10.2008.35
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.90 - max 1.31 gr/oo); incidente della circolazione; abbandono del luogo dell'incidente
22 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.35
Data decisione, Autorità:
22.07.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.90 - max 1.31 gr/oo); incidente della circolazione; abbandono del luogo dell'incidente
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.35
DA
40/2008
Bellinzona
22
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.90 - max. 1.31 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 10 ottobre 2007;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida invadendo così la corsia di contromano salendo poi sul marciapiede posto
sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un cartello della
segnaletica stradale ivi esistente;
fatti avvenuti a __________
il 10 ottobre 2007;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
3. inosservanza dei doveri
in caso d'infortunio,
per aver abbandonato il
luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla
legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza
indugio la polizia;
fatti avvenuti a __________
il 10 ottobre 2007;
reato previsto dall’art.
92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio
2008 n. 40/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 180.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 10’800.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art.
42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 20 giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 2 maggio
2005 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 gennaio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 luglio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i reati addebitati al suo assistito, ma postula una riduzione della
pena pecuniaria e chiede di non revocare la sospensione condizionale della
precedente condanna. In via subordinata, qualora venga revocata la sospensione
condizionale, chiede che la relativa pena venga tramutata in una pena
pecuniaria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3. Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 2 maggio 2005 dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1
LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, 91 cpv. 1 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
3.
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 40/2008 del 14 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 180.-- (centoottanta), per un
totale di fr. 8’100.-- (ottomilacento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 570.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione (ai sensi
del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
il 2 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei)
mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 270.00 spese
giudiziarie
fr. 1570.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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