10.2008.341
Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera, per un periodo superiore a 6 mesi, senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli stranieri
20 novembre 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.341
Data decisione, Autorità:
20.11.2008, PRPEN
Titolo:
Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera, per un periodo superiore a 6 mesi, senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli stranieri
AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto
n.
10.2008.341
DA
2956/2008
Bellinzona
20
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di incitazione al soggiorno illegale,
per avere, a __________, nel
periodo dal 27 settembre 2007 al 16 aprile 2008, ospitandola presso la propria
abitazione senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli stranieri,
aiutato la cittadina sudafricana __________ a soggiornare illegalmente in
Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 116
cpv. 1 lett. a LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 19 agosto
Fatti
2008 n. 2956/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta)
(art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Ordina la disgiunzione del
presente procedimento da quello a carico di __________.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 20 novembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti, ma ritenendo gli stessi di lieve entità ai sensi dell’art.
116.
cpv. 2 LStr, chiede che venga comminata al suo cliente unicamente una multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Trattasi
di un caso di lieve entità ai sensi dell’art. 116 cpv. 2 LStr?
3.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 116 cpv. 1 lett. a,
116.
cpv. 2 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
incitazione al soggiorno
illegale, art. 116 cifra 1 lett. a LStr,
per avere, a __________, nel
periodo dal 27 dicembre 2007 al 16 aprile 2008, ospitandola presso la propria
abitazione senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli
stranieri, aiutato la cittadina sudafricana __________ a soggiornare
illegalmente in Svizzera;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
150.
-- (centocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 670.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster