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Decisione

10.2008.329

Utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico senza pagare il biglietto

17 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 100.- con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al versamento dalla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 100.- (cento) a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 20 agosto 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 ottobre 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 settembre

2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 100.-.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 53, 106 CP; 51 LTP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

considerato che il 24 luglio 2007 l’accusato ha

pagato la somma chiesta dalla parte civile, la quale con lettera 4 agosto 2008,

pervenuta il 7 agosto 2008, ha comunicato al Ministero pubblico di essere stata

tacitata;

che vista quanto sopra e tenuto

conto della natura del procedimento si può prescindere da una punizione in

applicazione dell’art. 53 CP;

che nelle suddescritte

circostanze questo giudice rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia,

mettendo a carico dell’accusato unicamente le spese;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2715/2008 del 4 agosto 2008.

manda ACCU 1

esente

da pena.

carica all’accusato le spese di

fr. 50.-.

dà atto che la pretesa della parte

civile è stata evasa con il pagamento da parte dell’accusato.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 spese

giudiziarie

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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