10.2008.338
Infortunio della circolazione in stato di inattitudine per consumo di stupefacenti con gravi conseguenze personali
29 ottobre 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
10.2008.338
Data decisione, Autorità:
29.10.2008, PRPEN
Titolo:
Infortunio della circolazione in stato di inattitudine per consumo di stupefacenti con gravi conseguenze personali
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2008.338
DA
2985/2008
Bellinzona
29
ottobre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da:. DI
1,)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il motoveicolo Honda targato __________ essendo sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 6.10.2006 risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;
fatti avvenuti a __________
reato previsto dall'art. 91
cpv. 2 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di sorpasso,
negligentemente omesso di avvistare la segnaletica di cantiere ivi esistente,
cozzando conseguentemente contro dei paletti e degli assi, cadendo poi al suolo
procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr; in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 35
cpv. 2 LCStr.; art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;
3. contravvenzione alle LF
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, dal __________ al __________ ad __________, consumato almeno 0.2 grammi di cocaina e 0.1 grammi di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a
cpv. 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa n. 2985/2008 di
data 18 agosto 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici)
aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, corrispondente a complessivi
fr. 750.- (settecento cinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille),
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle
spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 agosto 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 ottobre 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale il quale
chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che vi sia un
abbandono del procedimento in applicazione dell’art. 54 CP;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
infrazione alle norme
della circolazione
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il __________ alle __________
l’accusato in sella al suo motoveicolo targato __________ è stato protagonista
di un infortunio della circolazione stradale in territorio di __________;
che gli agenti di polizia
intervenuti così hanno descritto l’incidente:
“Il protagonista ACCU 1
stava circolando sulla Strada Cantonale che da __________ porta a __________, a
suo dire ad una velocità non elevata, ma non precisata. Era solo, in sella al
suo motoveicolo ed ha affermato che aveva le luci anabbaglianti accese. Giunto
poco prima del ‘Dosso di __________, era preceduto dal veicolo condotto dalla
testimone __________ e decideva di effettuare un regolare sorpasso a sinistra.
Poco più avanti non si avvedeva della segnaletica provvisoria del cantiere ivi
esistente. A suo dire si è trovato davanti all’improvviso la segnaletica
succitata e non è riuscito ad arrestarsi per tempo, rovinando a terra
travolgendo diversi paletti in ferro ed assi di legno che delimitavano il cantiere.
Il conducente è stato disarcionato dalla sella e si è arrestato dopo aver
strisciato per una ventina di metri. Il motoveicolo incontrollato ha continuato
la sua corsa da solo, fermandosi ad una distanza di circa 47 metri dal punto di
frenata iniziale. La teste __________, ha dichiarato che il centauro al momento
di effettuare il sorpasso della sua autovettura e poco prima di incorrere
nell’incidente, era privo della luce anabbagliante e della luce di posizione
posteriore.”
(cfr. rapporto di
constatazione 19 settembre 2006, informazioni complementari);
che nell’infortunio ACCU 1 ha
subito gravi conseguenze personali, ovvero la frattura scomposta del bacino, la
frattura della clavicola destra. la frattura del femore destro e una ferita
seria alla gamba destra che ha costretto i medici a un’amputazione traumatica e
in seguito all’amputazione medica della gamba sotto il ginocchio;
che le analisi effettuate
sull’accusato hanno dato esito positivo per quanto riguarda i derivati della
canapa, la cocaina e le benzodiazepine;
che per i fatti descritti il
Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di guida in stato
di inattitudine per avere condotto un veicolo sotto l’influsso di stupefacenti,
infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti;
che contro il relativo decreto
di accusa è stata interposta opposizione;
che al dibattimento l’accusato
ha ribadito di non avere notato il cantiere, precisando di avere a un certo
momento addirittura pensato a uno scherzo dal momento che l’esistenza di lavori
in corso non era segnalata e le luci erano minime; in altre parole ha
asseverato di essersi trovato di fronte l’ostacolo all’improvviso e di non
averlo potuto evitare nonostante la pronta frenata; egli ha inoltre affermato
di non essere più in grado di effettuare il suo lavoro e di essere attualmente
disoccupato; una ripresa dell’attività lavorativa sarebbe anche ostacolata dal
fatto di non poter restare in piedi a lungo a causa dei dolori conseguenti alle
ferite e all’amputazione subita; per quanto concerne l’uso di stupefacenti egli
ha confermato quanto ammesso in sede di interrogatorio di polizia, ossia di
aver consumato cocaina e canapa in due singole occasioni nei giorni precedenti
l’infortunio, precisando di non essere un consumatore abituale di sostanze
proibite;
che la difesa ha sostenuto che
il consumo di stupefacenti è stato blando e estemporaneo, tanto che per il
relativo reato, punito peraltro solo con la multa, si potrebbe qui soprassedere
dalla punizione, ritenuto anche che l’accusato non avrebbe più fatto uso di
sostanze proibite; rileva poi che non vi sarebbe stato un esito positivo per la
cocaina e che addirittura dal referto dell’Assofor il paziente non risultava
valutabile; in sostanza assevera che non vi sarebbe nesso causale tra
l’assunzione di stupefacenti e l’incidente, accaduto per di più in un punto in
cui ve ne sarebbero stati molti altri; non sarebbe neppure da dimenticare che
le sostanze proibite sono state assunte molto tempo prima di mettersi alla
guida per cui l’accusato pensava che l’effetto fosse ormai scomparso;
che per quanto concerne l’infortunio
della circolazione il difensore ha osservato che all’imputato non può essere
ascritta colpa alcuna, perché il cantiere non era segnalato, non vi era
illuminazione sufficiente e difettava qualsivoglia demarcazione orizzontale;
che in definitiva è stato
chiesto in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’abbandono
delle procedura in applicazione dell’art. 54 CP in considerazione delle
sofferenze patite dall’accusato e delle conseguenze fisiche permanenti;
protestate pure le spese di patrocinio;
che per l’art. 91 cpv. 2 LCStr
chi per altri motivi (non dovuti a ebrietà) è inabile alla guida e conduce un
veicolo a motore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria; l’art. 2 cpv. 2 ONC stabilisce poi che un conducente è considerato
inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di determinate
sostanze fra le quali il tetraidrocannabinolo (cannabis) e la cocaina; infine
l’art. 2 cpv. 2 bis ONC affida la competenza di stabilire le condizioni per
ritenere provata la presenza delle sostanze proibite indicate sopra nel sangue
all’USTRA, il quale vi ha provveduto emanando una sua ordinanza concernente
l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013.1), che
all’art. 34 stabilisce i valori limiti per i quali e al di sopra dei quali la
presenza nel sangue di sostanze stupefacenti è provata (per il THC 1,5 µg/L e
per la cocaina 15 µg/L);
che in concreto l’analisi
tossicologica eseguita dall’Istituto universitario di medicina legale di
Losanna ha permesso di stabilire che la cocaina nel sangue dell’accusato, la
cui presenza era già stata accertata dal Laboratorio di diagnostica molecolare
di Lugano, non raggiungeva il limite indicato dall’USTRA, mentre che la
quantità di THC era di 4,7 µg/L (cfr. act 3);
che di conseguenza non si può
rimproverare a ACCU 1 di essere stato inabile alla guida per aver consumato
cocaina anche se nel suo sangue vi erano ancora dei residui, per contro deve
essere ammessa l’inabilità per la presenza di THC in misura ben superiore al
limite stabilito dall’USTRA, limite oltre il quale l’incapacità alla guida è
presunta per legge;
che la legislazione sulla
circolazione stradale prevede all’art. 27 cpv. 1 LCStr che l’utente della
strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le
istruzioni della polizia; all’art. 31 cpv. 1 LCStr che il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza; all’art. 35 cpv. 2 LCStr che la velocità deve sempre essere
adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del
carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità; all’art. 3 cpv. 1 ONC che il conducente deve rivolgere la sua
attenzione alla strada e alla circolazione; all’art. 4 cpv. 1 ONC che il
conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello
spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter
fermarsi nella metà dello spazio visibile;
che per l’art. 90 cifra 1 LCStr
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge sulla
circolazione stradale o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale
è punito con la multa;
che dagli atti non è possibile
determinare esattamente come si presentava il cantiere, tuttavia si può
rilevare che vi erano diverse lampade da cantiere (cfr. act 2 rapporto e
fotografie), che era situato all’interno della località dove il buio non era
completo essendoci pure un’illuminazione a tratti (cfr. act 2 rapporto) e che
la velocità era limitata a 60 Km/h (a questa velocità lo spazio di arresto è di
circa 40 metri);
che pertanto, benché non si
possa escludere che il cantiere non fosse segnalato alla perfezione, il
conducente attento che procedeva alla velocità consentita poteva senza dubbio
rendersi conto tempestivamente della sua presenza; va altresì rilevato che
prima di giungere nel punto in cui occorreva modificare la traiettoria per
scansare l’ostacolo si percorreva un buon tratto di strada con a sinistra e a
destra una staccionata formata da paletti muniti di lampade e stagge bianche e
rosse tipiche di un cantiere (cfr. act 2 fotografie): ciò doveva indurre a
rallentare e aumentare la prudenza;
che in definitiva la collisione
con i paletti della segnaletica di cantiere è avvenuta perché l’accusato non procedeva
con tutta l’attenzione che si poteva da lui pretendere in quella situazione
(non va neppure dimenticato che circolava in provato stato di inabilità a causa
del consumo di stupefacenti); in altre parole egli è stato negligente, perché
un conducente normalmente attento sarebbe riuscito a percepire per tempo
l’ostacolo e scansarlo sulla destra come indicato (ciò che peraltro è stato
fatto dagli altri numerosi utenti che sono transitati in quel punto);
che ai fini del giudizio non si
è tenuto conto dell’affermazione della testimone, seconda la quale l’imputato
sarebbe circolato senza luci anteriori e posteriori, perché dal semplice fatto
di non averlo visto sopraggiungere non si può dedurre che il faro anabbagliante
non fosse acceso e l’eventuale mancato funzionamento della luce posteriore non è
causale per l’infortunio;
che abbondanzialmente si rileva
che la petizione lanciata a __________ dopo un grave incidente occorso il 22
agosto 2006, di cui la difesa ha prodotto una copia a sostegno della tesi dell’insufficiente
segnalazione del cantiere e del fatto che sarebbero successi diversi incidenti,
non si riferisce specificatamente alla questione del cantiere, ma alla
pericolosità in generale della strada cantonale in territorio di __________;
che secondo l’art. 54 CP se
l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto
che una pena risulterebbe inappropriata l’autorità competente prescinde dal
procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione;
che in concreto ACCU 1 ha
subito importanti lesioni personali, che hanno comportato gravi sofferenze con
operazioni e degenze ospedaliere e per concludere l’amputazione della gamba
destra al di sotto del ginocchio; egli non può più esercitare il suo lavoro e
al momento non riesce a trovarne un altro confacente al suo stato; in sostanza
l’infortunio, oltre a lasciare menomazioni permanenti, a modificato
radicalmente la sua vita;
che in siffatte circostanze
questo giudice ritiene che l’accusato sia già stato sufficientemente punito e
che un’ulteriore sanzione risulterebbe inappropriata, tenuto conto del grado di
colpa che gli può essere imputato per i fatti descritti sopra; egli deve quindi
essere mandato esente da pena;
che giusta l’art. 19a cifra 1
LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti
oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il
proprio consumo è punito con la multa; la cifra 2 prevede che nei casi poco
gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena, ritenuto
che può essere pronunciato un ammonimento;
che in specie l’accusato è
risultato positivo all’uso di canapa e di cocaina e ha di conseguenza ammesso
un contenuto consumo;
che in considerazione del
quantitativo ridotto (anche se per la canapa un qualche dubbio appare lecito
alla luce del quantitativo di THC accertato nel sangue) e dei tempi in cui i
fatti sono avvenuti, senza che risulti una recidiva, il caso può essere
definito poco grave e si può prescindere da una punizione, pronunciando solo un
ammonimento;
che visto l’esito e tenuto
conto della situazione economica dell’imputato si prescinde dal prelevare oneri
di giudizio;
visti gli art. 54 CP; 90 cifra 1, 91
cpv. 2 LCStr; 19 a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2985/2008 del 18 agosto 2008,
salvo il fatto di aver guidato in stato di inattitudine per uso di cocaina.
manda ACCU 1
esente da pena per quanto
concerne la guida in stato di inattitudine e l’infrazione alle norme della
circolazione e lo
ammonisce per la contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti.
prescinde dal prelevare tasse e spese.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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