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Decisione

10.2008.324

Velocità eccessiva in autostrada (147 km/h invece di 80 km/h) - limite ridotto a causa delle polveri fini

18 dicembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I segnali “velocità massima“

(2.30) e “velocità massima 50, limite generale“ (2.30.1) indicano in km/h la velocità

che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità sono buone, art. 22 cpv. 1 OSStr.

Giusta l’art. 108 cpv. 1 OSStr

per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per

ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del

traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni

generali della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della

velocità sulle autostrade può arrivare sino a 60 km/h, art. 108 cpv. 5 OSStr.

Per autorità ai sensi della

legge si intende quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare il

collocamento o la soppressione dei segnali e delle demarcazioni, art. 1 cpv. 2

lett. c OSStr.

Come accennato, per quanto qui

ci concerne il limite di 120 km/h è stato ridotto su decisione del Consiglio di

Stato per il tramite del competente Dipartimento del Territorio (art. 1 e 3

cpv. 1 lett. a e b del Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in

caso d’inquinamento atmosferico acuto), per motivi di mera natura ambientale,

ad 80 km/h.

4. L'imputato non ha contestato di

aver circolato ad una velocità di 147 km/h, dedotto il margine di tolleranza,

in un tratto autostradale sul quale il limite di velocità era stato ridotto da

120 km/h a 80 km/h.

Secondo costante

giurisprudenza si tratta, sotto il profilo oggettivo, di un'infrazione grave

alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90

cifra 2 LCStr

(DTF 132 II 234 consid. 3).

Egli è per contro

dell’opinione che non siano dati gli estremi soggettivi della commissione del

reato in questione.

A tal fine il difensore si è

richiamato alla sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008 del 13 giugno 2008,

concernente un caso per molti versi analogo, ma che non si può, come vedremo,

definire identico: superamento di 51 km/h del limite di 80 km/h, abbassato

temporaneamente da quello normalmente vigente di 120 km/h per limitare le

immissioni di gas inquinanti nell’aria. In questa decisione l’alta corte

elvetica, modificando la linea tenuta sino a quel momento, ha ritenuto che ad

un automobilista non sia imputabile una colpa grave allorquando, per

disattenzione colpevole, non ha rimarcato la riduzione locale della velocità

autorizzata: sarebbe a suo giudizio sproporzionato rimproverare al conducente

un comportamento “senza scrupoli” per il solo fatto che questi non ha prestato

sufficiente attenzione ad una limitazione straordinaria della velocità decisa

temporaneamente, per la durata di una settimana.

Una simile obiezione non è

sostenibile e la posizione assunta dal Tribunale federale non è condivisibile.

5. In primo luogo va rimarcato

come il richiamo alla citata sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2008

e l’accostamento delle due fattispecie non siano pertinenti.

In effetti, se dal punto di

vista oggettivo i fatti coincidono quasi - i giudici di Mon Repos erano stati

chiamati a decidere in merito ad un superamento di 51 km/h del limite di

velocità di 120 km/h abbassato temporaneamente, per una settimana, ad 80 km/h

per ragioni di inquinamento atmosferico - da quello soggettivo vi sono delle

differenze di grande rilevanza. Il conducente incappato nel controllo radar

sulla tratta tra Berna/Brünnen e Kerzens il 7 febbraio 2006 alle ore 21:26

non era a conoscenza della misura adottata dalle autorità bernesi. Benché il

suo comportamento fosse riconducibile ad una disattenzione contraria ai doveri

di ogni utente della strada, essa, tenuto conto che la limitazione della

velocità era stata temporanea e dovuta a motivi che nulla avevano a che vedere

con la sicurezza, non ha raggiunto una gravità tale da poter essere

caratterizzata come una mancanza di scrupoli ed un’assenza di rispetto nei

confronti degli altri conducenti.

Nel caso che ci concerne, al

contrario, l’automobilista era pienamente cosciente dell’esistenza di una

misura d’urgenza in base alla quale la normale velocità massima sulla tratta

autostradale A2 tra Chiasso e la galleria del Dosso di Taverne era stata

diminuita provvisoriamente ad 80 km/h. ACCU 1 lo ha ammesso esplicitamente in

occasione del dibattimento, così come rispondendo alla polizia (verbale di

interrogatorio 14 aprile 2008, domanda n. 5, AI 1) e, implicitamente,

negli scritti da lui inviati agli inquirenti, con i quali ha sollevato varie

ipotesi ma mai ha eccepito la sua ignoranza (lettere 13 marzo 2008 e 25

marzo 2008, AI 1, nonché opposizione 21 agosto 2008, AI 4).

Il prevenuto ha poi

riconosciuto di essersi reso conto che stava viaggiando a 147 km/h: “(…)

quel giorno mi trovai a superare una colonna di bisonti della strada, colonna

poi rivelatasi così lunga e compatta al punto da essere preso da una certa

apprensione se non quasi panico. Stato d’animo che, probabilmente, mi ha

spinto, inconsciamente, a superare, decisamente, in quel modo il limite di

velocità (…)” (lettera 25 marzo 2008, AI 1). Al processo egli ha poi

precisato che aveva temuto di non riuscire a rientrare per tempo sulla corsia

di destra e di passare l’uscita autostradale che intendeva imboccare, per cui

si era visto, a suo dire, costretto ad accelerare.

L’imputato ha quindi agito

nella consapevolezza dei nuovi limiti di velocità, arrivando a superare

scientemente quello imposto di ben 67 km/h.

Un simile eccesso rappresenta

indiscutibilmente una messa in pericolo grave dell’incolumità degli utenti

della strada e merita di essere punita ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

6. Nonostante quanto precede sia

sufficiente per confermare il decreto d’accusa, per completezza, non ci si può

esimere dal trattare l’ipotesi - non corrispondente alla realtà - che il

prevenuto non fosse a conoscenza delle decisioni del Dipartimento del

Territorio, ed abbia quindi agito negligentemente.

Come visto in precedenza, per

il Tribunale federale, una simile omissione non adempie i requisiti necessari

all’applicazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr in quanto non può essere ritenuta

sintomatica di una mancanza di scrupoli.

Considerandi

La sentenza 13 giugno 2008 non

è però convincente, come già sottolineato in un commento alla stessa comparso

sul Bulletin de Jurisprudence Pénale, n. 3, del settembre 2008 (pag. 85 s.). Le

motivazioni addotte nella stessa sono in effetti troppo succinte e lapidarie

per permetterne un apprezzamento.

Voler ritenere infrazione

lieve delle norme della circolazione il fatto di non accorgersi del mutato

limite di velocità significa innanzitutto mettere nel dimenticatoio tutta la

precedente e rigorosa giurisprudenza del Tribunale federale stesso, in base

alla quale, in nome dell’uguaglianza di trattamento, era stato deciso che oltre

una certa ampiezza (per le autostrade: oltre i 35 km/h, sentenza del

Tribunale federale 6S.44/2004 consid. 4.1 del 28 giugno 2004 e sentenza

del Tribunale federale 6A.78/2003 del 27 novembre 2003), ogni eccesso di

velocità adempie i requisiti oggettivi e soggettivi dell’art. 90 cifra 2 LCStr,

indipendentemente dalle circostanze specifiche del singolo caso.

Malgrado si tratti di una

giurisprudenza che trascura il principio dell’individualità della colpa che

regge il diritto penale ed apparendo in effetti necessario effettuare piuttosto

una valutazione degli estremi di ogni singola fattispecie per lo meno di fronte

a situazioni particolari, la recente decisione è, a nostro avviso,

insoddisfacente ed inadeguata a fungere da punto di svolta della prassi

vigente.

L’esame dell’assenza di

scrupoli non si può e non si deve limitare alla valutazione delle modalità con

cui la modifica temporanea del limite di velocità è sfuggita all’attenzione del

conducente. Essa deve comprendere tutti gli estremi entro i quali l’infrazione

è stata commessa.

Circolare ad una velocità

nettamente superiore a quella degli altri utenti della strada, che si sono

adeguati alle restrizioni, seppur provvisorie e motivate con ragioni di natura

ambientale, significa creare una situazione di pericolo: chi ossequia i limiti

conta di norma sull’osservanza degli stessi da parte degli altri e si comporta

di conseguenza.

Grosse differenze di velocità

rispetto a chi circola rispettando le regole impongono una maggiore attenzione

al traffico non solo per chi infrange i limiti, ma anche per chi vi si attiene.

Essendo però quest’ultimi ignari dell’eccesso altrui, non è difficile

comprendere come le occasioni di pericolo aumentino esponenzialmente.

Si pensi solo alle difficoltà

che insorgono nella stima delle distanze e dei tempi di reazione in occasione

delle procedure di avvicinamento ad altri veicoli o di cambio di corsia, ad

esempio nello spostamento su quella di sinistra per effettuare un sorpasso: non

è semplice riuscire a valutare la velocità con cui un automezzo visibile nello

specchietto retrovisore si sta approssimando. Rischi insorgono pure quando chi

viaggia a velocità elevata sulla corsia di sorpasso incontra sulla sua strada

mezzi che transitano secondo norma ed è costretto a rallentare bruscamente o a

rientrare sulla corsia di destra con manovre avventate.

In casu l’azzardo appare più

che evidente: il prevenuto circolava ad una velocità di ben 67 km/h in più

rispetto agli altri, su una tratta ove la circolazione è normalmente molto

intensa e, a sua detta (nella foto non si intravede alcun camion), stava

superando una lunga colonna di autocarri, per cui aveva a disposizione una sola

corsia. Egli stesso ha ammesso di essersi reso conto del rischio: “(…) D’altro

canto, guardando le vostre foto, dovrebbe apparire ben leggibile ed evidente

sul mio viso, non solo a me, uno stato, oserei dire, quasi di panico, se non

proprio…!” (lettera 25 marzo 2008, AI 1, in cui contenuti sono stati

confermati al dibattimento).

Non vi è quindi alcuna

differenza sostanziale, nemmeno dal punto di vista soggettivo, tra chi supera i

limiti imposti secondo le normali regole e quelli temporanei dettati da

motivazioni ambientali.

7.

Da ultimo, ma non per questo

meno importante, richiamando i principi dell’art. 27 LCStr, non ci si può

esimere dal rilevare come appaia alquanto inverosimile che un automobilista che

si immette o transita su un tratto autostradale oggetto di una limitazione

straordinaria e provvisoria dei limiti di velocità, non si renda conto

dell’avvenuta modifica. In effetti la segnaletica adottata è ancor più

manifesta e percettibile di quella normalmente posizionata: vengono usati a più

riprese segnali di divieto di velocità di dimensioni maggiorate, piazzati in

posizioni particolarmente visibili, e quelli usuali sono pure vistosamente

barrati.

E’ quindi difficile ipotizzare

che essi sfuggano all’attenzione del guidatore.

8.

Per tutto quanto precede, ACCU

1.

deve essere condannato per il reato di grave infrazione alle norme della

circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto.

L’art. 90 cifra 2 LCStr

prevede che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

9.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico

dell’accusato pesa in maniera importante la gravità dell’eccesso di velocità,

avendo egli raggiunto i 147 km/h, dedotto il margine di tolleranza. In questo

modo ha circolato a quasi il doppio della velocità prescritta.

Pure da

prendere in considerazione sono le condizioni del traffico, il fatto che egli

ha commesso l’infrazione superando una colonna di autocarri e la carenza di un

motivo valido che possa giustificare, anche solo in linea teorica, il suo atteggiamento.

A favore del

prevenuto giocano la sua incensuratezza, la buona situazione

sociale-professionale ed il fatto che egli ha dimostrato di avere preso molto

sul serio quanto ascrittogli.

La pena principale proposta

dal Procuratore Pubblico può così venire ridotta a 20 aliquote, soprattutto

avuto considerazione del fatto che in 40 anni da quanto ha ottenuto la licenza

di circolazione, il prevenuto non ha mai commesso infrazioni di rilievo. Oltre

a ciò il loro ammontare deve essere ridotto a fr. 80.-- preso atto che per la

quantificazione il Procuratore Pubblico si è fondato sulla tassazione precedente

il reclamo del contribuente (quindi riferendosi ad un reddito imponibile di fr.

71’828.-- e ad un reddito raggruppato di fr. 11’369.--), mentre dopo l’evasione

dello stesso, con decisione 12 novembre 2008 prodotta al dibattimento,

l’autorità competente ha ridimensionato il reddito in fr. 42’700.--.

Nulla si

oppone alla sospensione condizionale della pena, preso atto che i requisiti

dell’art. 42 CPS sono indubbiamente adempiti: non è ipotizzabile che l’imputato

commetta nuovi crimini o delitti. In tal senso il periodo di prova può essere

fissato nel minimo previsto dalla legge, cioè due anni.

Alla pena

principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42

cpv. 4 CPS, una multa che, vista la situazione economica del signor ACCU 1

appare equo fissare in fr. 800.-- e non 1’700.-- come previsto dal decreto

d’accusa.

La tassa e le spese di

giustizia sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3 LCStr, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2914/2008 del 18 agosto

2008;

condanna ACCU 1 ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.

1’600.-- (milleseicento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, a crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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