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Decisione

10.2008.353

Esercitare senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera

18 novembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

4'200.-, (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 70.--

(settanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-

(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (dieci) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 5 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 novembre 2008,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento; in via subordinata, chiede che l’accusato venga mandato esente

da pena in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 in fine LDDS; sottolinea altresì

che la pena è sproporzionata per rapporto ai fatti;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di

infrazione alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa

a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 6 LDDS; 333

cpv. 7 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere,

a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora

senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi

alla competente autorità, violato per negligenza le disposizioni di polizia

degli stranieri.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 300.- (trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giurico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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