10.2008.333
Colpire al volto una persona; fermarsi senza motivo con il proprio veicolo in un punto non consentito
4 dicembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.333
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire al volto una persona; fermarsi senza motivo con il proprio veicolo in un punto non consentito
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.333
1800/2008
Bellinzona
4
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________,
all’esterno del EP __________, in data 2 marzo 2008, colpendo al volto LESA 1,
compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per essersi, in data 2
marzo 2008, alla guida della vettura targata __________, circolando in
direzione di __________, al momento di raggiungere l’intersezione circolare di
Piazza __________, arrestatosi in un punto non consentito e senza motivo;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 CPS e 90 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio
2008 n. 1800/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2
CPS);
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 dicembre 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto da entrambi i capi d’accusa per non aver commesso i fatti. In
particolare egli rileva relativamente al primo capo d’accusa di aver
semplicemente allontanato con una spinta la parte lesa che gli si stava
avvicinando con fare aggressivo, mentre per il secondo osserva di essere
unicamente fermato all’intersezione con la rotonda per dare la precedenza. In
via subordinata, postula una riduzione della pena vista la sua precaria
situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CPS;
90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1
CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 1800/2008 del 7
maggio 2008;
e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle
norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti descritti al punto
n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;
manda ACCU 1
esente da pena;
carica le tasse e spese giudiziarie
Considerandi
di complessivi fr. 200.-- all’accusato;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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