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Decisione

10.2008.332

Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis)

4 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2922/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici)

aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 450.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg.

CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 agosto 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 dicembre 2008,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di

ridurre l’ammontare della multa e delle tasse e spese giudiziarie, in

considerazione della sua situazione finanziaria, nonché del periodo di

sospensione condizionale;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2922/2008 del 18 agosto

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.

600.

-- (seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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