10.2008.34
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.76 - max. 1.39 gr/oo); incidente della circolazione
22 luglio 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.34
Data decisione, Autorità:
22.07.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.76 - max. 1.39 gr/oo); incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.34
DA
201/2008
Bellinzona
22
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 __________
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.76 - max. 1.39 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato
nel 2006 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________
il 12 novembre 2007;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di
retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato contro la
vettura VW Passat targata TI __________ di __________, ivi ferma sulla carreggiata;
fatti avvenuti a __________
il 12 novembre 2007;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36
cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 21 gennaio
2008 n. 201/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 6'000.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni
(art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’200.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni (ai
sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________
(art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 luglio 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta
Fatti
i fatti, ma chiede di poter espiare la condanna con del lavoro di pubblica
utilità. In via subordinata postula una riduzione della multa, in
considerazione della sua difficile situazione finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
Considerandi
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 36 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1
ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione (ai sensi del
vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________;
condanna ACCU 1
come pena unica (art. 46 cpv. 1
CPS),
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 160 (centosessanta) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 660.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 360.00 spese
giudiziarie
fr. - 460.00 dedotta
la cauzione già versata
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster