10.2008.329
Utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico senza pagare il biglietto
17 ottobre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.329
Data decisione, Autorità:
17.10.2008, PRPEN
Titolo:
Utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico senza pagare il biglietto
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
art. 51 LTP
Incarto
n.
10.2008.329
DA
2715/2008
Bellinzona
17
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico,
per avere, sapendo che le
prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto
delle prestazioni di trasporto, nella fattispecie ai danni dei CIVI 1;
fatti avvenuti a Lugano il 7
aprile 2008;
reato previsto dall’art. 51
LTP; in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2715/2008 di
data 4 agosto 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di fr. 100.- con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al versamento dalla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 100.- (cento) a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 20 agosto 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2008,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 settembre
2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 100.-.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 53, 106 CP; 51 LTP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
considerato che il 24 luglio 2007 l’accusato ha
pagato la somma chiesta dalla parte civile, la quale con lettera 4 agosto 2008,
pervenuta il 7 agosto 2008, ha comunicato al Ministero pubblico di essere stata
tacitata;
che vista quanto sopra e tenuto
conto della natura del procedimento si può prescindere da una punizione in
applicazione dell’art. 53 CP;
che nelle suddescritte
circostanze questo giudice rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia,
mettendo a carico dell’accusato unicamente le spese;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2715/2008 del 4 agosto 2008.
manda ACCU 1
esente
da pena.
carica all’accusato le spese di
fr. 50.-.
dà atto che la pretesa della parte
civile è stata evasa con il pagamento da parte dell’accusato.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 spese
giudiziarie
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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