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Decisione

10.2008.352

Condurre un veicolo in stato di inattitudine (alcolemia: min 1.47 - max 1.77) ed eseguire manovre di sorpasso azzardate

27 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il 13.04.2008;

reato previsto dall'art. 91

cpv. 1 LCStr;

2. grave infrazione alle norme

della circolazione,

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito, alla velocità

da lui stesso ammessa in circa 120/130 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50

rispettivamente 30 Km/h, effettuando poi delle pericolose manovre di sorpasso

della vettura BMW targata __________ condotta da __________ con il quale stava

effettuando una corsa;

fatti avvenuti a __________, il

13.04.2008;

reati previsti dagli art. 90

cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e

2, 35 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 10 cpv. 1

ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 1 settembre

2008 n. 3187/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti

a complessivi fr. 5'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 9 settembre 2008;

indetto il dibattimento 27 gennaio 2009,

al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22

ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale precisa che la sua opposizione è limitata al punto 2 del decreto

d’accusa, dal quale chiede il proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine, per

avere, a __________, il 13.04.2008, condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo

reato (alcolemia: 0.81 grammi per mille)?

1.2

grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________,

il 13.04.2008, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo

per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato

psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 120/130

Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente 30 Km/h, effettuando poi delle pericolose manovre di sorpasso della vettura BMW targata __________

condotta da __________ con il quale stava effettuando una corsa?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 3., negativamente al quesito posto sub 1.2., come segue agli

altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3187/2008 del 1 settembre 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

2'700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--

per complessivi fr. 650.-- (seicentocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di grave

infrazione alle norme della circolazione;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80854),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 2'150.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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