10.2008.355
Provocare una contusione facciale tramite vie di fatto
22 gennaio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.355
Data decisione, Autorità:
22.01.2009, PRPEN
Titolo:
Provocare una contusione facciale tramite vie di fatto
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.355
DA
3015/2008
Bellinzona
22
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________ il 31
ottobre 2006, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 provocandogli una
contusione facciale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 agosto
Fatti
2008 n. 3015/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile, __________, è rinviata al competente foro.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 gennaio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio accusato, rilevando innanzitutto come sia dubbia la
validità giuridica della denuncia penale non essendo stato indicato il reato di
cui al decreto d’accusa. Egli rileva inoltre che le versioni delle parti sono
contrastanti e che non vi è alcuna prova oggettiva agli atti che giustifica la
proposta condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di vie di fatto,
art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3015/2008
del 25 agosto 2008;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 220.00 spese
giudiziarie
fr. 420.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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