10.2008.334
Entrare illegalmente in Svizzera priva di certificati validi di legittimazione e soggiornarvi illegalmente; fare uso di un passaporto finlandese contraffatto per ottenere l'autorizzazione ad esercitar
2 dicembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.334
Data decisione, Autorità:
02.12.2008, PRPEN
Titolo:
Entrare illegalmente in Svizzera priva di certificati validi di legittimazione e soggiornarvi illegalmente; fare uso di un passaporto finlandese contraffatto per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la prostituzione
ENTRATA ILLEGALE
FALSITÀ IN CERTIFICATI
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 252 CPS
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
Incarto
n.
10.2008.334
DA
2963/2008
Bellinzona
2
dicembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di 1. entrata e soggiorno illegale,
per avere a __________,
l’8 agosto 2008, violato le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera, e
meglio per essere entrata illegalmente in Svizzera priva di certificati validi
di legittimazione (passaporto privo del visto richiesto), nonché per avervi
soggiornato illegalmente sino all’11 agosto 2008;
2. falsità in certificati,
per avere, a __________,
l’11 agosto 2008, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso di un
passaporto contraffatto, e meglio per avere, esibito alla Polizia cantonale un
passaporto finlandese contraffatto intestato a __________, al fine di ottenere
l’autorizzazione all’esercizio della prostituzione in Canton Ticino;
fatti avvenuti nelle menzionate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 155
cifra 1 lett. a e b LStr e 252 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 12 agosto
2008 n. 2963/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondenti a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta)
(art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Ordina la confisca del
falso passaporto finlandese n. __________ intestato a __________, sequestrato
dalla Polizia l'11 agosto 2008 (art. 69 CPS).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 26 agosto 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2008,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 26 settembre
2008, non è comparsa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Entrata e soggiorno
illegale,
1.2. Falsità
in certificati,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve essere ordinata la confisca
e la distruzione del passaporto falso finlandese n. __________ intestato a __________
sequestratogli dalla Polizia l’11 agosto 2008?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e 252 CPS; 115
cifra 1 lett. a e b LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. entrata e soggiorno
illegale, art. 115 cifra 1 lett. a e b LStr,
Considerandi
2.
falsità in certificati,
art. 252 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2963/2008 del 12 agosto
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina la confisca e la distruzione
del passaporto falso finlandese n. __________ intestato a __________
sequestratole dalla Polizia l’11 agosto 2008 (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
, ,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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