10.2008.357
Lesioni semplici proscioglimento secondo il principio in dubio pro reo in assenza di una prova diretta dei fatti.Non costituisce coazione il fatto di bloccare l'auto della vittima tramite la propria,
4 febbraio 2009Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2008.357
Data decisione, Autorità:
04.02.2009, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici proscioglimento secondo il principio in dubio pro reo in assenza di una prova diretta dei fatti.Non costituisce coazione il fatto di bloccare l'auto della vittima tramite la propria, se questa situazione dura soltanto qualche attimo e se la vittima non ha mai richiesto di spostarla
COAZIONE
IN DUBIO PRO REO
PROSCIOGLIMENTO
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 181 CPS
Incarto
n.
10.2008.357
DA
3013/2008
Bellinzona
4
febbraio 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. coazione,
per avere, a __________, presso
l’abitazione di CIVI 1, in data 8 marzo 2006, intralciato la libertà di agire
di quest’ultimo, posizionando la sua vettura dinanzi al veicolo dello stesso CIVI
1 affinché non potesse più ripartire, costringendolo in tal modo a restare
presso il suo domicilio;
2. ripetute vie di fatto,
2.1. per avere,
a __________, presso l’abitazione di CIVI 2, in data 7 marzo 2006, commesso vie
di fatto nei confronti di quest’ultima, scaraventandole addosso il cancello
dell’abitazione, facendola cadere a terra e provocandole in questo modo le
conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, del dr. med. __________;
2.2. per avere,
a __________, presso l’abitazione di CIVI 1, in data 8 marzo 2006, commesso
vie di fatto nei confronti di quest’ultimo, spintonandolo da tergo e gettandolo
contro il cancello dell’abitazione, provocandogli così le conseguenze fisiche
attestate dal certificato medico, agli atti, del dr. med. __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 CP, art. 181 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 49 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 25 agosto
2008 n. 3013/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'400.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 140.- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.-,
con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinviano le parti civili
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
Ed inoltre La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 4 settembre 2008;
indetto il dibattimento in data 4
febbraio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, accompagnato dal suo
difensore, nonché le parti civili e il loro patrocinatore, mentre il
Procuratore Pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire, chiedendo la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile
che chiede la conferma della pena proposta dal Procuratore pubblico e del
rinvio delle pretese di parte civile al foro civile;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato dalle accuse di vie di fatto e di coazione per
non aver commesso i fatti e, in via subordinata, in virtù del principio ”in
dubio pro reo”;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di
1.1 coazione;
1.2 ripetute vie di fatto
per i fatti di cui al decreto
d’accusa DA 3013/2008 emesso nei suoi confronti?
2. In caso di risposta affermativa,
quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio delle sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova?
4. Quale deve essere il diritto
applicabile (art. 2 CP), o meglio, quello in vigore oggi, o quello in vigore
nel 2006, all’epoca dei fatti?
5. Deve essere confermato il
rinvio al foro civile per le pretese di tale natura?
6. A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. I fatti descritti nel decreto
d’accusa si sono realizzati a __________ il 7 e l’8 marzo 2006, davanti alle
abitazioni delle parti civili CIVI 2 e CIVI 1, madre e rispettivamente figlio. Quest’ultimo
e l’accusato ACCU 1 si conoscevano già da prima di questi eventi e più
precisamente da 4 o 5 anni. I rapporti tra loro sono sempre stati buoni, ma si
sono però incrinati nei mesi precedenti ai fatti oggetto di dibattimento e ciò a
causa di un “affare” concluso fra i due e avente per oggetto un piccolo
trattore di marca __________. Questo veicolo era stato venduto (o ceduto) per
fr. 4'000.-- qualche mese prima dei fatti dall’accusato alla parte civile; i
dettagli di questa compravendita non sono mai stati esattamente chiariti. Ciò
che e certo è che quella transazione non è andata a buon fine e che ad un certo
punto ACCU 1 ha preteso la restituzione del mezzo, che era comunque sempre
rimasto intestato a sua moglie __________. L’accusato ha tentato più volte di
mettersi in contatto con il CIVI 1 telefonandogli, cercandolo a casa sua e
negli esercizi pubblici della zona, senza però mai trovarlo. Anche il 7 marzo
2006 l’accusato si è recato a __________ per cercare il CIVI 1 a casa sua, ma,
non trovandolo ha unicamente conferito con la madre CIVI 2, mentre il giorno
seguente, l’8 marzo 2006, è finalmente avvenuto l’incontro tra i due.
2. Al dibattimento ACCU 1 ha spiegato
di essere stato praticamente obbligato a recarsi personalmente al domicilio di CIVI
1, poiché, come esposto al consid. 1, nonostante assidui tentativi di ricerca,
la parte civile si sarebbe sempre negata. Al proposito quest’ultima si è
giustificata adducendo che in quel periodo era ammalato e stava seguendo una
cura ospedaliera: questa situazione gli impediva di rispondere prontamente ad
ogni sollecito dell’accusato. Come detto il 7 marzo ACCU 1 si è quindi recato
direttamente a casa del CIVI 1. Giunto sul luogo ha visto la madre di CIVI 1, CIVI
2, che si trovava sul piazzale antistante la propria abitazione, davanti al
cancello che delimita la sua proprietà; la donna l’ha poi informato che il
figlio non era in casa.
Il mattino dell’8 marzo 2006 CIVI
1 ha contattato l’accusato per telefono, chiedendogli di presentarsi alle ore13:00
del medesimo giorno a casa sua, portando con sé i soldi (fr. 2'000.--) da
restituire (fr. 2'000.-- erano già stati versati dall’accusato sul CCP della
parte civile). Detto, fatto: all’ora indicata ACCU 1 si è puntualmente recato a
__________ accompagnato dalla moglie, in modo che lui potesse riprendersi l’__________r,
mentre la consorte avrebbe riportato la loro vettura al domicilio.
Giunto al cancello della
proprietà di CIVI 2, anziché CIVI 1, dall’abitazione è però uscito tale __________,
un amico della parte civile con cui l’accusato non ha voluto discutere,
ritenuto che non lo conosceva e non voleva consegnare il denaro ad una persona
a lui non nota. __________ è quindi rientrato nell’abitazione e 10-15 minuti
dopo all’esterno si è presentato CIVI 1.
A questo punto è sorta una
vivace discussione sullo spazio antistante il cancello della casa della madre,
proseguita in seguito dall’altro lato della strada, dove era posteggiato il
trattorino, e al termine della quale l’accusato ha recuperato il suo mezzo
meccanico e si è allontanato dai luoghi unitamente alla moglie.
3. Secondo il decreto d’accusa il
7 e l’8 marzo 2006 l’accusato non si sarebbe limitato a discutere con le parti
civili, ma avrebbe commesso contro di loro vie di fatto, occasionando i
pregiudizi indicati nei certificati medici agli atti. Più precisamente il 7
marzo CIVI 2 sarebbe caduta a terra a causa del cancello della sua abitazione,
spintole addosso dall’accusato; il giorno successivo a CIVI 1 sarebbe invece
stato scaraventato addosso un altro cancello. L’accusato gli avrebbe per di più
impedito di allontanarsi dai luoghi posizionando il proprio veicolo davanti al
suo.
Per l’art. 126 cpv. 1 CP, è
punibile chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un
danno al corpo o alla salute. Secondo la giurisprudenza costituisce vie di
fatto ogni comportamento aggressivo che è suscettibile di ledere l'integrità
fisica senza arrecare danni alla salute ed eccede quanto è socialmente e
generalmente ammesso o tollerato dall'uso (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002,
n. 2 e 4 ad art. 126 CP, con rimandi). Spintoni o
strattoni di lieve entità sono di regola trascurabili; in determinate
circostanze possono però assumere rilievo penale, specialmente ove connotino
una violazione di doveri professionali o di sorveglianza (BSK-Roth, n. 3 ad art. 126 CP).
Il
prevenuto ha sempre contestato di avere commesso i reati appena indicati, sia
nei confronti di CIVI 2 sia nei confronti di CIVI 1; al dibattimento ha
ribadito quanto già precisato alla Polizia, asserendo che chi ha affermato il
contrario ha commesso una falsa testimonianza.
Per
decidere nella presente fattispecie occorre quindi stabilire se tutti gli
elementi oggettivi e soggettivi di cui all’art. 126 CP nei confronti di CIVI 2
e CIVI 1 siano comprovati.
4. Al
proposito va subito precisato che quanto avvenne nei giorni 7 e 8 marzo 2006
indicati nel decreto d’accusa non è mai stato esattamente chiarito. Come sopra
accennato, fatta eccezione per il fatto che fra le parti è intercorsa una
discussione che era senz’altro animata, le ulteriori risultanze istruttorie non
possono essere qualificate come chiare e univoche.
Per cui, prima di entrare nei dettagli dell’istruttoria, è doveroso
ricordare il principio in dubio pro reo, che consacra la presunzione di
innocenza garantita dalla Costituzione federale, dai trattati internazionali e
ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice penale di rito. Secondo il
nostro ordinamento, in materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come
in materia di apprezzamento delle prove, non può essere disatteso tale
principio fondamentale, secondo il quale un eventuale dubbio deve andare a
favore dell'accusato. Infatti, essendo l'accusato presunto innocente, egli non
può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene
refragrata. In altre parole, se non si riesce a stabilire la commissione
dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi
convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo invece
decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di
non colpevolezza (Piquerez,
Manuel de procédure pénale Suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86). Riguardo
all’apprezzamento delle prove, il principio citato comporta che il giudice
penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più
sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del
materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la
fattispecie (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV
88 cons. 2a).
5. Stanti
le ripetute contraddizioni emerse durante l’istruttoria non si può in questa
sede ignorare il principio appena descritto, e ciò per i seguenti motivi.
5.1 Per
quanto attiene ai fatti del 7 marzo 2006 in cui è stata coinvolta CIVI 2 agli
atti non vi è la prova certa che la vittima sia stata scaraventata a terra a
seguito di un agire volontario dell’accusato. Nella descrizione dei fatti di
causa illustrata al dibattimento, questa parte civile, che è una persona in età
avanzata, non è apparsa particolarmente convincente e, ciò che conta per questa
sentenza, non è stata in grado di descrivere con la dovuta precisione gli
accadimenti di quel giorno, né di giustificare il motivo esatto per cui è
caduta a terra. In corso d’istruttoria essa si è più volte contraddetta sui
dettagli della vicenda, sul giorno, sull’ora dei fatti e sul tempo cui è
rimasta a terra sdraiata sul pavimento dopo la caduta.
Al
dibattimento CIVI 2 ha spiegato che il ACCU 1 “ha aperto il cancello
sbattendolo/spingendolo e così facendo io sono caduta”, ma poco dopo,
nonostante a suo modo di vedere l’accusato l’avrebbe volutamente scaraventata a
terra, non è stata in grado di riferire “se l’accusato ha visto” questo fatto.
Nei verbali di Polizia aveva per di più aggiunto (senza precisarlo al
dibattimento) che, dopo essere caduta, il ACCU 1 era “scappato”
(verb. int. 21.6.2006). Al dr. __________ ha detto di essere rimasta a terra
per 15 minuti, dopodiché è intervenuto __________, che avrebbe sentito le sue
grida, e insieme avrebbero poi telefonato al figlio CIVI 1.
Le
circostanze di cui sopra sono state però confermate solo parzialmente dalle ulteriori
risultanze istruttorie. Infatti __________, che si trovava in posizione
abbastanza ravvicinata al luogo dei fatti, “a poco più di 20 metri”, ha detto di avere solo “sentito
delle grida” e che la vittima “era a terra”, senza però sapere “perché
fosse caduta”. Il teste ha visto l’accusato (non stava quindi fuggendo), che
stava “cercando il CIVI 1”; non trovandolo se ne è poi andato. CIVI 2
non è rimasta a terra 15 minuti, ma è stata subito soccorsa ed accompagnata in
casa. La situazione non era così drammatica, tant’è che “non aveva riportato
ferite gravi” e che, addirittura, “non voleva andare all’ospedale” (verb.
Int. 6.4.2007). Per di più, una volta entrati in casa (verb. int. 21.2.2008),
non è affatto stato “chiamato il CIVI 1”, il quale, così come riferito
da lui stesso, è stato interpellato solo 4 ore dopo i fatti (alle 17:00) e
senza che la madre facesse al telefono alcun riferimento al motivo della
chiamata. __________ si è a quel momento “nuovamente portato nella vigna”
(verb. int 6.4.07), ciò che esclude categoricamente che sia rimasto fino a
tardo pomeriggio in compagnia della vittima per telefonare al figlio. Ma questa
non è l’unica lacuna riscontrata nelle tesi esposte dalla parte civile; infatti
agli atti di causa non vi è nemmeno traccia della visita medica effettuata presso
un non meglio definito “dottore di __________”, a cui si sarebbe rivolta
la sera del 7 marzo, così come dichiarato da CIVI 2 al dibattimento. L’unico
certificato medico presente nel fascicolo processuale è quello riferito ad una
visita avvenuta tre giorni dopo i fatti, che fa riferimento però solo a dei “dolori”
al gomito sinistro.
Dette
circostanze fanno sorgere seri dubbi sull’affidabilità della memoria della
vittima oltre che sull’attendibilità del suo racconto: infatti, se fosse
veramente rovinata a terra a causa di un colpo infertole dall’accusato, lo
avrebbe potuto raccontare senza incorrere in tutte quelle contraddizioni sugli
orari (inizialmente affermava che il litigio era avvenuto verso sera) e sulle
modalità d’esecuzione, ritenuto che i fatti si sono svolti davanti a lei. Per di
più appare anomalo che la vittima abbia interpellato suo figlio ben 4 ore dopo,
senza informarlo dell’accaduto e chiedendogli semplicemente di rientrare al
domicilio. Non solo. Anche la reazione avuta da CIVI 1 il giorno seguente non
permette di giungere ad una diversa convinzione. In effetti, nonostante il ACCU
1 fosse accusato di avere maltrattato CIVI 2, il figlio di quest’ultima lo ha candidamente
convocato il giorno seguente nel medesimo luogo, senza peraltro fare nessun
riferimento ai fatti riferiti a sua madre. Per di più queste cose le parti
civili non le ha nemmeno raccontate alle persone che si trovavano a casa loro
il giorno seguente, tant’è che nessuno dei presenti l’8 marzo fa accenno ai
fatti del giorno precedente.
Per
finire va osservato che nemmeno dal punto di vista del “risultato” l’infrazione
può essere considerata adempiuta, ritenuto che, come sopra accennato, agli atti
manca il certificato del medico di __________ (v. verbale del dibattimento) e quello
del dr. __________ non è tale da permette di ascrivere una responsabilità a
chicchessia.
Per
cui, tutto ben ponderato si deve forzatamente concludere che sulla dinamica dei
fatti sorgono troppi dubbi, a tal punto i da dover propendere per la versione
più favorevole all’accusato, vale a dire quella da lui fornita e secondo la
quale non avrebbe in alcun modo colpito CIVI 2.
L’accusa
proposta al punto 2.1 del decreto non può dunque essere mantenuta.
5.2 Anche
per quanto riguarda i fatti dell’8 marzo le rilevanze istruttorie non
possono essere ritenute sufficienti per fondare il capo d’accusa al punto 2.2 e
ciò soprattutto alla luce delle dichiarazioni di __________, raccolte per la
prima e unica volta al dibattimento. Certo, in quanto moglie dell’accusato,
questa prova non può essere definita assolutamente inconfutabile, tuttavia non
può nemmeno essere ignorata siccome questa persona ha assistito integralmente
agli accadimenti dell’8 marzo 2006, e più precisamente: alla telefonata di CIVI
1 avvenuta di buon mattino alla quale ha risposto proprio lei, all’incontro avvenuto
alle 13:00 fra suo marito e __________ e, per finire, alla discussione avuta a
partire dalle 13:15 con la parte civile.
In aula questa testimone è
apparsa assolutamente credibile e ha precisato di non avere mai perso di vista
le parti, osservando da vicino tutte le loro azioni: al proposito ha fermamente
dichiarato che di collutazioni non ve sono assolutamente mai state: “nessuno
ha messo le mani addosso a nessuno”. Come detto però, questa testimone,
seppure abbia deposto sotto giuramento, stante il legame di parentela e un
ipotetico “interesse” alla lite, non potrebbe da sola scagionare l’accusato. Per
procedere nella direzione opposta occorrerebbe però far capo ad ulteriori
emergenze istruttorie, le quali si sono però dimostrate tutt’altro che
inconfutabili.
Il verbale di audizione di __________
non permette infatti di dipanare le incertezze in merito al reale svolgimento
dei fatti. E ciò non solo per dei motivi formali (si tratta di una persona amica
delle parti civili), ma anche per delle ragioni sostanziali. Quest’uomo
infatti, contrariamente alla moglie dell’accusato, non si trovava vicino al
luogo della contestazione, ma nel punto indicato con la lettera C sul doc. 2 e ha
abbandonato i luoghi prima della fine della discussione siccome non voleva “assolutamente
avere a che fare con i due” (verb. int. 26.6.2006). Per di più le sue
dichiarazioni fatte alla Polizia il 26.6.2006 non collimano con quelle di CIVI
1. Quest’ultimo al dibattimento ha infatti dichiarato di avere interpellato il __________
siccome era convinto che “sarebbe finita male e che ci saremmo messi le mani
addosso”, il teste ha invece affermato che si trovava “lì per caso”.
Non solo. La versione dei fatti fornita da __________ in relazione alla
collutazione che sarebbe avvenuta tra l’accusato e CIVI 1 si scosta pure da
quella resa da CIVI 2, in quanto il primo ha asserito di avere visto uno
strattonamento da tergo, mentre invece la seconda ha dichiarato che la spinta è
stata effettuata “mettendogli le mani sul petto”. Questo teste non ha
d’altronde nemmeno confermato ulteriori dettagli indicati dalla vittima e non
di certo impercettibili, come il fatto che il __________ avrebbe lanciato dei
ceppi di legno prima di passare alle mani.
Poco importa comunque, ritenuto
che nemmeno la vittima è stata in grado d’indicare con precisione come sia
avvenuta l’aggressione: in Polizia ha dichiarato di essere stata presa “alle
spalle”, mentre nell’atto di querela ha detto di essere stata presa “per
la camicia”.
Per finire va osservato che
anche dal profilo del “risultato” l’istruttoria è stata tutt’altro che
convincente: i certificati medici agli atti (del. dr. __________ e del dr. __________)
non possono certamente essere considerati sufficienti per comprovare la
conseguenza dell’infrazione di cui all’art. 126 CP, ritenuto che gli stessi si
limitano ad indicare dei relata refero, e medicalmente indicano solo
delle “contrazioni muscolari” e “zone emorragiche” lungo una (già
esistente) cicatrice operatoria, senza che si possa di conseguenza dedurre un
legame di causalità con gli eventi illustrati nel decreto d’accusa.
6. In
considerazione delle versioni antitetiche rese dai testimoni, per procedere ad
una condanna dell’accusato occorrerebbe fondarsi unicamente sulle versioni
fornite dalle parti civili, le quali però soprattutto alla luce dell’esposizione
dei fatti data da __________, del tutto contrastante, non possono essere
ritenute sufficienti per convalidare il decreto d’accusa. Del resto le parole
delle vittime (peraltro non sempre credibili e in parte in contraddizione) non
trovano sufficiente riscontro in nessun altro dato oggettivo e concludente
assunto agli atti e non possono quindi essere prese in considerazione. Al
proposito la dottrina afferma che “l’ipotesi accusatoria dev’essere
confermata da una pluralità di prove o dati probatori… necessità di acquisire
non un dato probatorio, ma un sistema coerente di dati in forza del quale tutti
Fatti
i fatti noti ed altri fatti addizionali originariamente ignoti siano deducibili
dall’ipotesi provata... occorre anche che essa [cioè l’ipotesi accusatoria] non
sia contraddetta da nessuno dei dati virtualmente disponibili” (Ferrajoli, Diritto e ragione, Bari
1989/2004, pp. 129-130).
Non
solo. Nel caso specifico alla conferma dell’adempimento degli estremi oggettivi
del reato di vie di fatto si frappongono pure le ferme contestazioni del
prevenuto, l’assenza di un qualsipiaccia ulteriore indizio a conferma
dell’azione perpetrata dall’imputato (nessun altra persona ha visto e riferito dello
“scaraventare”), e la mancanza di un certificato medico preciso (privo
di relata refero), una fotografia o una testimonianza oculare
sufficientemente attendibile a suffragio di eventuali conseguenze patite dalla
vittima a seguito delle spinte asseritamente inferte alle parti civili. Conseguenze,
quelle ipotizzabili ai danni di CIVI 2, che in ultima analisi essa non ha
neanche allegato o lamentato in modo puntuale in sede di interrogatorio di Polizia.
In
considerazione di queste carenze espositive e probatorie e ritenuto che non si
può partire dal presupposto che l’accusato (incensurato) abbia inferto un colpo
di cancello ad una persona anziana, sfugge a questa Autorità giudiziaria la
possibilità considerare con valore probatorio pieno le versioni delle parti
civili, con riferimento sia alla descrizione della condotta addossata
all’accusato, sia all’intensità del pregiudizio sofferto dalla vittima.
Al
dibattimento l’accusato è apparso provato per i fatti addebitatigli e convincente
nella descrizione della sua versione, contrariamente alle parti civili, che
sono incorse nelle contraddizioni di cui si è detto sopra.
7. Qui giunti si
tratta ora di valutare se sono adempiuti i presupposti di cui al reato indicato
al punto 1 del decreto d’accusa (art. 181 CP). Secondo questa disposizione è
punito per coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro
una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la
costringe a fare, omettere o tollerare un atto - presuppone, tra l'altro, che
il danno sia grave, ossia atto ad imporre alla vittima decisioni che
normalmente non avrebbe adottato (decisione TF 6S.343/2003 del 16.1.2004; BSK
StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 25 ss. ad art. 181 CP; J.
REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 366
s.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna
2003, § 5 n. 9; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna
2002, n. 10 ss. ad art. 181 CP).
Per commettere questo reato la
minaccia incussa deve essere grave e la sua intensità deve essere valutata
secondo criteri oggettivi e non secondo la reazione che ha avuto il
destinatario specifico (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 31 ad art.
181 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 366; G. STRATEN-WERTH
/ G. JENNY, op. cit., § 5 n. 9; B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 181 CP; S.
TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997,
n. 5 ad art. 181 CP). I presupposti oggettivi del
reato consistono nell’uso di un mezzo coercitivo (violenza o minaccia o
intralcio della libertà d’agire), nel carattere illecito della coazione, nel
comportamento della vittima indotto dalla coazione e nel nesso di causalità fra
la coazione e il comportamento della vittima (Corboz,
Les infractions en droit suisse, I, Berna 1002, nn. 2-36, pagg. 650-657).
La definizione di
“violenza” è fonte di discussione in dottrina e giurisprudenza (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, pag. 110; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Schweizerisches
Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco 2003, n. 18 ad art. 181 CP, pag.
908). Unanimità vi è comunque sul fatto che tipo e intensità della violenza
vadano determinati in base a criteri relativi alla fattispecie (per tutti DTF
101 IV 44); essa non deve necessariamente essere di misura tale da rendere la
vittima incapace a resistere (Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 181 CP, pag.
678; DTF 101 IV 69), ma è sufficiente che sia atta a far compiere o tollerare
un atto dalla vittima contro la di lei volontà (DTF 101 IV 44). In altre parole
non è richiesta la vis absoluta, è sufficiente la vis compulsiva,
cioè una forza che conduce la contraria volontà della vittima nella direzione
voluta dall’autore, con lo scopo di fare in modo che la prima faccia, ometta o
tolleri qualcosa che non avrebbe fatto, omesso o tollerato di propria sponte e
se non vi fosse stata costretta (Delnon/Rüdy,
op. cit., n. 22 ad art. 181 CP, pag. 909; Trechsel,
op. cit., n. 2 ad art. 181 CP, pag. 678).
Per
costante giurisprudenza vi è illiceità nella coazione allorquando il mezzo o lo
Considerandi
scopo è contrario al diritto o quando il mezzo è sproporzionato rispetto allo
scopo perseguito o ancora quando per raggiungere uno scopo legittimo viene
utilizzato un mezzo coercitivo in sé conforme al diritto, ma che costituisce,
per le circostanze, un mezzo di pressione abusiva o contraria ai buoni costumi
(DTF 106 IV 125 cons. 3a). Il mezzo illecito deve condurre il destinatario ad
adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse avuto la propria
libertà di decisione (DTF 120 IV 19).
La coazione
è per finire un’infrazione di risultato, così che perché sia consumata è
necessario che la vittima cominci ad adottare il comportamento voluto
dall’autore (Corboz, op. cit., n.
34.
ad art. 181 CP, pag. 657; Stratenwerth/Jenny,
op. cit., pag. 110; Trechsel, op.
cit., n. 9 ad art. 181 CP, pag. 680; Rehberg/Schmid,
Strafrecht III, 7. ed., Zurigo 1997, pag. 347).
Dal profilo soggettivo è
richiesto il dolo; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., nn. 37 seg., pagg. 657 seg.; Trechsel, op.
cit., n. 14 ad art. 181 CP, pag. 682; DTF 120 IV 22).
8.
Affinché sia realizzato
il reato descritto al punto 7 occorre dunque che il suo autore abbia messo in
atto eventi gravi e abbia provocato delle importanti limitazioni della libertà
altrui. Stando alla tesi dell’accusa, nel caso che ci occupa, detto reato si
sarebbe consumato quando l’accusato, posizionando il suo veicolo (__________)
dietro a quello della parte civile, avrebbe intralciato la sua libertà di agire
impedendogli d’allontanarsi e costringendolo in tal modo a restare presso il
suo domicilio.
Ciò che però è rimasto
ben lungi dall’essere comprovato. Agli atti di causa difetta la prova
dell’intensità dell’agire da parte dell’accusato, il quale, stando alle prove
raccolte, non merita di certo la qualifica di una sufficiente gravità al punto
da ossequiare quanto richiesto dall’art. 181 CP. Inoltre non è stato nemmeno
comprovata l’esatta posizione del veicolo dell’accusato durante l’intera discussione
con la parte civile: il __________ in questione, stando a quanto riportato
dalla moglie dell’accusato, dal punto indicato con “1” nella planimetria doc. 2, sarebbe stato ad un certo punto spostato al punto indicato con “2” quando il ACCU 1 e il CIVI 1 stavano ancora discutendo, liberando la parte civile da
qualsiasi impedimento fisico.
L’8 marzo 2006 ACCU 1 si
era inoltre recato al domicilio di CIVI 1 non di certo con l’intento d’impedirgli
d’allontanarsi, ma poiché espressamente invitato e con il preciso obiettivo di
riprendere possesso del trattorino. Ed è esattamente quanto l’accusato ha
fatto, presentandosi puntualmente alle 13:00 e facendosi accompagnare dalla
moglie, in modo che quest’ultima potesse guidare l’autoveicolo con il quale avevano
raggiunto __________. L’auto dell’accusato era stata per di più posizionata
nell’ubicazione più naturale possibile, ritenuto che il CIVI 1 abita lungo una
strada ad una corsia e senza posteggi pubblici e considerato poi che era in
quel luogo (davanti al cancello) che l’accusato doveva presentarsi per
incontrarlo.
In definitiva l’accusato
va quindi prosciolto anche dal reato di coazione.
Visti gli artt. 126 cpv. 1, 181 CP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di coazione e
ripetute vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3013/2008
del 25 agosto 2008.
Carica le tasse e le spese del procedimento
allo Stato e la tassa di giustizia di fr. 400.- relativa alla motivazione
scritta della presente sentenza alle parti civili in solido.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 90.-- testi
fr. 240.-- totale
a carico delle parti civili in
solido
fr. 400.-- motivazione
scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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