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Decisione

10.2008.33

Velocità eccessiva nell'abitato (75 km/h invece di 50 km/h)

22 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

10 luglio 2007;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,

art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio

2008 n. 60/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 570.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 5'700.--. L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg.

CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 luglio 2008,

al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale postula la

derubricazione del capo di imputazione in infrazione lieve ai sensi dell’art.

90.

cifra 1 LCStr. Contesta il rilievo della velocità, evidenziando come agli

atti non vi sia alcun documento che provi che l’apparecchio radar sia stato

sottoposto a revisione prima dei fatti. A suo modo di vedere non sono nemmeno

dati i presupposti soggettivi del reato in questione. Chiede pertanto che al

suo assistito venga comminata una multa che tenga conto dei suoi obblighi

alimentari nei confronti della famiglia;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Si tratta di infrazione

lieve ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr?

3.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

4.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 60/2008 del 14 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 390.-- (trecentonovanta), per un totale di

fr. 3’900.-- (tremilanovecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 470.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 270.00 spese

giudiziarie

fr. 970.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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