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Decisione

10.2008.340

Imbarcazione di proprietà privata che perde olio e inquina le acque

5 novembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 840.- (ottocentoquaranta), corrispondente a 7

(sette)

aliquote da fr. 120.- (centoventi).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza

che, in caso di

mancatopagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2

(due)

giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie

di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 28 agosto 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 novembre 2008,

al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore DI 1,

mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2008 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

Considerandi

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 2840/2008 dell’11 agosto 2008.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione protezione aria e

acqua, Bellinzona,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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