10.2008.36
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.15 - max. 1.58 gr/oo)
22 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.36
Data decisione, Autorità:
22.07.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.15 - max. 1.58 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.36
DA
347/2008
Bellinzona
22
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.15 - max. 1.58 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
2004 per analogo reato (alcolemia: 1.46 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
26 ottobre 2007;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 28 gennaio
2008 n. 347/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 5’400.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art.
42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’200.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2008 dell’accusato;
indetto il dibattimento 22 luglio 2008,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 aprile
2008, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 347/2008 del 28 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
5'400.-- (cinquemilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 370.00 spese
giudiziarie
fr. 1870.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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