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Decisione

10.2008.36

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.15 - max. 1.58 gr/oo)

22 luglio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

26 ottobre 2007;

reato previsto dall'art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 28 gennaio

2008 n. 347/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 5’400.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art.

42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’200.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2008 dell’accusato;

indetto il dibattimento 22 luglio 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 aprile

2008, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 347/2008 del 28 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

5'400.-- (cinquemilaquattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 1'200.--

(milleduecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 370.00 spese

giudiziarie

fr. 1870.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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