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Decisione

10.2008.359

Soggiornare illegalmente in Svizzera privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri

19 novembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

350.- (trecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 70.-

(settanta).

L'esecuzione della pene viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-

(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 9 settembre 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 19 novembre 2008,

al quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

prospettata all’accusata la violazione dell’art.

120.

cpv. 1 lett. a LStr;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di infrazione, subordinatamente contravvenzione, alla LF sugli stranieri per i

fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 115 cpv. 1 lett. b,

120.

cpv. 1 lett. a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stranieri per non essersi, per negligenza, dopo

essere entrata in Svizzera il __________, notificata all’autorità competente

per il luogo di residenza prima della scadenza del soggiorno esente da

permesso.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.-

(cento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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