10.2008.353
Esercitare senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera
18 novembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.353
Data decisione, Autorità:
18.11.2008, PRPEN
Titolo:
Esercitare senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera
ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE
art. 115 cpv. 1 let. c LSTRADE
Incarto
n.
10.2008.353
DA
3234/2008
Bellinzona
18
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da:
Avv. DI 1)
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il
domicilio degli stranieri, rispettivamente alla LF sugli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività,
aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente
Autorità di Polizia degli stranieri, esercitato senza permesso un’attività
lucrativa in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 115
cpv. 1 lett. c LStr, rispettivamente 23 cpv. 6 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. 3234/2008 di
data 1° settembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4'200.-, (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 70.--
(settanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (dieci) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 5 settembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 novembre 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento; in via subordinata, chiede che l’accusato venga mandato esente
da pena in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 in fine LDDS; sottolinea altresì
che la pena è sproporzionata per rapporto ai fatti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di
infrazione alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa
a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 6 LDDS; 333
cpv. 7 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere,
a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora
senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi
alla competente autorità, violato per negligenza le disposizioni di polizia
degli stranieri.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 300.- (trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giurico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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