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Decisione

10.2008.349

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza

8 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 170.00 cadauna, (art. 34 e segg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 12’750.00;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.00

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta)

giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

il 27.03.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 9 settembre 2008;

indetto il dibattimento 8 gennaio 2009,

al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore DI 1, , mentre il

Procuratore pubblico con lettera 14 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, la quale chiede

che la pena proposta per i fatti del 2008 sia massicciamente ridotta. Postula

inoltre che non sia revocato il beneficio della condizionale alla pena

decretata dal Ministero Pubblico nel 2006;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di guida

in stato di inattitudine,

per avere, a __________,

condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.63 - max. 1.92 grammi per mille) malgrado fosse già

stata condannata nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 1.87 grammi per mille)?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 27 marzo

2006?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3, negativamente al quesito posto sub 4, come segue agli altri

quesiti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2927/2008 del 18 agosto 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di

fr. 9'600.-- (novemilaseicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 300.-- e spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi

fr. 650.-- (seicentocinquanta);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del

vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.03.2006, ma ne

prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80700),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 2'150.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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