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Decisione

10.2008.325

Impiego di due cittadini stranieri sprovvisti del permesso di lavoro

16 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2809/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

3’600.-- (tremilaseicento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr.

90.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 800.--

(ottocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008;

indetto il dibattimento 16 dicembre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito rilevando innanzitutto come egli non sia un

organo di __________ (non __________, oramai priva di attività). Egli rileva

inoltre come i due cittadini bielorussi siano giunti in Svizzera per effettuare

unicamente una formazione, che non rappresenta sicuramente attività lavorativa

ai sensi della legge. Il suo cliente si occupava soltanto delle questioni

tecniche, mentre quelle amministrative ed i permessi erano compito del

direttore, responsabile delle risorse umane. Egli chiede pertanto il

proscioglimento del suo assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri (impiego di

stranieri sprovvisti di permesso) per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 cpv. 1 CPS; 117

cpv. 1 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale

sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso), art. 117 cifra 1

LStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2809/2008 dell’11 agosto 2008;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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