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Decisione

10.2008.323

Entrare in Svizzera nonostante un divieto d'entrata e soggiornarvi senza permesso di soggiorno

23 dicembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 115

cpv. 1 lett. a e b LStr;

perseguito con decreto d’accusa del 14 agosto

2008 n. 2999/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti

a complessivi fr. 2’700.--;

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.

42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta)

aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna per complessivi fr. 2’700.--,

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 26

febbraio 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art.

36.

CPS).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 19 agosto 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 23 dicembre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

resa edotta l'interprete delle conseguenze

penali di una falsa traduzione ai sensi dell'art. 307 CPS;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale in via

principale chiede il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della

sanzione. Egli chiede di poter avere tempo per regolare la sua situazione

personale (permesso di soggiorno);

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di entrata e soggiorno illegali per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.

2’700.-- decretata nei suoi confronti il 26 febbraio 2007 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine

di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha

formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 115 cpv. 1 lett. a e b

LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

entrata e soggiorno illegale,

art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2999/2008 del 14 agosto

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

2’700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’700.--

(duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr.

30.

-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il __________ 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e

6.

(sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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