10.2008.332
Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis)
4 dicembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.332
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, PRPEN
Titolo:
Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.332
DA
2922/2008
Bellinzona
4
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
VW Golf targata __________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti,
così come emerge dall’analisi tossicologica del 30 marzo 2006 risultata
positiva per la cannabis;
fatti avvenuti ad __________
l’8 gennaio 2006;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto
Fatti
2008 n. 2922/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici)
aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 450.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg.
CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 agosto 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 dicembre 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
ridurre l’ammontare della multa e delle tasse e spese giudiziarie, in
considerazione della sua situazione finanziaria, nonché del periodo di
sospensione condizionale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2922/2008 del 18 agosto
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.
600.
-- (seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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