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Decisione

10.2008.342

Guidare in stato di spossatezza e perdere la padronanza di guida

11 dicembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 e 100 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv.

1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rilevato che, cadendo il reato di

infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole

unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90

cifra 1 LCStr;

che la competenza di questo

giudice è data per attrazione;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per avere, ad __________ il 17

aprile 2008, circolando alla guida delll’autovettura Honda targata __________, negligentemente

perso la padronanza di guida, cozzando dapprima contro l’isola spartitraffico

posta sulla sua sinistra indi, rimbalzando sulla sua destra, contro dei paletti

posti a delimitazione del campo stradale;

e la proscioglie dall’accusa di guida in stato di

inattitudine, 91 cpv. 2 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del

summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1i

1. alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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