10.2008.352
Condurre un veicolo in stato di inattitudine (alcolemia: min 1.47 - max 1.77) ed eseguire manovre di sorpasso azzardate
27 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.352
Data decisione, Autorità:
27.01.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un veicolo in stato di inattitudine (alcolemia: min 1.47 - max 1.77) ed eseguire manovre di sorpasso azzardate
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.352
DA
3187/2008
Bellinzona
27
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
2006 per analogo reato (alcolemia: 0.81 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________,
Fatti
il 13.04.2008;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. grave infrazione alle norme
della circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito, alla velocità
da lui stesso ammessa in circa 120/130 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50
rispettivamente 30 Km/h, effettuando poi delle pericolose manovre di sorpasso
della vettura BMW targata __________ condotta da __________ con il quale stava
effettuando una corsa;
fatti avvenuti a __________, il
13.04.2008;
reati previsti dagli art. 90
cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e
2, 35 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 10 cpv. 1
ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 1 settembre
2008 n. 3187/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti
a complessivi fr. 5'400.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 9 settembre 2008;
indetto il dibattimento 27 gennaio 2009,
al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22
ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale precisa che la sua opposizione è limitata al punto 2 del decreto
d’accusa, dal quale chiede il proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine, per
avere, a __________, il 13.04.2008, condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.77 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo
reato (alcolemia: 0.81 grammi per mille)?
1.2
grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________,
il 13.04.2008, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo
per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato
psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 120/130
Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente 30 Km/h, effettuando poi delle pericolose manovre di sorpasso della vettura BMW targata __________
condotta da __________ con il quale stava effettuando una corsa?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
e 3., negativamente al quesito posto sub 1.2., come segue agli
altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3187/2008 del 1 settembre 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
2'700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--
per complessivi fr. 650.-- (seicentocinquanta);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di grave
infrazione alle norme della circolazione;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80854),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 2'150.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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