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Decisione

10.2008.326

Vendere una bolas di cocaina di grammi 0.4

16 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2484/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-

(trenta); da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 1 (uno).

L'esecuzione dalla pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-

(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 luglio 2008;

indetto il dibattimento 16 ottobre 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 settembre

2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 19

cifra 1 LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2484/2008 del 11 luglio 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 14

(quattordici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

420.

- (quattrocentoventi), gia dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni

1.

(uno);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 100.-

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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