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Decisione

10.2008.327

Lasciare vagare liberamente il proprio cane senza tenerlo al guinzaglio

23 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2810/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2

CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008 dell’accusato;

indetto il dibattimento 23 dicembre 2008,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito l'accusato, il quale chiede di

essere prosciolto, in quanto il suo cane è ben addestrato e non ha mai

aggredito nessuno, tantomeno nel caso in questione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di atti contro la pubblica incolumità per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 6 LOP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, avendo preso atto

che non vi sono elementi a sufficienza per ritenere che il caso in esame sia

stato preceduto da eventi analoghi che avrebbero dovuto indurre l’imputato a

ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per le persone o altri animali,

per cui viene a mancare l’elemento soggettivo dell’intenzionalità nella forma

del dolo eventuale;

considerato che inoltre la presente fattispecie

rappresenta un’infrazione all’art. 139 del Regolamento comunale di __________

ed alla relativa Ordinanza, sanzionabile con una multa di natura

amministrativa;

che pertanto la sanzione del

comportamento esula dalla competenza di questa Pretura;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

atti contro la pubblica

incolumità, 6 LOP,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2810/2008 dell’11 agosto 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 indennità

teste

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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