10.2008.354
Colpire una persona con una sberla cagionadole un trauma all'osso nasale senza frattura
17 febbraio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.354
Data decisione, Autorità:
17.02.2009, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona con una sberla cagionadole un trauma all'osso nasale senza frattura
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.354
DA
2910/2008
Bellinzona
17
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data 28 marzo
2004, a __________, presso il __________, colpendolo con una sberla,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio come da
certificato medico agli atti rilasciato dall’Ospedale Regionale di __________
in data 29 marzo 2004 e attestante un “trauma osso nasale senza frattura”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto
Fatti
2008 n. 2910/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.--
(trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni - (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-- trecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 17 febbraio 2009,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 novembre
2008, non è comparso, così come la parte civile, mentre il Procuratore Generale
ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 cpv. 1, 123 cifra 1
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2910/2008 del 18 agosto
2008;
condanna ACCU 1
a
valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale l’1 settembre 2008,
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento,
ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 670.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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