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Decisione

10.2008.355

Provocare una contusione facciale tramite vie di fatto

22 gennaio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 3015/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile, __________, è rinviata al competente foro.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 22 gennaio 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio accusato, rilevando innanzitutto come sia dubbia la

validità giuridica della denuncia penale non essendo stato indicato il reato di

cui al decreto d’accusa. Egli rileva inoltre che le versioni delle parti sono

contrastanti e che non vi è alcuna prova oggettiva agli atti che giustifica la

proposta condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di vie di fatto,

art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3015/2008

del 25 agosto 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 220.00 spese

giudiziarie

fr. 420.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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