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Decisione

10.2008.350

Sottrarre un motoveicolo alla moglie e aver guidata sprovvisto di licenza di condurre

3 febbraio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca,

per avere condotto il

motoveicolo suddetto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 95

cifra 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 1.

settembre 2008 n. 3198/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti

a complessivi fr. 300.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 3.

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2008;

indetto il dibattimento 3 febbraio 2009,

al quale è comparso il solo accusato; il Procuratore pubblico con lettera 11

novembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il

quale ammette il reato di cui al secondo capo d’imputazione, mentre chiede il

proscioglimento dall’accusa di furto d’uso. Per quanto riguarda la pena si

rimette al giudizio del giudice;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

furto d'uso, per aver sottratto a

__________ il motoveicolo Honda targato __________ __________, per farne uso?

1.2

guida senza licenza di condurre

o nonostante revoca, per avere condotto a __________ il motoveicolo suddetto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 95 cifra 1 LCstr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente al quesito posto sub

1.2

, negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue agli altri

quesiti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida senza

licenza di condurre (art. 95 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3198/2008 del 1 settembre 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50.— per complessivi

fr. 100.-- (cento);

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di

furto d’uso;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80780),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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