10.2008.324
Velocità eccessiva in autostrada (147 km/h invece di 80 km/h) - limite ridotto a causa delle polveri fini
18 dicembre 2008Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.324
Data decisione, Autorità:
18.12.2008, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2009.4, 15.12.2009
Titolo:
Velocità eccessiva in autostrada (147 km/h invece di 80 km/h) - limite ridotto a causa delle polveri fini
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.324
DA
2914/2008
Bellinzona
18
dicembre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità
di 147 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a Melano, autostrada A2, il 29 febbraio 2008;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto
2008 n. 2914/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 140.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 4’200.-- (quattromiladuecento).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’700.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di 17 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 agosto 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 18 dicembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha
contestato, in applicazione della sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008,
che nel caso di specie sia dato l’elemento soggettivo del reato ascritto al suo
cliente. Egli ha chiesto pertanto di derubricare il reato in infrazione
semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr. In via subordinata, ha
rivendicato una sensibile riduzione sia delle aliquote giornaliere, tenuto
conto delle particolarità del caso concreto, sia dell’ammontare delle stesse,
preso atto della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, nonché una
limitazione del periodo di prova;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.1. Trattasi
di infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il signor ACCU 1, nato il 20
luglio 1950, coniugato e padre di un figlio che studia al politecnico di __________,
è titolare della licenza di condurre per la categoria B dal 31 ottobre 1968.
Egli è dipendente e
vice-presidente della __________ con sede a __________. La sua attività
professionale gli permette di conseguire un reddito imponibile di
fr. 42’700.-- (decisione di tassazione 2007, dopo reclamo del
contribuente, prodotta al dibattimento).
Dall’estratto del casellario
giudiziale svizzero non risulta alcun precedente a carico dell’imputato.
2. In data 29 febbraio 2008, alle
ora 11:29, il prevenuto, alla guida della sua Mercedes 320E, targata __________,
è incappato in un controllo radar sull’autostrada A2, corsia Sud-Nord, in
territorio di Melano.
La velocità rilevata
dall’apparecchio elettronico era di 154 km/h che, dedotto il margine di
tolleranza di 7 km/h, corrispondeva ad una effettiva di 147 km/h.
Nel tratto di strada in
questione la velocità consentita è di norma di 120 km/h. In quei giorni però -
e meglio da lunedì 25 febbraio 2008 alle ore 14:00 - essa era stata
temporaneamente ridotta ad 80 km/h sulla scorta delle misure d’urgenza
decretate dal Dipartimento cantonale del Territorio a tutela della qualità
dell’aria, messa in pericolo da un improvviso e sensibile peggioramento
dell’inquinamento atmosferico (cfr. comunicazione ufficiale 25 febbraio 2008
del Dipartimento del Territorio allegata all’AI 4).
Il superamento del limite è
stato quindi di 67 km/h.
Reputato dal Procuratore
Pubblico colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90
cifra 2 LCStr, il signor ACCU 1 si è visto recapitare un decreto d’accusa che
ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 4'200.--,
corrispondente a 30 aliquote giornaliere di fr. 140.-- l’una, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre ad una multa di
fr. 1'700.--.
Contro tale atto giudiziario
egli ha interposto tempestiva opposizione. Di qui la presente procedura.
3. L’art. 90
cifra 2 LCStr
punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un
serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art.
100 cifra 1 LCStr). Sotto il profilo
oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette,
oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della
circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve aver adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
di infrazione commessa per negligenza, una crassa negligenza (DTF 131 IV 133
consid. 3.2 e rinvii).
L'utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 LCStr).
La velocità deve sempre essere
adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del
carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità, art. 32 cpv. 1 LCStr. Il Consiglio federale limita la velocità dei
veicoli a motore su tutte le strade; la velocità massima stabilita può essere
ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente
soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere
eccezioni, art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr.
Sulle autostrade la velocità
massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h. La
limitazione generale di velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale
“autostrada” (4.01) e termina al segnale “fine autostrada” (4.02). Se dei
segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle
limitazioni generali di velocità, art. 4a ONC.
Fatti
I segnali “velocità massima“
(2.30) e “velocità massima 50, limite generale“ (2.30.1) indicano in km/h la velocità
che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità sono buone, art. 22 cpv. 1 OSStr.
Giusta l’art. 108 cpv. 1 OSStr
per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per
ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del
traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni
generali della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della
velocità sulle autostrade può arrivare sino a 60 km/h, art. 108 cpv. 5 OSStr.
Per autorità ai sensi della
legge si intende quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare il
collocamento o la soppressione dei segnali e delle demarcazioni, art. 1 cpv. 2
lett. c OSStr.
Come accennato, per quanto qui
ci concerne il limite di 120 km/h è stato ridotto su decisione del Consiglio di
Stato per il tramite del competente Dipartimento del Territorio (art. 1 e 3
cpv. 1 lett. a e b del Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in
caso d’inquinamento atmosferico acuto), per motivi di mera natura ambientale,
ad 80 km/h.
4. L'imputato non ha contestato di
aver circolato ad una velocità di 147 km/h, dedotto il margine di tolleranza,
in un tratto autostradale sul quale il limite di velocità era stato ridotto da
120 km/h a 80 km/h.
Secondo costante
giurisprudenza si tratta, sotto il profilo oggettivo, di un'infrazione grave
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90
cifra 2 LCStr
(DTF 132 II 234 consid. 3).
Egli è per contro
dell’opinione che non siano dati gli estremi soggettivi della commissione del
reato in questione.
A tal fine il difensore si è
richiamato alla sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008 del 13 giugno 2008,
concernente un caso per molti versi analogo, ma che non si può, come vedremo,
definire identico: superamento di 51 km/h del limite di 80 km/h, abbassato
temporaneamente da quello normalmente vigente di 120 km/h per limitare le
immissioni di gas inquinanti nell’aria. In questa decisione l’alta corte
elvetica, modificando la linea tenuta sino a quel momento, ha ritenuto che ad
un automobilista non sia imputabile una colpa grave allorquando, per
disattenzione colpevole, non ha rimarcato la riduzione locale della velocità
autorizzata: sarebbe a suo giudizio sproporzionato rimproverare al conducente
un comportamento “senza scrupoli” per il solo fatto che questi non ha prestato
sufficiente attenzione ad una limitazione straordinaria della velocità decisa
temporaneamente, per la durata di una settimana.
Una simile obiezione non è
sostenibile e la posizione assunta dal Tribunale federale non è condivisibile.
5. In primo luogo va rimarcato
come il richiamo alla citata sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2008
e l’accostamento delle due fattispecie non siano pertinenti.
In effetti, se dal punto di
vista oggettivo i fatti coincidono quasi - i giudici di Mon Repos erano stati
chiamati a decidere in merito ad un superamento di 51 km/h del limite di
velocità di 120 km/h abbassato temporaneamente, per una settimana, ad 80 km/h
per ragioni di inquinamento atmosferico - da quello soggettivo vi sono delle
differenze di grande rilevanza. Il conducente incappato nel controllo radar
sulla tratta tra Berna/Brünnen e Kerzens il 7 febbraio 2006 alle ore 21:26
non era a conoscenza della misura adottata dalle autorità bernesi. Benché il
suo comportamento fosse riconducibile ad una disattenzione contraria ai doveri
di ogni utente della strada, essa, tenuto conto che la limitazione della
velocità era stata temporanea e dovuta a motivi che nulla avevano a che vedere
con la sicurezza, non ha raggiunto una gravità tale da poter essere
caratterizzata come una mancanza di scrupoli ed un’assenza di rispetto nei
confronti degli altri conducenti.
Nel caso che ci concerne, al
contrario, l’automobilista era pienamente cosciente dell’esistenza di una
misura d’urgenza in base alla quale la normale velocità massima sulla tratta
autostradale A2 tra Chiasso e la galleria del Dosso di Taverne era stata
diminuita provvisoriamente ad 80 km/h. ACCU 1 lo ha ammesso esplicitamente in
occasione del dibattimento, così come rispondendo alla polizia (verbale di
interrogatorio 14 aprile 2008, domanda n. 5, AI 1) e, implicitamente,
negli scritti da lui inviati agli inquirenti, con i quali ha sollevato varie
ipotesi ma mai ha eccepito la sua ignoranza (lettere 13 marzo 2008 e 25
marzo 2008, AI 1, nonché opposizione 21 agosto 2008, AI 4).
Il prevenuto ha poi
riconosciuto di essersi reso conto che stava viaggiando a 147 km/h: “(…)
quel giorno mi trovai a superare una colonna di bisonti della strada, colonna
poi rivelatasi così lunga e compatta al punto da essere preso da una certa
apprensione se non quasi panico. Stato d’animo che, probabilmente, mi ha
spinto, inconsciamente, a superare, decisamente, in quel modo il limite di
velocità (…)” (lettera 25 marzo 2008, AI 1). Al processo egli ha poi
precisato che aveva temuto di non riuscire a rientrare per tempo sulla corsia
di destra e di passare l’uscita autostradale che intendeva imboccare, per cui
si era visto, a suo dire, costretto ad accelerare.
L’imputato ha quindi agito
nella consapevolezza dei nuovi limiti di velocità, arrivando a superare
scientemente quello imposto di ben 67 km/h.
Un simile eccesso rappresenta
indiscutibilmente una messa in pericolo grave dell’incolumità degli utenti
della strada e merita di essere punita ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
6. Nonostante quanto precede sia
sufficiente per confermare il decreto d’accusa, per completezza, non ci si può
esimere dal trattare l’ipotesi - non corrispondente alla realtà - che il
prevenuto non fosse a conoscenza delle decisioni del Dipartimento del
Territorio, ed abbia quindi agito negligentemente.
Come visto in precedenza, per
il Tribunale federale, una simile omissione non adempie i requisiti necessari
all’applicazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr in quanto non può essere ritenuta
sintomatica di una mancanza di scrupoli.
Considerandi
La sentenza 13 giugno 2008 non
è però convincente, come già sottolineato in un commento alla stessa comparso
sul Bulletin de Jurisprudence Pénale, n. 3, del settembre 2008 (pag. 85 s.). Le
motivazioni addotte nella stessa sono in effetti troppo succinte e lapidarie
per permetterne un apprezzamento.
Voler ritenere infrazione
lieve delle norme della circolazione il fatto di non accorgersi del mutato
limite di velocità significa innanzitutto mettere nel dimenticatoio tutta la
precedente e rigorosa giurisprudenza del Tribunale federale stesso, in base
alla quale, in nome dell’uguaglianza di trattamento, era stato deciso che oltre
una certa ampiezza (per le autostrade: oltre i 35 km/h, sentenza del
Tribunale federale 6S.44/2004 consid. 4.1 del 28 giugno 2004 e sentenza
del Tribunale federale 6A.78/2003 del 27 novembre 2003), ogni eccesso di
velocità adempie i requisiti oggettivi e soggettivi dell’art. 90 cifra 2 LCStr,
indipendentemente dalle circostanze specifiche del singolo caso.
Malgrado si tratti di una
giurisprudenza che trascura il principio dell’individualità della colpa che
regge il diritto penale ed apparendo in effetti necessario effettuare piuttosto
una valutazione degli estremi di ogni singola fattispecie per lo meno di fronte
a situazioni particolari, la recente decisione è, a nostro avviso,
insoddisfacente ed inadeguata a fungere da punto di svolta della prassi
vigente.
L’esame dell’assenza di
scrupoli non si può e non si deve limitare alla valutazione delle modalità con
cui la modifica temporanea del limite di velocità è sfuggita all’attenzione del
conducente. Essa deve comprendere tutti gli estremi entro i quali l’infrazione
è stata commessa.
Circolare ad una velocità
nettamente superiore a quella degli altri utenti della strada, che si sono
adeguati alle restrizioni, seppur provvisorie e motivate con ragioni di natura
ambientale, significa creare una situazione di pericolo: chi ossequia i limiti
conta di norma sull’osservanza degli stessi da parte degli altri e si comporta
di conseguenza.
Grosse differenze di velocità
rispetto a chi circola rispettando le regole impongono una maggiore attenzione
al traffico non solo per chi infrange i limiti, ma anche per chi vi si attiene.
Essendo però quest’ultimi ignari dell’eccesso altrui, non è difficile
comprendere come le occasioni di pericolo aumentino esponenzialmente.
Si pensi solo alle difficoltà
che insorgono nella stima delle distanze e dei tempi di reazione in occasione
delle procedure di avvicinamento ad altri veicoli o di cambio di corsia, ad
esempio nello spostamento su quella di sinistra per effettuare un sorpasso: non
è semplice riuscire a valutare la velocità con cui un automezzo visibile nello
specchietto retrovisore si sta approssimando. Rischi insorgono pure quando chi
viaggia a velocità elevata sulla corsia di sorpasso incontra sulla sua strada
mezzi che transitano secondo norma ed è costretto a rallentare bruscamente o a
rientrare sulla corsia di destra con manovre avventate.
In casu l’azzardo appare più
che evidente: il prevenuto circolava ad una velocità di ben 67 km/h in più
rispetto agli altri, su una tratta ove la circolazione è normalmente molto
intensa e, a sua detta (nella foto non si intravede alcun camion), stava
superando una lunga colonna di autocarri, per cui aveva a disposizione una sola
corsia. Egli stesso ha ammesso di essersi reso conto del rischio: “(…) D’altro
canto, guardando le vostre foto, dovrebbe apparire ben leggibile ed evidente
sul mio viso, non solo a me, uno stato, oserei dire, quasi di panico, se non
proprio…!” (lettera 25 marzo 2008, AI 1, in cui contenuti sono stati
confermati al dibattimento).
Non vi è quindi alcuna
differenza sostanziale, nemmeno dal punto di vista soggettivo, tra chi supera i
limiti imposti secondo le normali regole e quelli temporanei dettati da
motivazioni ambientali.
7.
Da ultimo, ma non per questo
meno importante, richiamando i principi dell’art. 27 LCStr, non ci si può
esimere dal rilevare come appaia alquanto inverosimile che un automobilista che
si immette o transita su un tratto autostradale oggetto di una limitazione
straordinaria e provvisoria dei limiti di velocità, non si renda conto
dell’avvenuta modifica. In effetti la segnaletica adottata è ancor più
manifesta e percettibile di quella normalmente posizionata: vengono usati a più
riprese segnali di divieto di velocità di dimensioni maggiorate, piazzati in
posizioni particolarmente visibili, e quelli usuali sono pure vistosamente
barrati.
E’ quindi difficile ipotizzare
che essi sfuggano all’attenzione del guidatore.
8.
Per tutto quanto precede, ACCU
1.
deve essere condannato per il reato di grave infrazione alle norme della
circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto.
L’art. 90 cifra 2 LCStr
prevede che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
9.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico
dell’accusato pesa in maniera importante la gravità dell’eccesso di velocità,
avendo egli raggiunto i 147 km/h, dedotto il margine di tolleranza. In questo
modo ha circolato a quasi il doppio della velocità prescritta.
Pure da
prendere in considerazione sono le condizioni del traffico, il fatto che egli
ha commesso l’infrazione superando una colonna di autocarri e la carenza di un
motivo valido che possa giustificare, anche solo in linea teorica, il suo atteggiamento.
A favore del
prevenuto giocano la sua incensuratezza, la buona situazione
sociale-professionale ed il fatto che egli ha dimostrato di avere preso molto
sul serio quanto ascrittogli.
La pena principale proposta
dal Procuratore Pubblico può così venire ridotta a 20 aliquote, soprattutto
avuto considerazione del fatto che in 40 anni da quanto ha ottenuto la licenza
di circolazione, il prevenuto non ha mai commesso infrazioni di rilievo. Oltre
a ciò il loro ammontare deve essere ridotto a fr. 80.-- preso atto che per la
quantificazione il Procuratore Pubblico si è fondato sulla tassazione precedente
il reclamo del contribuente (quindi riferendosi ad un reddito imponibile di fr.
71’828.-- e ad un reddito raggruppato di fr. 11’369.--), mentre dopo l’evasione
dello stesso, con decisione 12 novembre 2008 prodotta al dibattimento,
l’autorità competente ha ridimensionato il reddito in fr. 42’700.--.
Nulla si
oppone alla sospensione condizionale della pena, preso atto che i requisiti
dell’art. 42 CPS sono indubbiamente adempiti: non è ipotizzabile che l’imputato
commetta nuovi crimini o delitti. In tal senso il periodo di prova può essere
fissato nel minimo previsto dalla legge, cioè due anni.
Alla pena
principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42
cpv. 4 CPS, una multa che, vista la situazione economica del signor ACCU 1
appare equo fissare in fr. 800.-- e non 1’700.-- come previsto dal decreto
d’accusa.
La tassa e le spese di
giustizia sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3 LCStr, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2914/2008 del 18 agosto
2008;
condanna ACCU 1 ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.
1’600.-- (milleseicento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, a crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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