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Decisione

10.2008.354

Colpire una persona con una sberla cagionadole un trauma all'osso nasale senza frattura

17 febbraio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 2910/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.--

(trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni - (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-- trecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 17 febbraio 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 novembre

2008, non è comparso, così come la parte civile, mentre il Procuratore Generale

ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 cpv. 1, 123 cifra 1

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2910/2008 del 18 agosto

2008;

condanna ACCU 1

a

valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale l’1 settembre 2008,

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento,

ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 670.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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