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Decisione

10.2008.356

Tentare di sottrarre con scasso una motosega

28 gennaio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 3136/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’350.-- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 90.-

(art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 28 gennaio 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti, ma che la pena venga adeguatamente ridotta, tenuto conto

della difficile situazione finanziaria del suo assistito, nonché dei suoi

problemi psicologici che ne riducono la colpa. In modo particolare chiede che

non venga comminata la multa, non opponendosi ad un eventuale aumento del

periodo di prova;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di tentato furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 139 cifra 1

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

tentato furto, art. 139 cifra 1

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3136/2008 del 26 agosto

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 290.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 90.00 testi

fr. 290.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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