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Decisione

10.2008.344

Allestire all'attenzione della delegazione tutoria un falso rendoconto finale presentando una situazione patrimoniale diversa da quella reale

9 dicembre 2008Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

49’500.-- (quarantanovemilacinquecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote

da fr. 550.-- (cinquecentocinquanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 800.--

(ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2008 dal

difensore;

indetto il dibattimento 9 dicembre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, la

Procuratore Pubblico ed il patrocinatore della parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la Procuratore Pubblico, la quale

ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa. A suo modo di vedere

l’imputato era a conoscenza del denaro in nero del signor CIVI 1 ed ha omesso

volontariamente di indicarlo nel rendiconto. __________ è assolutamente

credibile quando afferma che ACCU 1 gli ha chiesto se i conti di __________

erano stati annunciati alla Delegazione tutoria: egli, persona rivelatasi estremamente

precisa e pedante, non aveva alcun motivo per mentire ed accusare indebitamente

il prevenuto. In tutto il procedimento a carico di __________, non è mai emerso

una volta che egli abbia raccontato menzogne. La Procuratore Pubblico ha quindi

esposto nel dettaglio gli estremi che l’hanno portata a ritenere l’accusato

colpevole di falsificazione di documenti, rilevando come la sua colpa sia grave

e le conseguenze del reato siano state di grande portata, ritenuto che __________

ha potuto continuare a delinquere indisturbato. Nella commisurazione della pena

va considerato che il prevenuto non ha agito a fine di lucro personale e che è

trascorso molto tempo dai fatti;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa ed ha annunciato

di non invocare il riconoscimento di un risarcimento in sede penale. Per lo

stesso procederà se del caso ad avviare di fronte alla competente corte civile;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

l’assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto. In via

sussidiaria ha postulato la riduzione della pena ad un decimo di quanto

proposto dall’accusa. Egli ha esordito rilevando come siano ormai 10 anni che ACCU

1.

è sotto tiro: il principio di celerità è stato palesemente infranto, con un

danno che ha toccato tutta la sua famiglia. Il difensore ha poi sostenuto come

una condanna debba essere esclusa in quanto l’istruttoria non ha permesso di

dimostrare che il prevenuto fosse a conoscenza dei fondi in nero di CIVI 1. Il suo

assistito non aveva dunque alcuna consapevolezza di redigere un documento falso

e neppure la volontà di ingannare. __________ ha mentito con il solo intento di

far portare tutta la banca a fondo con lui. ACCU 1 è dunque credibile quando ha

affermato di avere inteso la tutela come una semplice supervisione. Ha agito

negligentemente ed in modo improvvido, ma non penalmente perseguibile. Il

legale ha poi posto l’accento sul fatto che un’omissione a fini fiscali non è

protetta dall’art. 251 CPS. Dal punto di vista oggettivo egli ha osservato come

il rendiconto in questione non rappresenti un documento ai sensi dell’art. 110

CPS: esso non contiene alcuna dichiarazione di completezza, non è controfirmato

dal co-tutore e dal pupillo e non è stato redatto su formulario ufficiale. Esso

può venire al massimo considerato una comunicazione personale, nulla più. Di

conseguenza non era idoneo a provare alcunché;

sentita in replica la Procuratore

Pubblico, la quale ha ribadito come non sia mai emerso, nella procedura

parallela di fronte alla Corte delle assise criminali, che lo ha visto

coinvolto come imputato - e condannato - unitamente a __________, che __________

abbia mentito. Egli, addirittura, si è autoaccusato. Il documento è sicuramente

tale ai sensi del diritto penale e non basta una, contestata, carenza formale

per inficiarne la validità;

sentito in replica il patrocinatore della

parte civile ha ribadito la sua posizione;

sentito in duplica il difensore, il

quale, riprendendo le proprie considerazioni sopra esposte, ha nuovamente

asserito che quando vi sono più tutori, essi devono operare assieme e

sottoscrivere gli atti congiuntamente, pena la loro validità;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

La parte civile deve

essere rinviata al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

ACCU 1, nato a __________ il 22

dicembre 1933, è coniugato dal 15 febbraio 1958 con __________, dalla

quale ha avuto due figlie ormai grandi ed indipendenti.

Dopo aver ottenuto il diploma

di impiegato di commercio, a circa 19 anni, si è recato a __________ ove ha

lavorato per un paio d’anni in banca. In seguito è passato alle dipendenze

delle __________, __________ di __________ , presso le quali è rimasto 4 anni,

per poi tornare a lavorare nuovamente nel settore bancario nell’organico della __________

di __________.

Agli inizi degli anni ’70 il

prevenuto è passato a __________ con la funzione di procuratore, per poi salire

col tempo la scala gerarchica sino ad arrivare ad assumere la direzione della

filiale di __________, che comprendeva pure le agenzie di __________, __________,

__________ e __________.

Il 31 dicembre 1998, dopo quasi

trent’anni di carriera, egli ha abbandonato l’istituto di credito cantonale,

avendo raggiunto l’età del pensionamento, ed ha passato il testimone a __________.

2.

CIVI 1, nato il 7 gennaio 1982,

è figlio di __________ e di __________, deceduto in un incidente alpinistico

ancor prima della sua venuta al mondo, nel 1981.

Suo nonno paterno __________

(detto __________), proprietario e gerente dell’omonimo albergo di __________,

è scomparso agli inizi del 1996, lasciandolo quale erede, in quanto suo

abbiatico, unitamente al figlio __________ (zio della parte civile, quindi).

Il 9 febbraio 1998 anche la

mamma __________ è venuta a mancare a seguito di una grave malattia. CIVI 1 è

così rimasto solo, a 16 anni appena compiuti, con un patrimonio complessivo di

ben fr. 38'068'439.20.

In quel momento il giovane

viveva a __________ con __________, compagno nonché convivente della donna dal

1992/1993. Costui era per lui una sorta di padre putativo, oltre che la figura

adulta di riferimento. In effetti i rapporti con lo zio __________ non erano

idilliaci e l’altro zio, materno, viveva a __________.

Al decesso della madre,

l’allora Delegazione Tutoria (in seguito DT) di __________ è immediatamente

intervenuta a salvaguardia degli interessi del minore, art. 368 CCS, e,

con decisione 20 febbraio 1998, ha nominato quale suo tutore il signor __________.

Il 3 aprile 1998 il signor __________,

segretario della DT, si è recato personalmente in __________ intenzionato a

verificare l’ammontare globale del patrimonio del pupillo, ritenuto che, a

parte alcune voci ufficiose, la DT non era assolutamente informata sullo

stesso. In quell’occasione egli si è così incontrato con __________ e con __________,

funzionario di __________ responsabile di seguire i conti CIVI 1, ottenendo la

documentazione necessaria per allestire l’inventario iniziale della tutela,

operazione che ha egli stesso effettuato - nonostante sia un compito di

pertinenza del tutore, mentre la DT avrebbe dovuto occuparsi unicamente della

sua verifica - indicando una sostanza complessiva di fr. 19'378'992.70.

In questo modo è stata

segnalata solo una fetta, circa la metà, dell’intero patrimonio. Il

rappresentante della DT non poteva tuttavia fare altrimenti. In effetti gli

estratti consegnatigli, per espressa decisione di __________ e __________,

riportavano unicamente questo importo ma non davano alcuna indicazione circa

gli averi in nero (fr. 10'000'000.-- circa) depositati su conti __________

presso la filiale di __________. Tanto meno il tutore designato aveva reso

edotta l’autorità dell’esistenza di ulteriore sostanza, per approssimativamente

altri fr. 10'000'000.--, collocata presso la banca __________ di __________.

Vistasi confrontata con cifre

comunque sia importanti, la DT di __________, nella seduta del 28 aprile 1998, ha approvato l’inventario così come presentato, riservandosi però di prendere posizione in un

secondo tempo sulle modalità di investimento dei capitali, dopo aver fatto

controllare da un esperto esterno il tipo di collocamento attuato sino a quel

momento e le eventuali incongruenze con i principi di scelta dei rischi che

reggono il diritto tutorio. La verifica è stata affidata al signor __________,

specialista in materia.

L’approvazione dell’inventario

è avvenuta nonostante il pupillo non abbia assistito alla compilazione,

malgrado l’art. 398 cpv. 2 CCS preveda espressamente tale obbligo.

Preso atto dei contenuti del

rapporto reso in data 26 giugno 1998 dal perito, la DT ha trasmesso lo stesso

all’Autorità di Vigilanza sulle Tutele di Bellinzona (in seguito AVT) per una

presa di posizione, ottenendo in risposta, con scritto 9 luglio 1998

siglato dall’allora responsabile __________, la conferma che il compito

dell’autorità tutoria è quello di garantire la conservazione del patrimonio e

permettere, laddove possibile, il conseguimento di un reddito ragionevole,

escludendo qualsiasi manovra di natura speculativa. Di riflesso, sempre secondo

l’autorità superiore, sarebbe stato auspicabile attribuire la responsabilità

della gestione del patrimonio ad un tutore con competenze specifiche nel ramo

finanziario, che rispondesse direttamente alla DT.

Considerato che __________ aveva

una formazione quale piastrellista, la DT ha deciso di affiancargli un tecnico,

individuato proprio nella persona di __________, nominandolo secondo tutore con

decisione 7 ottobre 1998, con la quale è stato esplicitamente chiarito che __________

sarebbe rimasto esclusivamente attivo quale tutore educativo e di

rappresentanza del pupillo, mentre egli avrebbe avuto il “compito e la

responsabilità di gestione del patrimonio del minore” (cfr. incarto

richiamato dalla DT di __________, AI 27).

3.

Venuto a conoscenza delle

intenzioni della DT, ancor prima che questa prendesse la decisione formale, il

signor __________ ha informato i vertici di __________, filiale di __________,

della questione. Quest’ultimi, preso atto che __________ non aveva alcuna

relazione con il loro istituto ed era uso collaborare con il __________, hanno

immediatamente espresso il timore che egli potesse trasferire i capitali di CIVI

1.

altrove e far quindi perdere loro uno dei clienti più importanti, se non il

più importante.

__________ dal canto suo, a

quel momento aveva già iniziato ad abusare della sua posizione di tutore e

persona di fiducia del pupillo prelevando indebitamente denaro dai suoi conti,

per cui l’accostamento di un ulteriore tutore responsabile della gestione degli

averi, avrebbe costituito un ostacolo insormontabile alle sue manie di

grandezza.

Il 21 settembre 1998 __________,

consigliato e coadiuvato dai responsabili della filiale di __________ ed in

modo particolare dal neo direttore __________, ha scritto alla DT asserendo

che, contrariamente a quanto da essa ritenuto, non era necessaria la nomina del

secondo tutore, ritenuto che “la gestione da parte della banca dà tutte le

garanzie necessarie per una più che corretta amministrazione del patrimonio (…)”

(cfr. AI 27).

Con ricorso 16 ottobre 1998 lo

stesso __________, patrocinato dall’avv. __________, ha impugnato la decisione

7.

ottobre 1998 della DT, postulandone l’annullamento. Al considerando

conclusivo, numero 6, dell’allegato possiamo leggere: “(…) In questa sede il

qui ricorrente manifesta la sua contrarietà alla nomina del sig. __________

quale secondo tutore. Se codesta autorità dovesse ritenere indispensabile la

nomina di un secondo tutore, con compiti amministrativi, il qui ricorrente

chiede che tale mansione venga affidata al signor __________, __________. Se

ciò non fosse possibile, essendo il sig. __________ dipendente della __________,

si chiede che tale compito venga assunto dal dir. ACCU 1 che, alla fine del

presente anno, sarà al beneficio della pensione.” (cfr. AI 27).

Il giorno precedente, il 15

ottobre 1998, lo stesso __________, a nome del minore CIVI 1 e da questi

debitamente controfirmato, aveva inviato un altro ricorso con contenuti

analoghi sia per quanto concerne le richieste, sia in relazione al suggerimento

di far capo, in via sussidiaria, alla persona dell’imputato (cfr. AI 27).

Certamente lo scritto è stato sottoposto dal tutore al ragazzo per

sottoscrizione senza che quest’ultimo abbia effettivamente capito di cosa si

trattasse e, soprattutto, quali erano le motivazioni che ne erano state

all’origine.

A queste impugnazioni ha fatto

seguito una procedura di fronte all’AVT, nell’ambito della quale sono stati

sentiti tutti gli interessati. Tra le varie udienze va segnalata quella del 12

aprile 1999 alla presenza, oltre che del capoufficio __________ e __________

della DT di __________, dell’avv. __________, di __________ e di ACCU 1, il cui

verbale recita: “Avv. __________ conferma la disponibilità dei suoi clienti

ad accettare il signor ACCU 1 quale co-tutore di CIVI 1. La delegazione tutoria

di __________ è disposta ad entrare nel merito di una proposta di questo tipo.

Pone l’accento sulla questione della responsabilità che incombe sulla stessa

autorità per legge. Sottolinea il fatto che vi sarebbero degli investimenti a

rischio. ACCU 1 si dichiara disponibile, in linea di principio ad accettare

l’incarico, anche perché ha seguito per molti anni la famiglia __________. La

delegazione tutoria comunicherà allo scrivente ufficio la propria posizione in

merito alla designazione del tutore. L’autorità di vigilanza sulle tutele

deciderà.” (cfr. AI 27).

Il 17 maggio 1999 l’AVT, a

conclusione della procedura ricorsuale, ha emanato una decisione con la quale

ha parzialmente accolto i citati ricorsi, riformando la risoluzione 7 ottobre

1998.

della DT di __________ nel senso che alla carica di secondo tutore “con

il compito e la responsabilità della gestione del patrimonio del pupillo” è

stato designato l’imputato (cfr. AI 27). Il testo della delibera contiene

anche, in uno dei paragrafi introduttivi, una breve esposizione degli

antecedenti, tra cui: “che, successivamente, in considerazione delle

importanti implicazioni di ordine patrimoniale nella gestione della tutela

l’autorità tutoria, con decisione 7 ottobre 1998 ha designato un secondo tutore nella persona di __________, fiduciario di __________,

con il compito e la responsabilità di provvedere alla gestione del patrimonio

del minore, ma lasciando ad __________ la responsabilità sul piano educativo e

di rappresentanza di CIVI 1”.

Scaduto infruttuoso il termine

per l’appello, la decisione è cresciuta in giudicato 20 giorni dopo ed il

prevenuto ha così ufficialmente assunto la carica.

4.

Assunte le funzioni di tutore

amministrativo, l’imputato ha fatto ben poco, per non dire praticamente nulla,

contrariamente ai suoi doveri ed alle chiare disposizioni di legge.

In primo luogo egli non ha

allestito alcun inventario iniziale, come invece imposto dall’art. 398 cpv. 1

CCS. Per precisione occorre rilevare che la decisione di nomina di ACCU 1

emanata dalla AVT non fa cenno alcuno a tale incombenza, mentre quella con cui

era stato designato __________, prolata dalla DT di __________, la prevedeva

esplicitamente. Pur essendo decisivo quanto richiesto dalla norma legale, una

precisazione in tal senso avrebbe sicuramente permesso di sgomberare il campo

dai dubbi.

Questa omissione non è stata

ritenuta rilevante dalla DT che mai ha sollecitato l’allestimento

dell’inventario iniziale al prevenuto. Verosimilmente questo atteggiamento

superficiale trova giustificazione nel fatto che la DT disponeva già di quello

allestito in occasione della nomina di __________, nonché del rapporto peritale

di __________.

Oltre a ciò ACCU 1, in spregio al mandato conferitogli, non ha mai nemmeno sorvegliato e gestito il patrimonio del

pupillo, ma si è limitato a chiedere, in un paio di occasioni ed in maniera

informale, al consulente __________ delle informazioni sullo stato del

patrimonio e degli investimenti: “Alla domanda a sapere se sono andato a

vedere la movimentazione dei conti CIVI 1 rispondo che non mi era stata

conferita procura. Chi aveva la responsabilità della tutela, quindi __________,

avrà pur presentato la contabilità alla banca. Se fosse stato un mio compito

non capisco perché allora la DT ha approvato il mio rendiconto. Se è vero che

la DT si fidava di me, è vero anche che io mi fidavo della DT.” (cfr.

verbale di interrogatorio 29 maggio 2008, AI 28, pag. 57) e “Confermo quanto

detto da __________ nel senso che in un’occasione io gli ho chiesto come stava

andando la gestione CIVI 1 e lui mi ha risposto che andava bene. Confermo anche

che non avevo motivo per dubitare di __________ perché lo conoscevo e anche

perché in privato seguivo comunque l’andamento della Borsa.” (cfr. verbale

di interrogatorio 4 aprile 2008, AI 26, pag. 2).

In precedenza il prevenuto si

era già espresso in tal senso: “ADR confermo che quando mi informavo presso __________

per sapere come stavano andando gli investimenti quest’ultimo mi diceva a voce

che andavano bene e mi mostrava della documentazione, che però oggi non sono in

grado di specificare di che tipo di documentazione si trattasse. Io non leggevo

la documentazione e non l’ho mai presa con me. Io avevo piena fiducia di __________

e delle persone che a __________ si occupavano degli investimenti. ADR che io

non so dire se sulla documentazione che mi mostrava __________ figurasse un

capitale di circa 20 milioni o di circa 30 milioni.” (cfr. verbale di

interrogatorio 14 giugno 2007, AI 16, pag. 4) e “La verbalizzante mi chiede

che cosa ho fatto io durante il periodo in cui sono stato il tutore di CIVI 1.

Rispondo che non ho fatto niente, forse meglio dire poco. ADR: non ho chiesto

alla __________ una situazione di completezza dei conti del ragazzo. Ho chiesto

al signor __________ di darmi la situazione delle relazioni di CIVI 1 per farmi

un’idea. Quando mi recavo in banca da __________ non vedevo situazioni

patrimoniali, era __________ che mi illustrava a voce la situazione. (…) A me

era stata prospettata una tutela finanziaria che doveva servire come

supervisione del mandato conferito alla banca e null’altro.” (cfr. verbale

di interrogatorio 28 novembre 2001, AI 1.1, pag. 3 s.) nonché “non mi

sono mai fatto spedire la posta bancaria dei conti del mio pupillo a casa. Io

avevo piena fiducia nell’operato dei miei collaboratori e superiori. Non andavo

di certo a sindacare con i miei ex collaboratori a proposito del loro operato.

(…) ADR: quando passavo in banca chiedevo a __________ se i conti di CIVI 1

erano in ordine, con ciò intendevo chiedere se non c’erano delle operazioni

sballate o a rischio o che chiedevano una correzione. __________ mi ha sempre

tranquillizzato. ADR: io non conoscevo i termini del mandato conferito a __________

per la gestione del patrimonio di CIVI 1 e neppure chi avesse firmato questo

mandato. Riconosco di essere stato superficiale. ” (cfr. verbale di

interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 3).

Il 2 febbraio 2005 l’imputato

aveva pure dovuto rispondere ad un’esplicita domanda su quanto da lui fatto e

si era così espresso: “Rispondo che sono andato in un paio di occasioni a

trovare il signor __________ a __________, chiedendogli informazioni in merito

agli investimenti dei soldi del ragazzo. Non ricordo bene se __________ mi

mostrava le posizioni del portafoglio del ragazzo a video o su carta ma ricordo

in ogni caso che non c’erano situazioni a rischio e che comunque vi era una

crescita del patrimonio. (…) ADR: io non ho mai preso visione dell’inventario

che era stato prodotto alla delegazione tutoria relativo ai beni del pupillo

presso __________.” (cfr. verbale di interrogatorio 2 febbraio 2005,

AI 4, pag. 2 s.).

ACCU 1 non si è neppure mai

preoccupato di incontrare in suo pupillo (cfr. verbale di interrogatorio 4

ottobre 2004, AI 3, pag. 2): al dibattimento egli ha ammesso di non aver

addirittura mai parlato con lui.

5.

Proprio in merito ad uno degli

unici, insufficienti, atti che l’accusato avrebbe fatto al momento della sua

nomina quale tutore amministrativo sono emerse due versioni divergenti dei

fatti.

Da un lato vi sono in effetti

le dichiarazioni di __________ per mezzo delle quali ha asserito che ACCU 1,

poco dopo la sua entrata in funzione, si sarebbe recato da lui e gli avrebbe

chiesto se i conti in nero di __________ erano stati annunciati all’autorità

tutoria: “ADR confermo che quando ACCU 1 è stato nominato tutore finanziario

è venuto in Banca e mi ha chiesto se il “nero” di __________ era stato

annunciato all’autorità tutoria. Confermo di avergli risposto che non era stato

annunciato. (…) ADR il “nero” di __________ era stato creato quando __________

era ancora in vita. In effetti i titoli a __________ sono stati dati poco alla

volta. A mio avviso dunque ACCU 1 sapeva dell’esistenza di questo conto a __________

e la prova è che quando è stato nominato tutore mi ha chiesto appunto se questo

era stato annunciato all’autorità tutoria.” e “A domanda dell’avv. __________

ribadisco che quando è stato nominato tutore ACCU 1 si è presentato allo sportello

e mi ha chiesto da un lato se il “nero” di __________ era stato annunciato e

dall’altro come funzionava per i pagamenti correnti relativi alla tutoria. Io

gli ho risposto che il “nero” non era stato incluso nell’annuncio all’autorità

tutoria e che __________ aveva costituito un conto dal quale effettuava tutti i

pagamenti relativi all’economia domestica. Questo conto aveva quale vantaggio

che si poteva disporre di una contabilità separata attinente alla questione

della tutela.” (cfr. verbale di interrogatorio 14 giugno 2007, AI 16, pag.

4.

e 6). Questo concetto era già stato esposto nei precedenti interrogatori: “Mi

ricordo che quando ACCU 1 ha ricevuto l’incarico di subentrare a __________

quale tutore finanziario è venuto allo sportello in __________ e mi ha chiesto

se “quelli di __________” erano stati dichiarati nel rendiconto alla tutoria e

di conseguenza al fisco al momento della morte di __________. Mi ricordo anche

che ACCU 1 mi chiese come si era organizzato __________ per i pagamenti correnti

effettuati per conto del ragazzo. Io gli avevo risposto che il patrimonio

depositato a __________ non era stato compreso nell’inventario indirizzato alla

tutoria e che per i pagamenti __________ aveva aperto un conto apposito in modo

da facilitargli la ricostruzione contabile.” (cfr. verbale di

interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 3), “Mi ricordo che ACCU 1 mi chiamò chiedendomi se avevamo incluso per la tutoria i fondi di __________. Io risposi di no. ACCU

1.

non ebbe nessuna reazione particolare alla mia risposta. Non so se ACCU 1

abbia allestito o meno un inventario di apertura della sua tutela. A me non

sembra di aver allestito documenti particolari su richiesta di ACCU 1.” (cfr. verbale di

interrogatorio 19 novembre 2001, AI 1, pag. 4).

Dall’altro lato vi sono le

asserzioni del prevenuto che ha negato con veemenza, anche in sede

dibattimentale, di aver mai posto una simile domanda e di aver saputo che CIVI

1.

avesse del denaro non dichiarato al fisco: “non è vero che io ho chiesto a

__________ se il “nero” di __________ fosse stato annunciato all’autorità

tutoria perché non ne ero a conoscenza.” (cfr. verbale di

interrogatorio 14 giugno 2007, AI 16, pag. 4) e “Contesto integralmente le

dichiarazioni appena rese da __________. Non ho mai saputo di fondi non

dichiarati di CIVI 1 o di __________ depositati in __________ __________o e ho

saputo dell’utilizzo di un conto corrente per permettere la gestione corrente

del fabbisogno di CIVI 1 soltanto il 7 gennaio 2000 quando ho avuto modo di

vedere la documentazione bancaria e mi sono accorto che c’erano dei

trasferimenti a favore di un conto corrente.” (cfr. verbale di

interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 4).

6.

Il 7 gennaio 2000 CIVI 1 è

diventato maggiorenne, fatto che ha automaticamente posto fine alla misura

tutelare nei suoi confronti, art. 431 CCS. Di conseguenza i due tutori sono

stati chiamati ad allestire un rendiconto finale da sottoporre all’autorità

tutoria, art. 451 CCS.

Dall’istruttoria è emerso che

sia ACCU 1 sia __________ hanno indugiato alquanto prima di dar seguito alla

richiesta della DT in tal senso, inviata loro il 25 gennaio 2000.

Solo il 2 giugno 2000, quindi

oltre 4 mesi dopo, l’imputato ha trasmesso un rapporto scritto dal seguente

contenuto: “Con sua decisione del 17 maggio 1999 la Sezione degli Enti

locali di Bellinzona mi nominava secondo tutore di CIVI 1 in sostituzione del sig. __________ di __________.

Il mandato prevedeva in

particolare la responsabilità di supervisore alla gestione del patrimonio del

minore in quanto la gestione veniva fatta dalla __________ in base ad un

mandato d’amministrazione.

Al momento della mia nomina

non è stato allestito un inventario. In base ai documenti bancari ho potuto

ricostruire lo stato del patrimonio all’8 luglio 1999. (doc. A9).

Lo stesso ammontava a fr.

20'759'019.28.

Al 7 gennaio 2000, giorno

della scadenza del mio mandato, la situazione patrimoniale del tutelato

ammontava a fr. 21'600'059.38 (doc. A). La stessa è stata ricostruita in base

alla documentazione bancaria di data 30/31 maggio 2000 (doc. B-C-D).

In base a questi dati, pur

considerando il breve periodo del mio mandato, credo di poter affermare che il

patrimonio è stato gestito in modo ottimale dalla __________ e che gli

interessi del giovane CIVI 1 siano stati tutelati in modo egregio.”. Questa

dichiarazione è stata accompagnata da una tabella rudimentale nella quale sono

stati indicati i capitali all’8 luglio 1999 ed al 7 gennaio 2000, nonché

dall’elenco titoli allestito dall’istituto di credito (cfr. AI 27).

Il 31 luglio 2000 __________,

dopo aver visionato il rapporto dell’imputato, ha presentato il suo, che

recita: “In merito alla vostra lettera del 17 luglio 2000 vi comunico che il

signor CIVI 1 ha preso atto del suo rendiconto finanziario ed il buon operato

del suo tutore finanziario signor ACCU 1, __________. In quanto a me __________

quale tutore e convivente devo annotare un buon comportamento come pure

dell’attività lavorativa quale apprendista in automazione presso l’officina

delle __________.” (cfr. AI 27).

Nessuno dei due rapporti

accenna ai fondi non dichiarati al fisco depositati sui conti presso la __________

di __________ e presso l’__________ di __________.

Nella sua seduta del 21

settembre 2000 la DT di __________ ha esaminato il rendiconto di ACCU 1 ed il

rapporto di __________ e, ritenendoli conformi alle disposizioni di legge, li

ha approvati, esonerando i due tutori, con i ringraziamenti per il lavoro

prestato, cosa che con il senno di poi risulta rivestire un carattere

tragicomico. La decisione è stata intimata alle parti ed all’AVT.

7.

Dall’istruttoria effettuata nel

procedimento penale a carico dei signori __________ ed __________ - conclusosi

con la loro condanna in prima istanza per i reati di ripetuta appropriazione

indebita, in parte aggravata, e falsità in documenti, per il primo, e di

complicità in ripetuta appropriazione indebita e complicità in falsità in

documenti per il secondo (cfr. sentenza 5 giugno 2008 della Corte delle assise

criminali, impugnata da entrambi gli accusati ed ancora sub iudice) - è emerso

che l’ex compagno della madre ha approfittato della sua posizione nei confronti

del giovane CIVI 1 e della fiducia che questi riponeva in lui, per effettuare

malversazioni sui suoi conti. Questi abusi sono iniziati sotto forma di

prelevamenti regolari (ammontanti a circa fr. 27’000.-- al mese di media)

già pochi giorni dopo la morte di __________ e sono serviti per mettere da

parte una bella scorta di denaro e pagare i suoi vizi, in special modo quello

delle macchine sportive e delle gare automobilistiche. Essi sono proseguiti in

un’escalation inarrestabile anche durante il periodo della tutela da parte di ACCU

1.

per esplodere dopo il raggiungimento della maggiore età del pupillo e

culminare nel trasferimento di suoi titoli per oltre 26'000'000.-- su una

relazione bancaria di cui era titolare __________ e sulla quale il ragazzo non

aveva neppure procura.

La commissione di questi reati

è stata possibile grazie all’incomprensibile ed inaccettabile leggerezza dei

responsabili di __________, che pur di non perdere il cliente hanno abbassato

gli occhi di fronte ad operazioni che avrebbero dovuto sin dall’inizio destare

la loro attenzione.

Un ruolo negativo in questo

senso lo ha sicuramente giocato pure l’accusato: se egli avesse agito

correttamente e scrupolosamente, rispettando le leggi e gli estremi del mandato

conferitogli, avrebbe potuto immediatamente accorgersi che il suo co-tutore

stava abusando della sua posizione per scopi personali ed avrebbe nel contempo

consentito alle autorità di vigilanza di avere gli elementi per potersi rendere

conto di quanto stava succedendo e per intervenire.

La conferma che anche lui

avrebbe potuto facilmente realizzare che erano stati effettuati dei

prelevamenti importanti e senza giustificazioni oggettive l’ha data egli

stesso: “Quando ho avuto modo di vedere la documentazione bancaria al 7

gennaio 2000 mi sono accorto che vi erano dei trasferimenti di denaro dal conto

titoli ad un conto corrente per importi tra i fr. 20'000.-- ed i fr. 30'000.--

mensili. Avevo chiesto a __________ di cosa si trattava e lui mi aveva risposto

che questo denaro serviva per il fabbisogno.” (cfr. verbale di

interrogatorio 28 novembre 2001, AI 1.1, pag. 2).

ACCU 1, però, ha preferito far

finta di nulla e rimanere completamente passivo.

8.

Preso atto di tutto quanto

precede, la Procuratore Pubblico ha ravvisato nella presentazione del

rendiconto finale datato 2 giugno 2000 la commissione da parte del qui imputato

del reato di falsità in documenti e ne ha proposto la condanna alla pena di fr.

49'500.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 550.-- l’una, sospesa per un

periodo di prova di due anni, cui è stata aggiunta una multa di fr. 800.--.

ACCU 1, in data 4 settembre 2008, ha interposto opposizione al decreto d’accusa, dando avvio alla presente

procedura.

9.

L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive

che debba essere punito con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena

pecuniaria (con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione, nella versione

in vigore sino al 31 dicembre 2006) chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad

altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa

dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un

documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo

di inganno, di tale documento.

Elemento costitutivo oggettivo

fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4

CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

La norma penale in questione si

riferisce ad un documento falso o la falsificazione di un documento vero (falso

materiale, unechte Urkunde), che si ha quando l’autore reale non coincide con

l’autore che vi figura (cfr. sentenza del Tribunale federale 6b_334/2007; DTF

128.

IV 265 consid. 1.1.1.).

Essa sanziona nondimeno anche

l'allestimento e l’uso di un falso ideologico, cioè di un documento che,

differentemente dai casi di falsificazione materiale, non è stato fisicamente

contraffatto, ma presenta un contenuto che non corrisponde alla realtà, fallace

(cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007; DTF 126 IV 65 consid. 2a).

A tal proposito la dottrina e

la giurisprudenza hanno chiarito che è perseguibile penalmente solo una

menzogna scritta qualificata, cioè fissata in un documento destinato ed atto a

provare un fatto di rilevanza giuridica. Imponendosi un’interpretazione

restrittiva della disposizione, la menzogna scritta trascende in violazione

dell'art. 251 CPS solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di

particolare credibilità, ad esempio grazie all’autorevolezza che la legge o gli

usi commerciali gli conferiscono oppure alla persona che lo ha redatto (cfr.

Rep. 1995, pag. 287 ss. e riferimenti ivi citati). Esso deve possedere un

valore probatorio accresciuto, che non si limiti ad attestare l’esistenza,

l’autore e il contenuto della dichiarazione, ma che si estenda dunque pure alla

veridicità di quest’ultimo.

Senza l’adempimento di questi

presupposti, ci si trova di fronte ad una semplice bugia scritta, non punibile

(cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, art. 251, n.

114.

ss.).

10.

Un inventario allestito dal

tutore all’indirizzo dell’autorità tutoria, sia esso quello iniziale, quello

annuale o quello finale, costituisce senza dubbio alcuno un documento ai sensi

dell’art. 110 cpv. 4 CPS, godendo di accresciuta credibilità (cfr. DTF 121 IV

216; sentenza 20 giugno 2006 della Corte delle assise correzionali in Locarno,

inc. 70.2004.97).

La difesa ha obiettato che il

rendiconto allestito dall’accusato non rappresenta un atto ai sensi delle

disposizioni legali sulla tutela in quanto non è stato redatto su formulario

ufficiale e non presenta nemmeno la firma dell’altro co-tutore, che aveva

sottoscritto quello iniziale, rispettivamente del pupillo. Inoltre non contiene

alcuna dichiarazione di completezza.

Queste argomentazioni non sono

condivisibili.

Il rapporto finale 2 giugno

2000.

allestito dal prevenuto - composto dallo scritto accompagnatorio,

dall’elenco titoli comparativo e dagli attestati bancari - rappresenta senza

ombra di dubbio un documento con forza probatoria accresciuta,

indipendentemente dal fatto che sia stato usato un formulario ufficiale o meno.

L’utilizzazione di quest’ultimo non era - e non è nemmeno attualmente, dopo la

revisione del diritto tutorio cantonale del 2001, con la quale le delegazioni

tutorie comunali sono state sostituite da commissioni tutorie regionali e si è

cercato di professionalizzare il settore - presupposto indispensabile: esso

serve solo a facilitare il lavoro dei tutori, ma questi possono anche

rinunciarvi ed allestire delle relazioni sulla base di atti da loro

appositamente creati, a condizione che siano di facile interpretazione e

contengano gli elementi necessari alla valutazione.

Nella fattispecie la conformità

del documento è confermata dal fatto che né la DT di __________, né l’AVT hanno

mosso obiezioni in merito.

Non è vero, contrariamente a

quanto asserito dall’imputato, che manca la controfirma del co-tutore __________

In effetti questi, con il suo scritto del 31 luglio 2000 ha confermato di aver visionato il rendiconto di ACCU 1 e lo ha ratificato, cosa che, a sua

detta, avrebbe fatto pure il pupillo.

Il “rapporto di fine tutela

del minore CIVI 1” del 2 giugno 2000, considerato nel suo complesso e

congiuntamente a quello morale allestito dal co-tutore, costituisce un

documento ai sensi del diritto penale.

Una dichiarazione di

completezza non è indispensabile e la sua mancanza non sminuisce affatto il

valore dell’atto. Un tutore è tenuto, per legge, ad agire in maniera limpida e

rispettosa dei suoi obblighi verso le autorità di riferimento (DT e AVT): non

deve apporre alcuna attestazione esplicita che quanto egli dichiara nei

rapporti e rendiconti rappresenta il patrimonio integrale, poiché egli è

obbligato a dichiarare tutto e si presuppone che lo faccia.

Vale invece il contrario: se

egli ha dei dubbi circa l’accuratezza della sua esposizione, deve menzionarlo

con una nota, così che chi è chiamato a sorvegliare il suo operato sappia che

possono esservi delle mancanze e possa procedere ad eventuali approfondimenti.

11.

I contenuti del documento in

oggetto sono senza ombra di dubbio menzogneri. In effetti, come riconosciuto

anche dalla difesa, esso non indica che i capitali del pupillo piazzati sui

conti dichiarati al fisco presso la __________ di __________, mentre non fa

cenno alcuno a quelli presenti sui conti “in nero” presso __________ di __________

e presso __________ di __________ In questo modo alle autorità sono stati

annunciati solo fr. 21'600'059.38, lasciandola all’oscuro dell’esistenza dei

circa fr. 10'000'000.-- depositati in ciascuno degli altri due istituti di

credito, per complessivi fr. 20'000'000.-- circa.

Così facendo è stato reso

praticamente impossibile alla DT ed all’AVT venire a conoscenza del denaro non

dichiarato.

Particolarmente astuto, da

parte dell’imputato è stato il modo in cui, nel breve scritto del rapporto, ha

posto l’accento sui quasi fr. 850'000.-- di utile che i capitali manifesti

hanno permesso di ottenere malgrado le ruberie nel periodo in cui egli è rimasto

in carica. In questo modo egli ha approfittato del fatto che in quel periodo

non occorreva essere luminari della finanza per guadagnare con gli investimenti

in borsa (è un dato di fatto che allora tutti facevano utili indipendentemente

dalle loro capacità) per definire ottimale una gestione, la sua, che in effetti

era inesistente e che aveva lasciato lo spazio a __________ per prelevare

indisturbato ingenti somme di denaro dai conti.

Se l’accusato avesse fatto il

suo dovere o per lo meno avesse fatto qualcosa, si sarebbe accorto di quanto

stava avvenendo e avrebbe potuto far sì che la differenza tra gli averi

all’inizio del mandato e quelli alla fine fosse sensibilmente maggiore ai quasi

fr. 850'000.--.

L’importanza dell’utile

denunciato ha indotto la DT - che così facendo non ha agito correttamente - ad

essere più leggera nell’esaminare il rapporto finale ed a non pretendere la

presentazione del dettaglio del movimento sui conti con i relativi

giustificativi.

12.

Trattandosi di un delitto

commesso per omissione, è necessario verificare se il prevenuto avesse una

posizione di garante nei confronti del signor CIVI 1, art. 11 cpv. 2 CPS.

La “Garantenstellung” del

tutore è fissata dalla legge: egli ha l’obbligo, come lo dice già il termine

stesso, di proteggere la persona affidatagli ed i suoi interessi, artt. 367,

413.

e 426 CCS.

Vista l’indiscutibilità del

ruolo e delle responsabilità del signor ACCU 1 nei confronti del pupillo, non

occorre approfondire ulteriormente la questione.

13.

In base a quanto precede si può

dunque concludere che, dal punto di vista oggettivo, sono adempiti tutti i

presupposti del reato.

L’aspetto soggettivo della

fattispecie è composto dall’intenzionalità, che deve comprendere tutti gli

aspetti della stessa, dalla volontà di ingannare e da quella di creare un danno

o procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Dopo aver ponderato

attentamente tutte le risultanze dell’istruttoria, questo giudice è giunto al

convincimento che l’imputato ha agito in piena consapevolezza di quanto stava

facendo. Gli indizi convergenti in tal senso sono numerosi.

In primo luogo vi sono le

inequivocabili deposizioni di __________, il quale, come visto in precedenza,

ha attestato che l’imputato, appena entrato in carica, gli ha esplicitamente

chiesto se il denaro non dichiarato depositato su conti della filiale di __________

di __________ era stato indicato nella documentazione prodotta alla DT (cfr.

verbale di interrogatorio 14 giugno 2007, AI 16, pag. 4 e verbale di

interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 3) e che quindi egli era

perfettamente a conoscenza del “nero”, per lo meno di quello in __________

(cfr. verbale di interrogatorio 19 novembre 2001, AI 1, pag. 3).

__________ risulta essere

pienamente credibile ed il fatto che egli in due interrogatori abbia asserito

che l’accusato si sarebbe presentato in banca da lui per porre la fatidica

domanda, mentre nel primo abbia sostenuto di avere ricevuto una telefonata,

nulla cambia. Si tratta di un’imprecisione che non intacca in alcun modo la

sostanza dell’affermazione. La versione, dopo essere stata chiarita nel 2004, è

rimasta invariata. Del resto le sue deposizioni sono state lineari e coerenti

dall’inizio alla fine dell’inchiesta, durata oltre 7 anni.

__________ è attendibile perché

ha sempre ammesso i fatti che hanno condotto alla sua condanna, anche quelli

che non erano noti agli inquirenti; non si è mai nascosto dietro un dito.

Egli non aveva alcun motivo per

accusare ingiustamente l’ex collega ACCU 1 e tirandolo in ballo non ha

assolutamente migliorato la propria posizione giudiziaria.

La teoria che ha avanzato la

difesa, secondo la quale __________ avrebbe coinvolto il prevenuto perché era

sua intenzione tirare a fondo con sé tutta la banca resta una semplice interpretazione

di parte che non solo non è stata provata, ma addirittura non risulta nemmeno

verosimile. Si pensi solo al fatto che l’ex funzionario di __________ non ha

formulato accuse a tutto campo, ma ha avuto anche l’onestà di ammettere che

secondo lui l’imputato sapeva dei conti di __________, ma di non essere sicuro

che fosse pure informato di quello presso l’__________ di __________

Che ACCU 1 fosse al corrente

dell’esistenza dei conti in nero di __________ è confermato pure dalle

deposizioni di __________ “ADR Presumo che ACCU 1 fosse al corrente

dell’esistenza di questo conto presso __________ poiché ACCU 1 era il

consulente bancario del nonno __________ e della __________. Mi ricordo che __________

e __________ circa due volte all’anno facevano il giro delle banche e

naturalmente erano sempre ricevuti dal direttore, vista l’importanza dei fondi

depositati. Penso comunque che ACCU 1, quale direttore di __________ di __________,

fosse al corrente almeno dei 10'000'000.-- in nero depositati presso ____________________.

Era ACCU 1 che riceveva la __________ in banca e il nonno __________, presumo

che assieme ai conti dichiarati il ACCU 1 spiegava ai due anche il rendimento

del conto non dichiarato.” (cfr. verbale di interrogatorio 2 dicembre

2001, AI 2, pag. 1) e di __________: “Come detto io non ho memoria e non

credo che siano avvenute discussioni con ACCU 1 relative al “nero” della

famiglia __________. Mi sembra però inverosimile che ACCU 1 non ne sapesse di

nulla dai tempi in cui era stato direttore di __________.” (cfr. verbale di

interrogatorio 4 aprile 2008, AI 26, pag. 3).

Ulteriore indizio che induce a

concludere a favore della consapevolezza dell’imputato è il fatto che tutti i

personaggi chiave di __________ sapevano almeno dell’esistenza dei fondi non

dichiarati al fisco, meno, stranamente, lui: ne erano a conoscenza __________, __________

ed il sostituto di ACCU 1 alla direzione __________.

Non va poi dimenticato che ACCU

1.

era il responsabile della filiale locarnese ed aveva quindi la possibilità di

verificare con il sistema informatico le posizioni dei clienti all’interno di

tutto l’istituto, quindi anche quelle nelle altre filiali: “A domanda

dell’avv. __________ rispondo che anni fa era possibile vedere da un terminale

di __________ tutta la posizione di un cliente presso tutte le __________ del

Cantone. Il nero dei clienti di __________ veniva messo su conti di __________,

questa era stata una decisione della direzione generale di __________.” (__________nel

verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 5). Questo fatto è stato

confermato ad esempio dal direttore __________ nella sua deposizione del 16

novembre 2001, assunta nell’ambito della procedura a carico di __________ e __________

(cfr. sentenza della Corte delle assise criminali 5 giugno 2008, prodotta agli

atti, pag. 92 s.).

Inoltre era politica di __________

quella di deviare i propri clienti alla filiale di __________ per tutto quanto

concerneva capitali non dichiarati al fisco, come ammesso dallo stesso

imputato, che ha pure dichiarato di averlo già fatto personalmente in qualche

occasione (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 5: “che

si mandavano clienti a __________ è vero, ma non voglio avallare la

dichiarazione secondo cui vi era un ordine della direzione generale di __________

di fare ciò quando i clienti __________ volevano aprire dei conti non

dichiarati al fisco in __________. A domanda dell’avv. __________ rispondo che

mi è capitato nella mia carriera di indirizzare dei clienti di __________ qualora

volessero aprire un conto non dichiarato al fisco. Non ho mandato clienti con

simili esigenze in altre sedi di __________ ma solo a __________. Ribadisco di

non avere inviato CIVI 1 a __________.”).

Non è quindi immaginabile che

un direttore di banca non sapesse dell’esistenza di conti in nero presso __________

di __________ per fr. 10'000'000.--, tra l’altro non cifrati ma

nominativi, del suo più importante cliente (prima __________ e poi CIVI 1).

14.

Non trascurabile è pure il fatto

che l’accusato sia stato per lunghi anni e sino alla sua morte il consulente

del nonno della parte civile e che egli era edotto almeno del fatto che questi

aveva dei conti in nero presso la __________, rispettivamente del loro

ammontare. Addirittura la posta di queste relazioni veniva trasmessa al cliente

per il tramite di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI

3, pag. 5: “ADR ero informato dei conti di __________ presso la __________.

La posta della __________ la riceveva tramite __________. Ora non mi ricordo

più quanto vi fosse depositato a __________, ma all’epoca lo sapevo.”;

verbale di interrogatorio 2 febbraio 2005, AI 4, pag. 5: “ADR io sapevo che

il signor __________ aveva dei titoli in nero presso la __________ di __________.

A quanto però a mia conoscenza sono stati dichiarati o almeno lo presumo al

momento del decesso di __________.”).

Egli era dunque conscio che già

il nonno aveva scisso il suo patrimonio in una quota annunciata al fisco ed in

una nascosta. Al momento della sua nomina in qualità di tutore non poteva non

chiedersi cosa era successo di quei soldi e se quelle posizioni erano state

legalizzate. Invero il prevenuto ha tentato a più riprese di affermare che era

convinto che fossero stati oggetto di una sanatoria al momento dell’apertura

della successione, ma si è limitato a formulare generiche argomentazioni che

lasciano il tempo che trovano.

Il conto in nero aperto da __________

a __________ non è stato creato dal nulla ma è stato costituito e rimpinguato

con i titoli che erano prima di proprietà di __________.

Non va poi dimenticato che la

relazione è stata creata già prima della morte di quest’ultimo, quando ACCU 1

era ancora il suo consulente personale.

15.

Dall’altro canto l’imputato non

è risultato essere credibile ed ha dato l’impressione di voler proporre

un’immagine di sé ad hoc. Egli ha cercato di apparire come uno sprovveduto che

è rimasto vittima della sua superficialità, cosa che non rispecchia la realtà.

Innanzitutto ACCU 1 ha sempre mentito negando di sapere dell’esistenza dei conti in nero e di aver interpretato il

mandato di tutore come un semplice incarico di supervisione.

La decisione di nomina 17

maggio 1999 è però inequivocabile: nel dispositivo parla di “compito e

responsabilità della gestione del patrimonio del minore” e nei considerandi

precisa che __________ è semplicemente responsabile dell’educazione e della

rappresentanza. Inoltre il prevenuto è stato pure convocato, prima della sua

designazione, in data 12 aprile 1999, ad un colloquio presso l’AVT in occasione

del quale, come si può chiaramente desumere dal verbale riportato in

precedenza, egli è stato debitamente informato della situazione e delle sue

incombenze.

Sarebbe un insulto alla sua

intelligenza pensare che egli non abbia capito quali fossero gli estremi del

mandato. Se così fosse, non ci si potrebbe spiegare come egli sia riuscito a

fare carriera all’interno di __________ arrivando a ricoprire per svariati anni

la posizione di direttore della filiale di __________.

La scaltrezza di ACCU 1 è

emersa in tutta la sua forza in occasione della sua audizione testimoniale al

processo di fronte alla Corte delle assise correzionali del 5 giugno 2008,

allorquando egli si è rifiutato di rispondere alla domanda esplicita sulla sua

conoscenza dei fondi neri di CIVI 1 ed a quella sull’esistenza di una prassi di

__________ secondo la quale il nero veniva deviato a __________ (“Alla

domanda sulla mia conoscenza dei fondi neri di CIVI 1 ribadisco di non voler

rispondere. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere alla domanda a sapere se

esistesse in __________ la prassi secondo cui il nero veniva fatto a __________.”,

cfr. verbale del dibattimento 29 maggio 2008, AI 28, pag. 58).

Fintanto che ha potuto mentire

senza conseguenze, egli lo ha fatto. Quando però ha dovuto esprimersi in

qualità di teste, quindi sotto la comminatoria dell’azione penale in caso di

falsa testimonianza, egli ha preferito tacere e non esporsi a rischi.

Atteggiamento sintomatico.

Anche il modo indegno di

gestione della tutela, dal primo all’ultimo momento, trova la sua unica

spiegazione plausibile nella consapevolezza dell’esistenza di ingenti capitali

non dichiarati, oltre a quelli dichiarati, e nella volontà di evitare che un

atteggiamento troppo indagatorio ed invadente, come quello che temevano avesse __________,

potesse scattivare __________ ed indurlo a portar via il denaro da __________.

L’imputato stesso, parlando del momento in cui ha deciso di accettare la

richiesta fattagli da __________, ha chiarito che non era assolutamente nelle

sue intenzioni intervenire per aiutare il giovane __________, ma solo per

proteggere l’istituto di credito: “A questo punto ho detto al signor __________

che se c’era bisogno, per favorire la banca, mi sarei messo a disposizione.”

(cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 2).

Pure incomprensibile, se non

con la piena coscienza che i soldi del cliente, bianchi o neri, andavano

protetti dalla concorrenza e dal fisco, è il fatto che l’imputato abbia assunto

un incarico di gestione senza nemmeno pretendere di avere la procura sui conti

ed addirittura accettando che la stessa rimanesse ad __________, persona che,

per sua stessa ammissione, egli non conosceva assolutamente e con la quale non

ha avuto praticamente contatti.

Lo stesso dicasi del fatto che

il tutore, cosa inaudita, non abbia mai visto né parlato con il pupillo.

Una persona meticolosa ed

istruita come non può che essere un direttore di banca non agirebbe mai in

questo modo se non vi fosse qualche secondo fine. Le responsabilità e

conseguenze personali nel caso in cui fosse insorto un qualche problema erano

evidenti e non lasciavano certo spazio a leggerezze. Non si scordi che in ballo

non vi era una gestione di pochi spiccioli, ma di un ingente patrimonio.

Parimenti l’atteggiamento

assunto dall’accusato dopo la conclusione del suo mandato con il raggiungimento

della maggiore età del pupillo desta fondate perplessità sulla sua buona fede.

Egli ha infatti atteso oltre 4 mesi prima di produrre il suo rendiconto,

attribuendone le colpe a ritardi da parte della banca nel rilascio della

documentazione. Appare quantomeno insolito che per il recupero di attestati

facilmente allestibili sia necessario attendere così tanto tempo; normalmente

bastano pochi giorni. Negli atti non si trova oltretutto neppure un sollecito

del tutore nei confronti dell’istituto di credito.

16.

Infine, non si può non porre

l’accento sull’ultimo, rilevante, indizio a favore della notorietà al prevenuto

del conto di __________ intestato al pupillo e cioè sul fatto che sia __________

che __________, dopo aver visto nella nomina di __________ un pericolo per il

mantenimento del denaro in banca, il primo, e per i propri atti illeciti, il

secondo, hanno indicato proprio in ACCU 1 la persona adatta a sostituirlo.

Vista la delicata e rischiosa situazione in cui si erano venuti a trovare, essi

non avrebbero sicuramente mai scelto un personaggio scomodo, che avrebbe potuto

scoprire transazioni che non volevano rendere pubbliche e che avrebbe potuto

denunciare al fisco o alle autorità il denaro non dichiarato.

__________ e __________ si sono

subito concentrati sul prevenuto perché - essendo stato consulente del signor __________

sino al suo decesso ed essendo direttore della filiale in procinto di andare in

pensione - sapeva nel dettaglio quale era la situazione finanziaria di CIVI 1

all’interno di __________, compresi gli averi in nero, per cui non vi sarebbe

stato alcun rischio che il tutore amministrativo venisse a conoscenza

inavvertitamente di quest’ultimi e ne parlasse, come imposto dalla legge, con

la DT o con l’ufficio delle tassazioni, mettendone a repentaglio la permanenza

presso l’istituto e nel contempo l’ammontare, ritenuto che la sanzione fiscale

sarebbe stata ingente.

Si può persino ipotizzare,

senza timore di sbagliare di molto, che i tre si sono addirittura messi

d’accordo sul modo di procedere ed hanno stabilito che l’accusato assumesse

scientemente un ruolo di facciata, mirante a proteggere lo status quo ed

lasciando agire loro dietro le quinte.

Questa è l’unica spiegazione

plausibile della scelta. Non sarebbe ad esempio seriamente proponibile

ipotizzare che essi abbiano deciso di rivolgersi a Bianconi a caso o perché lo

ritenevano una persona talmente stolta e superficiale da poter essere raggirata

senza difficoltà.

17.

ACCU 1 ha dunque omesso intenzionalmente di indicare nel rendiconto finale i capitali in nero per circa

fr. 10'000'000.-- depositati presso __________ di __________, di cui il pupillo

era avente diritto economico. Egli lo ha fatto con la volontà di tenere la DT

di __________ all’oscuro e quindi di ingannarla.

Tutto ciò non si può dire con

riferimento agli averi non dichiarati, di pertinenza di CIVI 1, piazzati presso

l’__________ di __________. In effetti, anche se verosimilmente ACCU 1 ne era a

conoscenza, gli indizi sono troppo flebili per poter loro conferire valore

probatorio. __________ non ha saputo dire nulla in merito e, evidentemente, un

direttore di banca non ha potere indagatorio al di fuori del suo istituto.

Di transenna, a scanso di

equivoci, occorre rilevare che, anche tenendo per buona la versione fornita dal

prevenuto, egli sarebbe soggettivamente colpevole poiché avrebbe comunque sia

agito per dolo eventuale. In effetti, tralasciando deliberatamente di

effettuare indagini sugli averi del minore, egli ha preso in considerazione la

possibilità che il suo rendiconto finale non rispecchiasse la realtà, ma ha

deciso, nonostante ciò, di limitarsi a riportare soltanto le informazioni

ottenute sui conti dichiarati di __________.

Quando si assume una tutela

amministrativa, soprattutto se di persone abbienti, bisogna quantomeno

verificare se non vi sono soldi depositati nelle principali banche attive nella

zona in cui risiedono. Questo vale a maggior ragione se il tutore è un

direttore di banca, che sa benissimo come funzionano i meccanismi di

collocamento dei capitali e quelli della loro sottrazione al controllo del

fisco (ad esempio, come nella fattispecie, attraverso la diversificazione degli

istituti di credito o il trasferimento in altre filiali dello stesso istituto).

18.

La falsificazione del documento,

per essere penalmente perseguibile, deve essere avvenuta allo scopo di nuocere

al patrimonio o ad altri diritti di una persona, oppure con quello di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

In casu l’accusato non ha agito

a fini egoistici, quindi per ottenere un guadagno personale: il suo

intendimento ultimo è sempre stato quello di impedire che __________ perdesse

un cliente importante. Egli ha fatto quindi da garante affinché venisse evitato

ogni atto che potesse infastidire CIVI 1 o il suo tutore educativo. Tra questi

comportamenti vi sarebbe stato indubbiamente quello di notificare il denaro in

nero, poiché avrebbe comportato il pagamento di una multa salata, oltre che il

recupero delle imposte sino a quel momento evase (cosa che è poi avvenuta

quando i fatti sono stati acclarati fiscalmente).

L’indebito vantaggio consiste

proprio, quindi, nel aver evitato, almeno sino a quel momento, che il pupillo

dovesse riversare allo Stato parte del suo capitale nascosto.

Di riflesso vi è pure stato un

illecito vantaggio per __________ che, grazie a questo modo d’agire, avallato

dai suoi dirigenti, ha potuto mantenere il cliente e lucrare tramite i suoi

averi.

La difesa ha eccepito,

richiamandosi alla DTF 108 IV 181, che un vantaggio di natura fiscale non è

tutelato dalla fattispecie dell’art. 251 CPS.

Tale posizione non è

condivisibile.

Come chiarito già in DTF 101 IV

53, consid. b, e ribadito nella sentenza richiamata dall’avv. __________, un

vantaggio di natura fiscale è sufficiente (cfr. Markus Boog, in Basler

Kommentar, 2a ed., art. 251, n. 94). In effetti la falsità in documenti

commessa allo scopo di eludere un tributo ricade sotto il diritto penale e non

sotto quello fiscale cantonale o federale, laddove il documento serve,

obiettivamente, anche a fini non fiscali, come avvenuto con il rendiconto

finale oggetto della vertenza, indirizzato in primo luogo all’autorità tutoria.

19.

Per tutto quanto precede, ACCU 1

deve essere condannato per il reato di falsificazione di documenti per i fatti

descritti nel decreto d’accusa in esame, con l’unica differenza che può essere

addebitata solo la mancata dichiarazione dei capitali in nero depositati in __________

a __________, ma non quella di quelli depositati presso l’__________ di __________.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima

dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto

più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior, art.

2.

cpv. 2 CPS.

Il nuovo diritto prevede che,

di norma, non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi,

art. 40 CPS. Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una

pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono

adempite le condizioni per la sospensione condizionale, art. 42 CPS e ci si

deve attendere che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non

potranno essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite da una pena pecuniaria, che si esprime in

aliquote giornaliere con un ammontare fino al un massimo di fr. 3’000.-- per

una, fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed

economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore

di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale, art.

34.

cpv. 2 CPS.

Nel caso concreto, la falsità

in documenti era punita dal diritto previgente con la reclusione sino a 5 anni

o con la detenzione, mentre l’attuale versione dell’art. 251 CPS prescrive,

come già indicato, una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Nel caso concreto entrerebbero in linea di conto quindi la detenzione, secondo

il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo

quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere anche

solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole

al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.

20.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico

dell’accusato pesa in maniera importante il cinismo che lo ha portato a mettere

gli interessi della banca sopra tutto, anche al di sopra della legge. Di

rilievo è pure il fatto che egli ha agito in veste di tutore, di una persona

quindi cui lo Stato affida la protezione di persone in difficoltà, che

necessitano di aiuto. La leggerezza con cui ha affrontato l’esecuzione del

mandato e lo sprezzo nei confronti delle autorità, che egli non si è fatto

alcun problema ad ingannare non trovano scusanti.

Neppure

l’atteggiamento processuale del signor ACCU 1 e quello da lui assunto nel corso

dell’istruttoria giocano a suo favore: egli ha sempre mentito ove poteva e si è

rifiutato di rispondere quando le sue menzogne, costituendo falsa

testimonianza, avrebbero potuto essere sanzionate penalmente.

L’entità delle

malversazioni che l’imputato ha favorito con il suo comportamento illecito e

quella dei capitali nascosti contribuiscono ad aggravare ulteriormente la sua

posizione.

Queste colpe

sono gravi.

A favore del

prevenuto gioca la sua incensuratezza ed il fatto che non ha agito per ottenere

un vantaggio personale.

21.

Nella

fattispecie è stato inoltre leso palesemente il principio di celerità, che

impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena

l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non

lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita

(cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.37/2006 consid. 2.1.2; DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1.). Questo

diritto non va confuso con la circostanza attenuante del tempo trascorso, art.

48.

lett. e CPS, che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che

l’imputato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione. Siccome i

ritardi nella procedura non possono più venire sanati, il Tribunale federale ha

fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze

a livello di pena: nei casi più frequenti si deve procedere ad una riduzione

della pena, mentre in situazioni eccezionali si può arrivare a rinunciare a

comminare una sanzione o ad abbandonare il procedimento (cfr. sentenza del

Tribunale federale 6S.37/2006 consid. 2.1.2.).

La questione di

sapere se il principio di celerità è stato violato va soppesata soprattutto in

base ad un analisi globale del lavoro effettuato. Tempi morti sono inevitabili

e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale

ad essere decisivo. Anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell’uomo, il carattere ragionevole della durata di un procedimento si

valuta secondo le circostanze della causa e tenuto conto in particolare della

sua complessità, del comportamento dell’interessato e di quello delle autorità

competenti.

A differenza

di quanto vale per l’attenuante del lungo tempo trascorso, la violazione del

principio di celerità presuppone che l’accusato abbia tenuto buona condotta

dall’apertura del procedimento al momento della condanna (DTF 130 IV 54 consid.

3.3.1

).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per

applicare sia l’art. 48 CPS che la violazione del principio della celerità,

occorre considerare entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia

l’entità del ritardo che l’intensità della violazione.

Nel caso che

ci occupa la violazione del principio della celerità è già stata accertata

dalla Procuratore Pubblico. Il periodo tra l’apertura dell’inchiesta e il

presente giudizio è eccessivo e non completamente giustificabile.

22.

Soppesato

attentamente tutto ciò, appare equo confermare la proposta di condanna

formulata dall’accusa con il decreto in discussione. Il reato, vista la sua

gravità, avrebbe meritato di essere sanzionato con una pena ben superiore, ma

la violazione del principio della celerità ne impone una sensibile riduzione.

Nulla si

oppone alla sospensione condizionale della pena, preso atto che i requisiti

dell’art. 42 CPS sono indubbiamente adempiti: non è ipotizzabile che l’imputato

commetta nuovi crimini o delitti.

In base alla

situazione patrimoniale accertata al dibattimento, le aliquote vengono fissate

in fr. 480.--.

Alla pena

principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42

cpv. 4 CPS, una multa di fr. 800.--.

La parte civile viene rinviata

al competente foro per le sue pretese di tale natura.

La tassa e le spese di

giustizia sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 42 cpv. 1 e 4, 48

lett. 3, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

falsità in documenti, art. 251

cifra 1 CPS,

per avere, a __________, __________

e __________, nel periodo maggio/giugno 2000, al fine di procacciare ad altri

un indebito profitto, nella sua qualità di secondo tutore di CIVI 1, nominato

con decisione del 17 maggio 1999 dalla Sezione degli enti locali, con il

compito e la responsabilità della gestione del patrimonio del minore,

intenzionalmente attestato, rispettivamente fatto attestare in documento

contrariamente alla verità un fatto di importanza giuridica nonché fatto uso di

tale documento,

e meglio, per avere, allestito

all’attenzione della Delegazione Tutoria del Comune di __________ un falso

rendiconto finale datato 2 giugno 2000, presentando nel medesimo una situazione

diversa da quella reale, segnatamente indicando un patrimonio totale accertato

a fine tutela pari a fr. 21’600’059.38, a fronte di un patrimonio

accertato al momento della sua nomina pari a fr. 20’759’019.28, omettendo di

menzionare nello stesso gli averi, del valore complessivo di circa fr.

10’000’000.--, di pertinenza di CIVI 1 non dichiarati al fisco e depositati presso

__________, succursale di __________, di cui conosceva l’esistenza, in virtù

della sua precedente funzione di direttore della __________, succursale di __________

nonché funzionario di riferimento dei conti di __________ (nonno paterno di CIVI

1), averi di cui già era stata sottaciuta l’esistenza in sede di inventario

iniziale presentato da __________, primo tutore di CIVI 1, unitamente a __________,

funzionario di __________, alfine di evitare al pupillo problemi di natura

fiscale e più in generale al fine di evitare problemi derivanti dall’inoltro

dell’inventario iniziale;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 480.-- (quattrocentottanta), per un

totale di fr. 43’200.-- (quarantatremiladuecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 800.--

(ottocento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

rinvia la parte civile al competente

foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 800.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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