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Decisione

10.2008.341

Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera, per un periodo superiore a 6 mesi, senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli stranieri

20 novembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2956/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta)

(art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Ordina la disgiunzione del

presente procedimento da quello a carico di __________.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 novembre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti, ma ritenendo gli stessi di lieve entità ai sensi dell’art.

116.

cpv. 2 LStr, chiede che venga comminata al suo cliente unicamente una multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Trattasi

di un caso di lieve entità ai sensi dell’art. 116 cpv. 2 LStr?

3.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 116 cpv. 1 lett. a,

116.

cpv. 2 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

incitazione al soggiorno

illegale, art. 116 cifra 1 lett. a LStr,

per avere, a __________, nel

periodo dal 27 dicembre 2007 al 16 aprile 2008, ospitandola presso la propria

abitazione senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli

stranieri, aiutato la cittadina sudafricana __________ a soggiornare

illegalmente in Svizzera;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

150.

-- (centocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 670.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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