10.2008.356
Tentare di sottrarre con scasso una motosega
28 gennaio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.356
Data decisione, Autorità:
28.01.2009, PRPEN
Titolo:
Tentare di sottrarre con scasso una motosega
FURTO
REATO TENTATO
art. 22 cpv. 1 CPS
art. 139 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.356
DA
3136/2008
Bellinzona
28
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di tentato furto,
per avere, a scopo di indebito
profitto, tentato di sottrarre con scasso al fine di appropriarsene, a __________,
il 22 luglio 2008 ai danni di LESA 1, una motosega di un valore imprecisato;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 139
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 22 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 agosto
Fatti
2008 n. 3136/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’350.-- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 90.-
(art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 28 gennaio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti, ma che la pena venga adeguatamente ridotta, tenuto conto
della difficile situazione finanziaria del suo assistito, nonché dei suoi
problemi psicologici che ne riducono la colpa. In modo particolare chiede che
non venga comminata la multa, non opponendosi ad un eventuale aumento del
periodo di prova;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di tentato furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22 cpv. 1, 139 cifra 1
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
tentato furto, art. 139 cifra 1
CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3136/2008 del 26 agosto
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 290.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 90.00 testi
fr. 290.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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