10.2008.358
Guidare ripetutamente veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre
29 gennaio 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.358
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, PRPEN
Titolo:
Guidare ripetutamente veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.358
DA
3104/2008
Bellinzona
29
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca,
per aver ripetutamente
condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20 aprile 2006 per un
periodo indeterminato, e meglio:
1.1. il 18
ottobre 2006 a __________, l’Opel Frontera targata __________;
1.2. il 25
maggio 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;
1.3. il 3
luglio 2007 ad __________, l’Opel Frontera targata __________;
1.4. il 7
agosto 2007 a __________, l’Opel Corsa targata __________;
1.5. il 1 e
il 2 agosto 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;
1.6. il 19
novembre 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25 agosto
2008 n. 3104/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 13’500.--, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90
giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con un pena
detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
il suo assistito venga prosciolto da tutte le accuse ad eccezione di quelle per
Fatti
i fatti di cui ai punti n. 1.3. ed 1.6., ammessi. In effetti i restanti punti
dell’accusa non sono sufficientemente sostanziati. Evidenzia inoltre come la
situazione economica dell’imputato sia molto peggiore di quella presa in
considerazione dall’accusa, per cui le aliquote, oltre a dover essere ridotte
massicciamente come numero, devono essere sensibilmente abbassate nel loro
ammontare. Postula infine la sospensione condizionale della pena, ritenuto che
la prognosi è sicuramente favorevole, come attestato dalla documentazione
prodotta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
Considerandi
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
ripetuta guida nonostante
la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per aver ripetutamente
condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente autorità amministrativa in data 20 aprile 2006 per un
periodo indeterminato, e meglio:
1.1
il 18
ottobre 2006 a __________, l’Opel Frontera targata __________, invadendo
parzialmente la pubblica via spostando il veicolo sul piazzale privato davanti
alla sua officina;
1.2
il 3
luglio 2007 ad __________, l’Opel Frontera targata __________
1.3
il 1
agosto 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;
1.4
il 19
novembre 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;
condanna ACCU 1i
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
5’400.-- (cinquemilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione della
pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente
a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.-- (sessanta), è sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS);
1.2
la pena pecuniaria
di fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 45 (quarantacinque)
aliquote da fr. 60.-- (sessanta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di
45.
(quarantacinque) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad
un giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2700.00 pena
pecuniaria
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 3400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster