10.2008.323
Entrare in Svizzera nonostante un divieto d'entrata e soggiornarvi senza permesso di soggiorno
23 dicembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.323
Data decisione, Autorità:
23.12.2008, PRPEN
Titolo:
Entrare in Svizzera nonostante un divieto d'entrata e soggiornarvi senza permesso di soggiorno
ENTRATA ILLEGALE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
Incarto
n.
10.2008.323
DA
2999/2008
Bellinzona
23
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di entrata e soggiorno illegale,
per
essere, nel corso del mese di aprile 2007, entrato in Svizzera malgrado nei
suoi confronti fosse stato emesso in data 25 gennaio 2007 dall'Ufficio federale
della migrazione, un divieto d'entrata valido fino al 24 gennaio 2010, e per
avervi poi soggiornato illegalmente, in particolare a __________, nel periodo
fra aprile 2007 al 30 maggio 2008, privo del richiesto permesso di soggiorno;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 115
cpv. 1 lett. a e b LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 agosto
2008 n. 2999/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti
a complessivi fr. 2’700.--;
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta)
aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna per complessivi fr. 2’700.--,
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 26
febbraio 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art.
36.
CPS).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 19 agosto 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 23 dicembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
resa edotta l'interprete delle conseguenze
penali di una falsa traduzione ai sensi dell'art. 307 CPS;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale in via
principale chiede il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della
sanzione. Egli chiede di poter avere tempo per regolare la sua situazione
personale (permesso di soggiorno);
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di entrata e soggiorno illegali per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.
2’700.-- decretata nei suoi confronti il 26 febbraio 2007 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 115 cpv. 1 lett. a e b
LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
entrata e soggiorno illegale,
art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2999/2008 del 14 agosto
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
2’700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’700.--
(duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr.
30.
-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il __________ 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e
6.
(sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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