10.2008.325
Impiego di due cittadini stranieri sprovvisti del permesso di lavoro
16 dicembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.325
Data decisione, Autorità:
16.12.2008, PRPEN
Titolo:
Impiego di due cittadini stranieri sprovvisti del permesso di lavoro
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 117 cf. 1 LFSTR
Incarto
n.
10.2008.325
DA
2809/2008
Bellinzona
16
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 d ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli
stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso),
per avere, a __________, nel
periodo 15 aprile/29 maggio 2008, quale responsabile della ditta __________,
impiegato intenzionalmente due cittadini bielorussi non autorizzati ad
esercitare un'attività lucrativa in Svizzera non disponendo del necessario
permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117
cifra 1 LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 11 agosto
Fatti
2008 n. 2809/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
3’600.-- (tremilaseicento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr.
90.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 800.--
(ottocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008;
indetto il dibattimento 16 dicembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito rilevando innanzitutto come egli non sia un
organo di __________ (non __________, oramai priva di attività). Egli rileva
inoltre come i due cittadini bielorussi siano giunti in Svizzera per effettuare
unicamente una formazione, che non rappresenta sicuramente attività lavorativa
ai sensi della legge. Il suo cliente si occupava soltanto delle questioni
tecniche, mentre quelle amministrative ed i permessi erano compito del
direttore, responsabile delle risorse umane. Egli chiede pertanto il
proscioglimento del suo assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri (impiego di
stranieri sprovvisti di permesso) per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1 CPS; 117
cpv. 1 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale
sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso), art. 117 cifra 1
LStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2809/2008 dell’11 agosto 2008;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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