dapprima come associata e poi dal 2000 quale
titolare di uno studio legale a __________, nel quale lavorano 2 collaboratori
(1 avvocato e 1 praticante) e 2 segretarie. Ella dispone pure di un ufficio
presso la sua abitazione a __________.
Verso la metà degli anni ’90 la
prevenuta ha conosciuto CIVI 1, di professione medico dentista. Fra i due è
iniziata una relazione sentimentale, che è sfociata in una convivenza nel
1997/1998, in un primo momento a __________ presso l’abitazione del dott. CIVI
1 e, in seguito, poco dopo la nascita della loro figlia __________ (30 marzo
2000), presso l’abitazione dell’avv. ACCU 1 a __________.
Con il trascorrere del tempo i
rapporti all’interno della coppia si sono progressivamente deteriorati, in
particolare a causa di divergenze su questioni riguardanti la gestione della
bambina. Nel mese di luglio 2004 l’imputata ha deciso di cambiare la serratura
della sua abitazione, interrompendo così definitivamente la convivenza con la
parte civile.
Considerandi
2.
Fra i due ex conviventi è sorta
un’annosa lite, sfociata in vari procedimenti giudiziari di fronte alle
autorità italiane, aventi per oggetto all’affidamento della figlia, l’esercizio
della potestà, il diritto alle relazioni personali e l’obbligo di mantenimento
a carico del padre.
Per quanto qui di rilevanza, in
data 10 ottobre 2006, la madre, per il tramite del proprio legale italiano, ha
depositato presso il Tribunale ordinario di __________ un ricorso, con il quale
ha postulato la condanna del padre al pagamento di un contributo di
mantenimento per la figlia (cfr. AI 3, doc. 4), producendo agli atti un
documento denominato “Distinta patrimoniale”, allestito il 17 febbraio 2004 dal
__________, concernente una relazione patrimoniale intestata al dott. CIVI
1.
(cfr. AI 1, doc. 2).
Il ricorso è stato notificato
in data 8 gennaio 2007 al dott. CIVI 1, il quale, dopo averlo letto ed averne
discusso con il proprio legale italiano, si è persuaso che la sua ex convivente
aveva versato agli atti un documento originale del citato istituto bancario.
Essendo certo di non essersi
recato in banca il 17 febbraio 2004 (l’ultima sua visita era stata nell’ottobre
2003, mentre la successiva è stata nell’ottobre 2004) e rammentando che
nessuno, tranne lui e sua madre, disponeva della procura su quella relazione
bancaria, il dott. CIVI 1, in data 16 gennaio 2007, si è presentato presso la
succursale di __________ del __________ intenzionato ad ottenere chiarimenti
sulle modalità con cui l’atto, strettamente confidenziale e personale, era
entrato nelle mani dell’imputata, persona completamente estranea al conto in
questione, nonostante la relazione sentimentale ormai conclusasi. I suoi
consulenti, appreso quanto accaduto, dopo aver avviato delle verifiche interne,
lo hanno convocato nuovamente il 23 gennaio 2007 per fornirgli una spiegazione.
Dai loro accertamenti è emersa la conferma che il denunciante non era effettivamente
giunto in banca il giorno incriminato. Per contro vi erano tracce inconfutabili
di una visita da parte della prevenuta proprio in quella data per trattare
questioni relative ad una relazione bancaria che ella deteneva presso
l’istituto di credito sin da prima della convivenza con il dott. CIVI 1. Non è
tuttavia stato loro possibile capire come l’avv. ACCU 1 sia potuta entrare in
possesso della “Distinta patrimoniale”.
3.
Il 23 marzo 2007 il dott. CIVI
1, dopo aver riflettuto su quanto comunicatogli dalla banca e sul fatto che il
consulente di riferimento per il suo conto era lo stesso di quello della ex
compagna, ha deciso di sporgere, tramite il proprio legale, denuncia penale
contro ignoti per i titoli di soppressioni di documenti ai sensi dell’art. 254
CPS e violazione del segreto bancario ai sensi dell’art. 47 LBCR,
sospettando che la citata distinta patrimoniale, documento che per precisi
accordi non doveva uscire dalla banca, fosse stata trafugata dalla sua ex
compagna, la quale, a sua volta, poteva averla ottenuta soltanto dalle mani di
un funzionario dell’istituto bancario.
Il denunciante si è costituito
parte civile (cfr. AI 1).
4.
Nell’ambito dell’inchiesta
avviata dal magistrato inquirente è risultato che, come accennato, al momento
dei fatti, tanto la parte civile, quanto l’accusata, erano clienti della
filiale di __________ del __________.
I due ex conviventi non hanno
mai avuto procura e/o diritto di firma sulla relazione bancaria dell’altro. Per
contro, la madre del dott. CIVI 1, ottantenne e non più in grado di guidare,
disponeva della procura sul conto del figlio.
Entrambi i clienti avevano
presso l’istituto bancario un cosiddetto “fermo banca” per la loro
corrispondenza. Ciò significava che tutta la corrispondenza bancaria veniva
trattenuta dall’istituto e mostrata loro soltanto quando si recavano in banca.
Questa modalità è adottata dalla maggior parte della clientela estera,
essenzialmente per ragioni di discrezionalità. In effetti, qualora la
documentazione bancaria fosse trasmessa all’estero, rischierebbe di essere
intercettata da terzi e/o dalle autorità fiscali, ciò che il cliente in genere
non desidera.
Se un cliente ha un “fermo
banca”, sulla corrispondenza a lui destinata vi è la sigla “ret”.
Né la parte civile, né
l’imputata, prendevano quindi con sé la corrispondenza bancaria, specie gli
estratti patrimoniali relativi ai loro conti. I funzionari dell’istituto di
credito facevano firmare loro una cosiddetta dichiarazione di “scarico” dopo
che avevano esaminato la documentazione. Con la sottoscrizione, i titolari di
conti, come era il caso per il dott. CIVI 1, autorizzano altresì la banca a
distruggere la documentazione visionata. Altri clienti, come era invece il caso
per l’accusata, la prendono in consegna, depositandola però in una cassetta di
sicurezza presso l’istituto bancario.
Dall’istruttoria è poi emerso
che la maggior parte delle volte il dott. CIVI 1 e l’avv. ACCU 1, fintanto che
sono stati conviventi, si recavano assieme in banca per visionare la
corrispondenza trattenuta e l’estratto patrimoniale dei loro investimenti. Di
regola essi preannunciavano telefonicamente la loro visita al loro consulente
o, in sua assenza, ad un suo collega. L’avviso veniva fatto da uno solo di
essi, a volte dalla parte civile, a volte dalla prevenuta. Il consulente
preparava così la documentazione concernente le rispettive relazioni bancarie
e, in particolare, stampava la distinta patrimoniale delle singole relazioni da
mostrare loro.
Quando essi giungevano in
banca, visto il rapporto di fiducia instauratosi ed il fatto che erano uniti
sentimentalmente, venivano fatti accomodare nella medesima saletta, dove
venivano loro consegnati i rispettivi dossier, affinché ognuno potesse
esaminare la propria posizione alla presenza del consulente. Essi erano in
linea di massima a conoscenza dei reciproci investimenti, tanto che capitava
che discutessero assieme delle loro “performances” e delle opzioni future (cfr.
verbale di interrogatorio 21 aprile 2008 della parte civile, verbali di
interrogatorio 23 aprile 2008 dei testi __________ e __________ e verbale di
interrogatorio 3 giugno 2008 dell’accusata).
Le indagini hanno permesso poi
di accertare che la distinta patrimoniale che qui interessa è stata allestita
il 17 febbraio 2004. Essa dà notizia della situazione del patrimonio della
parte civile al 16 febbraio 2004, riporta la sigla “ret”, la dicitura “solo per
uso interno” ed è stata stampata dal signor __________, allora consulente di
entrambi gli ex conviventi, o dalla sua segretaria (cfr. verbale di
interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________, pag. 3).
Gli accertamenti esperiti dalla
pubblica accusa, confermati dalle risultanze dibattimentali, hanno infine
dimostrato che la parte civile e sua madre - occorre ribadirlo - non si sono
presentate il 17 febbraio 2004 alla filiale di __________ del __________ e non
hanno mai telefonato in banca per chiedere informazioni circa lo stato del loro
patrimonio al 16 febbraio 2004.
Per contro, l’avv. ACCU 1 si è
recata presso il suddetto istituto bancario proprio il 17 febbraio 2004, dove
ha svolto delle operazioni con i propri titoli, ha avuto accesso alla propria
cassetta di sicurezza e ha ricevuto in visione la sua corrispondenza (cfr.
verbale di interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________, pag. 4, verbale
di interrogatorio 3 giugno 2008 dell’imputata, pag. 5).
5.
Versioni discordanti sussistono
invece circa le modalità ed il frangente in cui la “Distinta patrimoniale” è
giunta nelle mani della prevenuta.
Il consulente __________ ha
escluso in maniera categorica di averla intenzionalmente consegnata
all’accusata. In primo luogo poiché quest’ultima non disponeva della procura
sul conto dell’ex compagno. In secondo luogo, quand’anche un cliente gli avesse
chiesto di consegnargli una simile distinta, non gli avrebbe mai rimesso un
documento come quello in parola, visto che lo stesso reca il logo della banca
ed il nome del cliente. Le distinte patrimoniali che vengono inviate
all’estero, su richiesta di un cliente, riportano infatti unicamente il numero
del conto. Infine, il documento in questione indica chiaramente che è stato
stampato solo per uso interno. A suo avviso, è pertanto possibile che uno dei
due conviventi qui parte in causa gli abbia preannunciato la visita del 17
febbraio 2004 e che egli, come era solito fare, abbia predisposto la
documentazione di ciascuna relazione patrimoniale, recandosi poi nella saletta
con entrambi i dossier. Notando soltanto a q uel momento l’assenza del dott. CIVI
1, egli avrebbe messo da parte l’incarto di quest’ultimo, discutendo con l’avv.
ACCU 1 unicamente della sua posizione. Non avendo trovato un’altra spiegazione
plausibile circa il modo in cui l’accusata sia entrata in possesso del
documento, egli ha pertanto supposto di essersi assentato un attimo durante la
discussione, lasciando incustodito il dossier della parte civile contenente
anche la distinta patrimoniale, che l’imputata ha così potuto sottrarre a sua
insaputa (cfr. verbale di interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________,
pagg. 4 e 5).
ACCU 1, dal canto suo, ha
sostenuto di aver trovato la citata distinta, dopo il 14 luglio 2004, ossia
dopo aver cacciato di casa l’ex convivente, in una busta riposta con altri
documenti nel cassetto della biancheria intima, mentre stava raccogliendo gli
effetti personali da restituire alla parte civile e di averne fatta una copia
per sé a futura memoria, prima di riconsegnargliela assieme ai suoi vestiti
(cfr. suo verbale di interrogatorio 3 giugno 2008, pag. 3 e segg.).
Questa versione è stata da lei
confermata anche in una dichiarazione all’attenzione del __________,
sottoscritta in occasione di un incontro indetto dall’istituto bancario il 22
febbraio 2007 al fine di chiarire la faccenda. Da questo documento risulta che
l’avv. ACCU 1 avrebbe trovato la nota distinta tra gli effetti personali del
dott. CIVI 1 nel periodo in cui essi ancora convivevano (cfr. AI 11).
La parte civile ha recisamente
contestato di avere depositato nell’abitazione dell’ex compagna la distinta in
questione, in quanto non avrebbe potuto ritirarla, e quindi esserne in
possesso, non essendosi recato presso il __________ il 17 febbraio 2004 e non
essendoci tornato fino all’ottobre dello stesso anno, quando gli fu ovviamente
presentata la situazione patrimoniale aggiornata a quel periodo. Egli ha
dichiarato di esserne venuto a conoscenza soltanto nel corso della causa civile
avviata nell’ottobre del 2006 di fronte al Tribunale ordinario di __________.
Egli ha infine sostenuto di non aver mai portato in Italia documentazione
bancaria relativa al suo conto, poiché quei fondi non erano dichiarati al fisco
del suo paese (cfr. verbale di confronto 3 giugno 2008, pag. 4).
6.
Nel corso dell’istruttoria, la
prevenuta ha ritirato il ricorso presentato di fronte al Tribunale ordinario di
__________, in quanto il giudice si è dichiarato incompetente a trattare le
rivendicazioni alimentari per la figlia ivi avanzate. Tutto il fascicolo
processuale è stato riconsegnato all’accusata, inclusa quindi la nota distinta patrimoniale
che, con scritto di data 11 luglio 2008, è stata trasmessa al magistrato
inquirente (cfr. AI 25).
Successivamente, in data 30
giugno 2008, l’imputata ha avviato una nuova procedura giudiziaria dinnanzi al
competente Tribunale dei minorenni di __________ senza tuttavia allegare il
documento incriminato (cfr. AI 25).
7.
Sulla scorta delle risultanze
istruttorie, il Procuratore Pubblico, ha emanato in data 5 agosto 2008 il
decreto d’accusa in esame, ritenendo la signora ACCU 1 autrice colpevole di
soppressioni di documento.
Con scritto di data 18 agosto
2008.
l’imputata ha interposto tempestivamente opposizione al decreto d’accusa,
dando avvio alla presente procedura.
8.
In primo luogo bisogna
stabilire il modo in cui la “Distinta patrimoniale” sia finita nelle mani
dell’accusata.
Dopo attenta ponderazione delle
emergenze istruttorie, questo giudice, è giunto al pieno convincimento che
l’accusata ha sottratto il citato documento, deliberatamente e senza
autorizzazione alcuna, il 17 febbraio 2004 in occasione della sua visita presso
la filiale di __________ del __________ all’insaputa del consulente __________.
In effetti la versione fornita
da quest’ultimo - il cui comportamento in relazione ai fatti in discussione,
sia detto di transenna, denota una certa superficialità ed una scarsa
professionalità, che hanno favorito la realizzazione della sottrazione - è
attendibile, lineare e coerente.
Di contro, quella dell’imputata
non è minimamente credibile ed è priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Ella si è infatti limitata a ribadire la sua versione, ossia di aver trovato la
“Distinta patrimoniale” in un cassetto della biancheria del dott. CIVI 1 nella
loro abitazione comune, contestando in modo assolutamente generico di averla
sottratta illecitamente nei locali della banca il 17 febbraio 2004 e senza mai
confrontarsi direttamente con le dichiarazioni del consulente bancario e della
parte civile.
Numerosi e convergenti
riscontri permettono di giungere a questa conclusione.
Come visto in precedenza, è
innanzi tutto incontestato che il giorno in cui la citata distinta è stata
approntata soltanto la prevenuta si era recata in banca, come pure che la parte
civile e sua madre non hanno mai richiesto l’allestimento di detta documentazione,
né che hanno autorizzato il loro consulente a consegnarla all’imputata,
rispettivamente abilitato quest’ultima in qualsivoglia forma a prenderla in
consegna.
Pure indiscusso è che il loro
consulente non ha mai mostrato o consegnato il dossier concernente la
situazione patrimoniale di un ex convivente all’altro, come pure che entrambi
non hanno mai portato in Italia documenti relativi ai loro conti bancari (cfr.
verbale di interrogatorio 3 giugno 2008 dell’accusata, pagg. 3 e 5, e verbale
di confronto 3 giugno 2008, pag. 6).
E’ quindi del tutto
inverosimile che la prevenuta abbia potuto reperire nella sua abitazione una
distinta patrimoniale intestata al __________ stampata proprio il 17 febbraio
2004, attestante lo stato degli investimenti al giorno precedente e recante la
sigla “ret” e la dicitura “solo per uso interno”.
L’unica spiegazione plausibile
è che ella, come ipotizzato dal signor __________, l’abbia sottratta dal
dossier del dott. CIVI 1, incautamente lasciato incustodito dal consulente o
approfittando di un attimo di distrazione di quest’ultimo.
Il fatto che il funzionario di
banca non si sia accorto della sua sparizione nulla muta al riguardo; la
distinta patrimoniale faceva infatti parte di un incarto comprendente diversi
documenti.
A titolo abbondanziale, va
infine rilevata l’inconsistente spiegazione con la quale l’avv. ACCU 1 ha
tentato di giustificare la contraddizione in cui è incorsa in merito al periodo
in cui avrebbe scovato il documento (come visto sopra, di fronte al magistrato
inquirente ha riferito di averlo trovato dopo aver chiuso fuori casa l’ex
compagno, mentre dalla dichiarazione da lei sottoscritta il 22 febbraio 2007
risulta che l’aveva rinvenuto durante la loro convivenza).
In effetti la prevenuta ha
dapprima sostenuto che la stessa è stata allestita dai funzionari della banca e
di non ricordarsi il motivo per il quale è stato aggiunto che l’estratto
patrimoniale era stato rinvenuto quando conviveva ancora con la parte civile.
In seguito l’accusata, incalzata dal Procuratore Pubblico, poiché secondo i
funzionari della banca sarebbe stata lei a confermare tale circostanza, ha
dichiarato di averla sottoscritta senza dare troppo peso al suo contenuto e di
non aver detto nulla riguardo al momento del ritrovamento. A suo dire, sarebbe
stato l’istituto bancario a ritenere di doverla completare in quel modo (cfr. suo
verbale di interrogatorio 3 giugno 2008, pag. 3 e segg.).
Volere far credere che una
persona, per di più avvocato di professione, coinvolta in un’annosa lite
giudiziaria con l’ex convivente, abbia sottoscritto alla leggera un simile documento
non è serio. Ben più probabile è che ella, conscia delle possibili conseguenze,
sottoscrivendo la citata dichiarazione, abbia cercato di crearsi un alibi.
9.
Ciò posto, occorre ora
determinare se tale comportamento sia perseguibile e punibile penalmente.
Come visto, secondo la
pubblica accusa, la fattispecie in esame configura il reato di soppressioni di
documenti ai sensi dell’art. 254 CPS.
All’inizio del dibattimento,
questo giudice, così come permessogli dall’art. 250 CPP, ha prospettato alla
prevenuta, con l’accordo della difesa e del patrocinatore della parte civile,
anche l’accusa per i titoli di reato di furto (art. 139 CPS),
subordinatamente di furto di lieve entità (art. 172ter CPS) e di sottrazione di
una cosa mobile (art. 141 CPS), ai danni della parte civile, rispettivamente
della banca;
10.
Per l’art. 254 cpv. 1 CPS,
chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o
di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge,
sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
(con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione, nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2006).
La soppressione di documenti a
pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è
perseguita soltanto a querela di parte (art. 254 cpv. 2 CPS).
Dal profilo oggettivo il reato
presuppone l’esistenza di un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CPS,
cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica e di cui
l’autore non aveva il diritto di disporre da solo.
Il comportamento punibile consiste
nel rendere inservibile il titolo quale mezzo di prova, a discapito di colui
che poteva prevalersene. Il modo di procedere è irrilevante; è infatti
sufficiente rendere impossibile o molto più difficile l’accesso al documento.
L’autore deve quindi distruggerlo, alterarlo, sopprimerlo o sottrarlo. Non
basta invece che rifiuti di produrlo (Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, art. 254, n. 1 e segg.; Markus Boog in: Basler Kommentar, 2a
ed., art. 254, n. 3 e segg.).
.
L’aspetto soggettivo della
fattispecie è composto dall’intenzionalità, che deve comprendere tutti gli
elementi costitutivi del reato. In particolare, l’autore deve sapere che
l’oggetto del delitto è un documento di cui non aveva la facoltà di disporre da
solo e deve avere la volontà di privare l’avente diritto di un mezzo di prova.
Inoltre deve agire con l’intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti
di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto
(Bernard Corboz, op. cit., art. 254, n. 5 e segg.; Markus Boog, op. cit., art.
254, n. 13 e segg.).
La distinzione con i reati di
cui all’art. 137 e segg. CPS va fatta in base all’aspetto soggettivo. Se
l’autore agisce con la volontà di appropriarsi, si applicano quest’ultime
norme. In tal senso, appropriarsi illecitamente di un documento al fine di
utilizzarlo quale mezzo di prova contro l’avente diritto rappresenta un furto e
non una soppressione di documento (Markus Boog, op. cit., art. 254, n.
18).
Nel caso specifico, la
prevenuta ha sottratto, senza il consenso dell’avente diritto, la “Distinta
patrimoniale”, non con l’intento di sopprimere un documento probatorio, bensì
con quello di appropriarsene per eventualmente potersene servire in futuro
quale mezzo di prova (cosa che ha poi effettivamente fatto, versandola agli
atti della procedura civile intentata contro il dott. CIVI 1).
In tali circostanze è quindi
esclusa l’applicazione dell’art. 254 CPS. Non è dunque necessario analizzare
ulteriormente la questione.
11.
Per il medesimo motivo, ossia
l’accertata volontà di appropriazione del citato documento da parte
dell’imputata, la presente fattispecie non configura nemmeno il reato di cui
all’art. 141 CPS, prospettatole in sede dibattimentale.
In effetti questa norma,
punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa nella versione in vigore fino
al 31 dicembre 2006), chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una
cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole.
La questione non va pertanto
vagliata oltre.
12.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPS,
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine
di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino
a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o
con la detenzione nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006).
Il furto a danno di un
congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela
di parte (cpv. 4).
Quale oggetto del delitto entra
in linea di conto unicamente una cosa mobile appartenente ad altrui (Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 139, n. 1; Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo in: Basler Kommentar, 2a ed., art. 139,
nri. 10 e 11.).
La nozione di altruità della
cosa in diritto penale si ricollega al concetto giusprivatistico di proprietà
ai sensi degli art. 641 e segg. CCS. Viene pertanto considerata altrui una cosa
su cui almeno una persona diversa dall’agente vanta un diritto di proprietà
(perlomeno a titolo di comproprietà giusta gli art. 646 e segg. CCS o di
proprietà comune giusta gli art. 652 e segg. CCS). Di converso, se l’agente è
titolare della proprietà esclusiva sulla cosa oppure se la stessa non è di
proprietà di nessuno (res nullius), rispettivamente se è già di per sé
estranea al regime della proprietà (eigentumsunfähig), non è ravvisabile
altruità ai sensi degli art. 137 e segg. CPS. In virtù di questi principi non
sono in particolare considerate appartenenti ad altrui le cose la cui
commerciabilità è vietata o limitata per motivi di interesse generale e che
costituiscono pertanto cosiddette res extra commercium. Il Tribunale
federale ha di conseguenza escluso la punibilità per furto di chi sottrae
stupefacenti a qualcuno che li possiede illecitamente (DTF 135 IV 5 consid. 3.3
e riferimenti ivi indicati).
Il comportamento punibile
consiste nel sottrarre una cosa. Secondo dottrina e giurisprudenza, con sottrazione
deve essere inteso l’atto di togliere l’altrui possesso (“Gewahrsam” in
tedesco) e di costituirne uno nuovo, di regola per sé. La nozione di possesso
non è identica a quella del diritto civile, ma è piuttosto l’effettivo dominio
sulla cosa secondo le regole della vita sociale, la quale presuppone, da un
lato, un potere di fatto sull’oggetto e, dall’altro, la volontà di esercitare
questo potere. Persino colui che dorme può quindi possedere una cosa, come pure
colui che l’ha perduta o dimenticata, se può ricordarsi in ogni momento del
luogo in cui essa si trova.
La sottrazione implica che
l’autore agisca contro il volere di colui che detiene l’oggetto, il quale non
deve esserne forzatamente il proprietario (Bernard Corboz, op. cit., art. 139,
n. 2 e segg.; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, n. 12
e segg.).
Dal profilo soggettivo è
richiesta l’intenzionalità, la quale deve portare su tutti gli elementi
costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente.
L’autore del furto deve inoltre
compiere l’atto con la finalità di appropriarsi della cosa. Non è infatti
sufficiente che voglia utilizzarla temporaneamente o distruggerla, ma è
necessario che abbia la volontà di incorporarla nel suo patrimonio in vista di
conservarla o di venderla.
Egli deve infine agire con
l’intenzione di procurare a sé stesso o ad un terzo un vantaggio patrimoniale
al quale non aveva diritto. L’intento di procacciare un indebito profitto non
si limita al valore intrinseco dell’oggetto sottratto, ma si estende al suo valore
d’uso. L’arricchimento può consistere in un vantaggio patrimoniale indiretto
che il ladro si procura utilizzando la cosa sottratta. L’indebito profitto può
quindi corrispondere al controvalore che si ottiene in cambio della cosa
rubata, come ad esempio per i buoni pasto, o derivare dall’uso che si vuole
fare della stessa, come è per esempio il caso del furto di una lettera
compromettente in vista di un ricatto. L’illecito guadagno può quindi risultare
dal solo fatto di voler approfittare della cosa, anche se questa è priva di
valore (Bernard Corboz, op. cit., art. 139, n. 8 e segg.; Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, n. 63 e segg.).
L’intenzione di appropriarsi
della cosa e quella di procurarsi un indebito profitto devono sussistere al
momento della sottrazione. Se sopraggiungono solo in un secondo tempo (dolus
subsequens) torna applicabile l’art. 137 CPS (Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, nri. 67 e 71).
13.
Secondo l’art. 172ter cpv. 1 CPS,
se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un
danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa
(con l’arresto o la multa nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006).
Questa disposizione è valida
per tutti i reati contro il patrimonio, salvo quelli indicati esaustivamente al
secondo capoverso. Essa comporta la trasformazione del reato in una
contravvenzione punibile solo a querela di parte (Bernard Corboz, op. cit.,
art. 172ter, nri. 1 e 2; Philippe Weissenberger in: Basler Kommentar, 2a ed., art.
172ter, n. 4).
Inoltre i termini di
prescrizione sono più brevi. L’art. 109 CPS prevedeva infatti, nella versione
in vigore dall’1 ottobre 2002 al 31 dicembre 2006, che l’azione penale si
prescrivesse in tre anni e la pena in due, mentre in quella attuale entrambe si
prescrivono in tre anni (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n.
5).
Il limite per i casi di poca
entità è stato fissato dalla giurisprudenza federale a fr. 300.--. Esso è
valido in tutta la Svizzera e indipendentemente dalla persona o dalla
situazione economica della vittima. In caso di oggetti aventi un valore
commerciale, dunque determinabile obbiettivamente, è decisivo soltanto
quest’ultimo. Qualora questa delimitazione non fosse possibile, ci si deve
basare sul valore che ha per la vittima la cosa sottratta. Se vengono rubati
contemporaneamente diversi oggetti, bisogna sommare il loro valore per
stabilire se questo limite è stato superato o meno (Philippe Weissenberger,
op. cit., art. 172ter, n. 25 e segg.).
Affinché sia applicabile l’art.
172ter CPS, è necessario che l’autore abbia avuto in mente, di primo acchito e
costantemente, soltanto un elemento patrimoniale di poco valore. Determinante è
l’intenzione dell’autore e non il risultato effettivamente ottenuto (Bernard
Corboz, op. cit., art. 139, nri. 20 e 21).
Il valore che l’autore può
conseguire utilizzando l’oggetto sottratto non deve essere tenuto in
considerazione. Di rilevo sono infatti soltanto i valori patrimoniali che egli
voleva ottenere commettendo quello specifico reato. Ad esempio, per la
sottrazione di una carta di credito o di una chiave, che permettono soltanto
l’accesso ad un valore patrimoniale, fa stato unicamente il valore della cosa
rubata. Per contro, quando l’intenzionalità dell’autore si estende non solo
all’oggetto in sé, ma anche ai valori patrimoniali, bisogna sommare i valori
appropriati, sottratti o danneggiati, se le singole fasi dell’azione appaiono
come un atto unico (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n. 19).
L’intenzionalità e la volontà
dell’autore devono essere rivolte sin dall’inizio sul valore della cosa,
rispettivamente sull’ammontare del danno o del pregiudizio economico. Il dolo
eventuale è sufficiente (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n.
31).
14.
Ai fini della qualifica
giuridica della fattispecie in esame, e dunque della punibilità, è in primo
luogo necessario stabilire se la “Distinta patrimoniale” sottratta appartenesse
alla banca o alla parte civile, ritenuto che è pacifico che tale documento non
fosse di proprietà della prevenuta, la quale non ne aveva neppure il possesso.
A mente di questo giudice,
contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile la distinta in questione
non può che appartenere alla sola banca. In effetti, la stessa reca la dicitura
“solo per uso interno” e, soprattutto, la parte civile non ne ha mai chiesto
l’allestimento. Il fatto che fosse stata stampata ed inserita nel dossier del
dott. CIVI 1, pronta per essergli sottoposta in visione, non la rende
automaticamente di sua proprietà.
Il documento è sempre rimasto
nelle mani dei funzionari della banca sino al momento della sua scomparsa. Non
vi è quindi stata alcuna trasmissione del possesso che comporta, per le cose
mobili, anche il passaggio della proprietà e la presunzione della stessa.
Il fatto che l’estratto conto
sia stato allestito all’attenzione del cliente nulla muta: fintanto che esso
non gli viene spedito o consegnato, rimane di proprietà dell’istituto di
credito.
Non va inoltre dimenticato che
i fogli in quanto tali erano di proprietà della banca.
Ciò implica necessariamente la
decadenza delle accuse per le ipotesi di furto, rispettivamente di furto di
poca entità, ai danni della parte civile.
15.
Per quanto concerne invece le
accuse, prospettate al dibattimento, per i medesimi reati, nei confronti della
banca, occorre innanzi tutto stabilire il valore della distinta patrimoniale
sottratta, ritenuto che se lo stesso rientra nei limiti di cui all’art. 172ter
CPS, il comportamento dell’accusata non potrà essere punito. In effetti agli
atti non vi è alcuna querela da parte del __________ ed inoltre il reato è
prescritto, in quanto è stato commesso il 17 febbraio 2004, ossia più di tre
anni fa (art. 109 vCPS).
Come visto precedentemente, non
è decisivo quanto il ladro può ricavare dall’uso della cosa rubata, ma il
valore intrinseco della stessa. Già solo per questo motivo, la tesi della parte
civile, secondo cui l’art. 172ter CPS non sarebbe applicabile in quanto il
danno potenziale, rappresentato dalla possibilità che la citata distinta
patrimoniale possa finire nelle mani sbagliate (leggi: autorità fiscali
italiane) non può trovare accoglimento.
La stessa non è nemmeno
condivisibile. In effetti, a mente dello scrivente giudice, il fatto di vedersi
riesaminata la propria posizione fiscale, grazie alla scoperta di averi
illecitamente non dichiarati al fisco, non può essere giuridicamente e
moralmente considerato un danno. Lo stesso dicasi per il fatto di essere
chiamato a versare congrui alimenti ad un figlio.
Nel caso specifico, l’accusata
ha sottratto al __________ una distinta patrimoniale composta da 8 fogli di
formato A4 (cfr. AI 25), il cui valore per la banca è risibile (al massimo una
decina di franchi). Quand’anche si volesse considerare quale indebito profitto
il fatto di risparmiare le lungaggini di una procedura di indagine sui conti
bancari a livello internazionale - per la quale la prevenuta disponeva comunque
di tutti gli strumenti giuridici necessari - per permettere alle competenti
autorità italiane di venire a conoscenza di tutti gli averi del padre al fine
di stabilire l’ammontare del contributo che quest’ultimo deve versare per il
mantenimento della figlia, lo stesso sarebbe di poco valore, in ogni caso
inferiore a fr. 300.--.
In definitiva, a mente di
questo giudice, il comportamento dell’accusata configura al massimo un furto di
poca entità ai sensi dell’art. 172ter CPS ai danni del __________, che però,
per i motivi accennati in precedenza, ossia l’assenza di una querela e
l’intervenuta prescrizione, non è punibile.
16.
ACCU 1 deve essere dunque
prosciolta da tutti i capi di imputazione.
Di conseguenza, l’istanza di
risarcimento della parte civile non può trovare accoglimento e gli oneri della
procedura devono essere addebitati allo Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 30 segg.; 139, 141,
172ter, 254 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. soppressioni di documento,
art. 254 cpv. 1 CPS,
2. furto, art. 139 CPS,
3. furto di lieve entità, art.
172ter cpv. 1 CPS,
4. sottrazione di una cosa
mobile, art. 141 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2834/2008 del 5 agosto
2008;
respinge l’istanza di risarcimento
presentata dalla parte civile;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 230.00 testi
fr. 1230.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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