10.2008.327
Lasciare vagare liberamente il proprio cane senza tenerlo al guinzaglio
23 dicembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.327
Data decisione, Autorità:
23.12.2008, PRPEN
Titolo:
Lasciare vagare liberamente il proprio cane senza tenerlo al guinzaglio
ATTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ
art. 6 LOP
Incarto
n.
10.2008.327
DA
2810/2008
Bellinzona
23
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di atti contro la pubblica incolumità,
per avere, a __________, in
data 25 giugno 2008, lasciato vagare liberamente il proprio cane lupo omettendo
di trattenerlo al guinzaglio;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 6 LOP;
perseguito con decreto d’accusa dell’11 agosto
Fatti
2008 n. 2810/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2
CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008 dell’accusato;
indetto il dibattimento 23 dicembre 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto, in quanto il suo cane è ben addestrato e non ha mai
aggredito nessuno, tantomeno nel caso in questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di atti contro la pubblica incolumità per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 6 LOP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, avendo preso atto
che non vi sono elementi a sufficienza per ritenere che il caso in esame sia
stato preceduto da eventi analoghi che avrebbero dovuto indurre l’imputato a
ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per le persone o altri animali,
per cui viene a mancare l’elemento soggettivo dell’intenzionalità nella forma
del dolo eventuale;
considerato che inoltre la presente fattispecie
rappresenta un’infrazione all’art. 139 del Regolamento comunale di __________
ed alla relativa Ordinanza, sanzionabile con una multa di natura
amministrativa;
che pertanto la sanzione del
comportamento esula dalla competenza di questa Pretura;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
atti contro la pubblica
incolumità, 6 LOP,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2810/2008 dell’11 agosto 2008;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 indennità
teste
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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