10.2008.33
Velocità eccessiva nell'abitato (75 km/h invece di 50 km/h)
22 luglio 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.33
Data decisione, Autorità:
22.07.2008, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva nell'abitato (75 km/h invece di 50 km/h)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.33
DA
60/2008
Bellinzona
22
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità
di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
10 luglio 2007;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio
2008 n. 60/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 570.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 5'700.--. L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg.
CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 luglio 2008,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula la
derubricazione del capo di imputazione in infrazione lieve ai sensi dell’art.
90.
cifra 1 LCStr. Contesta il rilievo della velocità, evidenziando come agli
atti non vi sia alcun documento che provi che l’apparecchio radar sia stato
sottoposto a revisione prima dei fatti. A suo modo di vedere non sono nemmeno
dati i presupposti soggettivi del reato in questione. Chiede pertanto che al
suo assistito venga comminata una multa che tenga conto dei suoi obblighi
alimentari nei confronti della famiglia;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Si tratta di infrazione
lieve ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr?
3.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
4.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 60/2008 del 14 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 390.-- (trecentonovanta), per un totale di
fr. 3’900.-- (tremilanovecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 470.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 270.00 spese
giudiziarie
fr. 970.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster