10.2008.340
Imbarcazione di proprietà privata che perde olio e inquina le acque
5 novembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.340
Data decisione, Autorità:
05.11.2008, PRPEN
Titolo:
Imbarcazione di proprietà privata che perde olio e inquina le acque
INQUINAMENTO DELLE ACQUE POTABILI
art. 70 cpv. 2 LPAC
Incarto
n.
10.2008.340
DA
2840/2008
Bellinzona
5
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulle protezione
delle acque,
per avere, in data 24.05.2008,
a __________, per negligenza, illecitamente, direttamente o indirettamente, introdotto
nelle acque, lasciato infiltrare oppure depositato o sparso fuori dalle acque
sostanze atte a inquinarle e con ciò provocato un pericolo d’inquinamento delle
acque e meglio, nella sua qualità di conduttore del natante marca __________
targato __________, omesso di procedere alle dovute verifiche dello stato del
natante, con la conseguenza che non si avvide che dal tubo idraulico della pala
di babordo, per l’usura, usciva dell’olio idraulico che finì nelle acque del
lago Ceresio;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 70
cpv. 2 LPAc;
perseguito con decreto d’accusa n. 2840/2008 di
data 11 agosto 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 840.- (ottocentoquaranta), corrispondente a 7
(sette)
aliquote da fr. 120.- (centoventi).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza
che, in caso di
mancatopagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2
(due)
giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie
di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 agosto 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 novembre 2008,
al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore DI 1,
mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2008 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
Considerandi
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione
alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 2840/2008 dell’11 agosto 2008.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione protezione aria e
acqua, Bellinzona,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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