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Decisione

10.2008.34

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.76 - max. 1.39 gr/oo); incidente della circolazione

22 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, ma chiede di poter espiare la condanna con del lavoro di pubblica

utilità. In via subordinata postula una riduzione della multa, in

considerazione della sua difficile situazione finanziaria;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore

colpevole di:

1.1. Guida in stato di

inattitudine,

1.2. Infrazione

alle norme della circolazione,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

Considerandi

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e

2, 36 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1

ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione (ai sensi del

vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________;

condanna ACCU 1

come pena unica (art. 46 cpv. 1

CPS),

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 160 (centosessanta) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 660.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 360.00 spese

giudiziarie

fr. - 460.00 dedotta

la cauzione già versata

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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