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Decisione

10.2008.333

Colpire al volto una persona; fermarsi senza motivo con il proprio veicolo in un punto non consentito

4 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CPS;

90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 1800/2008 del 7

maggio 2008;

e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle

norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti descritti al punto

n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;

manda ACCU 1

esente da pena;

carica le tasse e spese giudiziarie

Considerandi

di complessivi fr. 200.-- all’accusato;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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