10.2008.360
Ripetuta diffamazione e ingiuria mediante e-mail e scritti nel guestbook di un sito internet
3 marzo 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.360
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2009.19, 23.11.2009
Titolo:
Ripetuta diffamazione e ingiuria mediante e-mail e scritti nel guestbook di un sito internet
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
art. 173 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2008.360
DA
2948/2008
Bellinzona
3
marzo 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di 1. diffamazione ripetuta,
per avere, a __________
nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul
guestbook dello __________ e con scritti inviati via e-mail dall’indirizzo __________,
ripetutamente reso sospette delle persone di condotta disonorevole o di altri
fatti che possano nuocere alla di loro reputazione e meglio,
1.1. il 15
marzo 2006 fattosi passare per LESA 2 lasciando il messaggio “Vendo le mie
secrezioni vaginali a 2.-- fr./decilitro. Contattatemi.”;
1.2. il 15
marzo 2006 fattosi passare per LESA 3 e per LESA 2 lasciando il seguente
messaggio “Almeno io non sono perseguitato dalla Polizia Municipale di __________
per pedofilia (come il __________ e la __________) …”;
1.3. il 26
marzo 2006 lasciando il messaggio “LESA 2: ti ricordi quando ti scopavi il __________
qualche anno fa … nei cameroni dopo il refettorio e te lo sei scopata nel
Schlafsack davanti a tutti i ragazzi presenti …”;
1.4. il 19
agosto 2006 fattosi passare per __________, soprannome di LESA 3, lasciando i
seguenti messaggi “però mi piace, lo ammetto, squartare col mio cazzo i giovani
soci del club”, “il __________ frocio deciso, col suo culo si vende preciso”;
1.5. il 9
gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “Vi rendo noto il fatto che il __________
è un pederasta pedofilo che ama il pediluvio in un pedalò col __________”;
1.6. il 24
gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “__________, perkè nn racconti a
tutti che sei un pedofilo del cazzo assetato di ani verginbi?”;
1.7. il 21
ottobre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “Ascolta, vuoi che tutti
sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________ perché ti hanno preso a
frugare nelle carte del __________??????”;
1.8. il 2
novembre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “Oh … vuoi che ti
sputtano????? sai che io so che al __________ ti hanno sbattuto fuori perchè
hai frugato nelle carte del __________ __________???”;
1.9. il 30
novembre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “… hai fatto fallire la __________”;
2. ingiuria ripetuta,
per avere, a __________
nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul
guestbook dello __________ e con scritti inviati via e-mail dall’indirizzo __________,
ripetutamente offeso l’onore di persone e, meglio,
2.1. il 26
marzo 2006 offeso l’onore di LESA 3 tacciandolo di “bastardo di merda”;
2.2. il 26
marzo 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola, due volte, di “troia”;
2.3. il 13
aprile 2006 offeso l’onore di tacciandolo di “minchione, coglione”;
2.4. il 13
aprile 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia” “scrofa”;
2.5. il 19
agosto 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troietta”;
2.6. il 02
novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “stronzo”;
2.7. il 30
novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciando di “bastardo”;
2.8. il 2
gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia”;
2.9. il 22
gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troiona”;
2.10.il 27
gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia puttanella”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 173 e
177 CPS, richiamati gli art. 42 e 49 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto
2008 n. 2948/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta)
(art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.--
(ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1 è rinviata con competente foro.
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 marzo 2009, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte
civile con la sua patrocinatrice, e la Sostituto Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte civile;
sentita la Sostituto Procuratore
Pubblico, la quale osserva in primo luogo come le querele siano tempestive.
Ella rileva dipoi i numerosi, convergenti e concludenti indizi che assurgono a
prova della colpevolezza dell’accusato per tutti reati addebitatigli. In
conclusione chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, ritenendo la
pena proposta commisurata alla gravità dei numerosi messaggi inviati;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale, ritenendo adempiti per le medesime ragioni esposte dal
Magistrato inquirente i presupposti oggettivi e soggettivi di entrambi i reati
ascritti all’accusato, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per
quanto concerne il suo assistito, postulando altresì la condanna dell’accusato
al pagamento delle spese vive dell’odierno processo e di fr. 100.-- a titolo di
torto morale;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo cliente, in virtù del principio in dubio pro reo, da
entrambi i reati imputatigli, essendovi solo degli indizi, ma nessuna prova
certa che sia stato effettivamente lui a commetterli;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di:
1.1. Ripetuta diffamazione,
1.2. Ripetuta
ingiuria,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in
data odierna?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, nato il 24 marzo 1985 a __________ (__________), attinente di __________, frequenta attualmente la facoltà di scienze
politiche presso l’Università di __________.
Egli è stato membro attivo dello
__________, con sede a __________, così come della __________ __________ di __________
fino al 2005, anno in cui si è trasferito nel capoluogo __________ per gli
studi superiori.
Le parti civili LESA 1, LESA 2
e LESA 3 sono rispettivamente presidente, segretaria e membro del comitato dello
__________.
Il signor CIVI
1 era al momento dei fatti presidente della società sportiva __________, nonché
docente di matematica presso la scuola media di __________. In precedenza, dal
1972 al 2001, aveva insegnato presso l’istituto __________ di __________.
L’ associazione sportiva “__________”
è titolare del sito internet __________, sul quale si possono trovare le più
disparate informazioni concernenti la società e le sue attività. Tra i vari
servizi offerti vi è pure quello di un cosiddetto guestbook che permette ai
vari soci ed amici di comunicare tra loro e di lasciare dei messaggi che
risultano poi visibili a chiunque si collega al sito.
Considerandi
2.
Nel periodo marzo 2006-marzo
2007.
sono apparsi sul guestbook dello __________ vari messaggi dal chiaro tenore
diffamatorio ed ingiurioso inviati da uno sconosciuto celatosi dietro vari
pseudonimi. In questi scritti l’autore si è scagliato a più riprese contro le
parti civili in maniera inqualificabile, facendo ricorso ad una terminologia
scurrile e triviale.
In data 28/30 marzo 2006, visto
il perdurare dei messaggi e l’impossibilità di bloccarli altrimenti, esasperati
dalla situazione, i dirigenti dello __________ hanno deciso di incaricare il
presidente sporgere denuncia penale nei confronti di ignoti.
L’inchiesta che ne ha fatto
seguito ha consentito di risalire ai computer dai quali sono partiti i messaggi
ed ha indotto gli inquirenti ad identificare nell’imputato il probabile autore
dei reati.
Nel mese di luglio le parti lese
da questi scritti, consigliate dagli agenti di polizia, hanno deciso di
sporgere querela nei confronti di ignoti a titolo personale - con scritti
datati 11, 18 e 20 luglio 2007 - in modo da sanare eventuali lacune formali e
per coprire nel contempo anche gli atti lesivi del loro onore commessi dopo la
prima denuncia.
3.
In data 21 ottobre 2006 CIVI 1 ha dal canto suo ricevuto sul suo indirizzo di posta elettronica __________ un e-mail proveniente
da un mittente sconosciuto - identificatosi come “__________” ed avente quale
indirizzo __________ - dal seguente tenore: “Ascolta, vuoi che tutti
sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________ perché ti hanno preso a
frugare nelle carte del __________??????”. Questo messaggio è poi stato
seguito da altri due inviati dallo stesso mittente, uno il 2 novembre 2006 che
recitava: “Oh stronzo, vuoi che ti sputtano????? Sai che io so che al __________
ti hanno sbattuto fuori perché hai frugato nelle carte del __________ __________??”
ed uno l’8 novembre 2006 con il seguente contenuto:” Ti caghi sotto
che racconto a tutti il vero motivo per cui __________ ti licenziò?”.
Sentitosi ferito nel proprio onore egli ha deciso di sporgere querela penale,
cosa avvenuta con scritto del 30 novembre 2006.
Il 4 dicembre 2006 la parte
civile ha poi inviato al Ministero pubblico una nuova lettera con cui ha
chiesto di estendere la denuncia pure ad un e-mail ricevuto il 30 novembre
2006.
il cui “oggetto” era stato indicato dall’autore come “ti caghi addosso,
eh, bastardo….hai fatto fallire la __________” ed il cui contenuto era:”ti
caghi addosso eh”.
4.
Come accennato, l’inchiesta
svolta dalla magistratura ha permesso di risalire ai numeri IP ed all’identità
della persona all’origine delle ingiurie e delle diffamazioni nei confronti
delle parti civili.
Ritenendo sufficientemente
provata la colpevolezza dell’imputato, nonostante questi si sia sempre
dichiarato estraneo ai fatti, la Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha deciso, in data 18 agosto 2008, di emanare un decreto d’accusa con il quale ha proposto la condanna
del signor ACCU 1 per i reati di ripetuta diffamazione e di ripetuta ingiuria.
Con missiva datata 18 agosto
2008.
ma inviata il 1. settembre seguente, il prevenuto ha formulato tempestiva
opposizione. Di qui la presente procedura.
5.
Prima di addentrarsi nella
valutazione giuridica della fattispecie, appare indispensabile accertare se
sussistono sufficienti prove o indizi a carico del prevenuto. In modo
particolare occorre appurare se egli possa essere legittimamente ritenuto
l’autore ed il diffusore del messaggio incriminato.
Facendo difetto l’ammissione
dei fatti da parte dell’accusato, il presente procedimento può senza ombra di
dubbio essere caratterizzato come indiziario.
In un simile processo,
l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione
logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi; se la
circostanza indiziante non è certa devono avantutto accertarla altri elementi
di prova. Mancando prove tranquillanti si può comunque fondare un giudizio di
condanna su indizi che permettono un processo di argomentazione condotto con un
metodo rigorosamente logico e preciso.
L’esistenza o l’inesistenza di
un fatto è provata quando il giudice ne sia personalmente convinto. Egli deve
essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora
dubbi ossia quando non sia in grado di escludere che nelle circostanze concrete
la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente
a quella presentata dall’accusa. Allorquando il giudice penale, che per legge
deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova
dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita. Va pure
ricordato in questo contesto che il principio “in dubio pro reo” non comporta
l’obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che egli, avuto riguardo
ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto ove egli rimanga
nell’incertezza, cioè laddove le prove assunte non sono state sufficienti a persuaderlo
dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto rilevante. Ciò si verifica a
fronte di dubbi fondati riferiti a circostanze certe e non a semplici ipotesi
di interpretazioni dei fatti divergenti.
Quando tuttavia il giudice
raggiunge, senza incorrere in arbitrio, una convinzione determinata, tale
principio dubitativo non può trovare applicazione. Occorre evitare di farsi
fuorviare dal valore effettivo dell’assioma e giungere al punto di estendere
irragionevolmente la sua applicazione sino all’estremo di vagliare tutte le
prove in maniera illogica solo per poter giungere ad una dimostrazione
favorevole all’imputato.
6.
L’inchiesta di polizia ha
permesso di accertare che i messaggi ingiuriosi contro i membri dello __________
indicati nel decreto d’accusa, e meglio quelli del 15 marzo 2006, del 26 marzo
2006, del 19 agosto 2006, del 9 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2007 sono stati inoltrati
da un computer che risponde ad un IP di proprietà della ditta __________, con
sede in __________, __________ (3 identificazioni), mentre altri sono
riconducibili a numeri IP (2 identificazioni) in uso all’Università di __________.
Quest’ultimo istituto, interrogato in merito, ha potuto stabilire che quegli IP
erano stati assegnati ad uno studente che è risultato essere proprio il signor ACCU
1.
(cfr. rapporto di polizia del 22 dicembre 2007, pag. 3, e relativi allegati).
Gli ulteriori accertamenti
hanno permesso di rintracciare anche l’IP del computer utilizzato per recapitare
i messaggi di posta elettronica al signor CIVI 1: nuovamente il reato è stato
commesso tramite la rete wireless dell’Università di __________, da un utente
che è risultato corrispondere alla persona dell’accusato.
7.
L’imputato non ha contestato
l’identificazione IP dei messaggi partiti dall’Università di __________ con il
suo computer. Egli ha però eccepito come non sia ipotizzabile l’accertamento di
un suo coinvolgimento diretto nella commissione del reato, poiché l’aver
stabilito da quale computer siano partiti i messaggi non significa ancora aver
individuato la persona che in quel momento pigiava i tasti.
Per contro ha recisamente
contestato che vi possa essere un collegamento tra lui e l’IP della ditta __________.
Il signor ACCU 1 ha sostenuto di aver lasciato più volte il suo computer incustodito in biblioteca mentre era
connesso a internet tramite la rete wireless, per allontanarsi a pranzare o per
pause e telefonate. Egli ha asserito, senza provarlo, che l’accesso
all’apparecchio non era protetto da password, poiché lo stesso e l’ID di
riferimento erano stati salvati in modo tale da non dover essere immessi ogni
volta. I siti internet delle due società, salvati tra i preferiti nel suo
computer, erano pertanto durante le sue assenze facilmente rintracciabili da
chiunque.
Il prevenuto
non è però andato oltre le parole e non ha nemmeno tentato di rendere verosimile
la possibilità che altri, oltre a lui, avessero potuto utilizzare il computer
con l’IP corrispondente.
Non è ipotizzabile, se non con
un grande sforzo di fantasia, arrivare a credere che una persona esterna, sconosciuta
al prevenuto, abbia approfittato della sua assenza per utilizzare il suo computer
incustodito e, sotto lo sguardo di altri studenti della biblioteca, abbia spedito
per decine di volte in giorni differenti dei messaggi penalmente punibili proprio
sul sito di un’associazione della quale ACCU 1 era stato socio qualche anno
prima, nonché degli e-mail ad un uomo che lo stesso ACCU 1 conosceva
personalmente e con il quale aveva avuto dei diverbi.
Inoltre, come fatto notare dalla
Sostituto Procuratore Pubblico, se qualcuno avesse voluto mettere in cattiva
luce l’imputato per qualsivoglia motivo, avrebbe usato il suo nickname e non si
sarebbe nascosto dietro pseudonimi.
Lo stesso accusato ha inoltre
ammesso durante l’interrogatorio al dibattimento di non avere la più pallida
idea di chi possa aver commesso gli atti in discussione: egli non ha visto
nessuna persona aggirarsi in maniera sospetta attorno al suo computer, non
conosce nessun ticinese abitante a __________ che abbia avuto relazioni con le
parti civili e non ha saputo formulare alcuna ipotesi su chi possa avere avuto
un motivo per inviare dei messaggi illeciti dal suo computer. Egli ha inoltre
escluso che si possa essere trattato della sua compagna-convivente di __________,
originaria del __________ e senza legami con le due società.
8.
Nonostante la tenacia con cui
l’accusato si è ostinato a negare un suo coinvolgimento nella vicenda, gli
indizi a suo carico sono talmente numerosi e convergenti da non far sorgere
alcun dubbio circa la sua colpevolezza:
·
In primo luogo dall’istruttoria è emerso che il computer di ACCU
1.
aveva la possibilità di collegarsi ad una rete senza fili tramite la
tecnologia wireless.
L’Università di __________ (__________) offre ai suoi
studenti - quindi anche al prevenuto - questo tipo di accesso ad internet,
previa introduzione di login e password.
La ditta __________ possedeva a quel tempo pure una rete
wireless. A differenza dell’Istituto accademico essa era però priva di
protezione dalle incursioni esterne, per cui chiunque si trovava nel raggio
coperto dagli apparecchi emittenti della stessa, poteva accedervi senza
particolari difficoltà, oltre che gratuitamente.
Secondo l’indagine di polizia 3 identificazioni IP sono da
ricondurre alla ditta, i cui uffici sono situati in __________, a pochissima
distanza dall’abitazione del signor ACCU 1, in __________.
·
Nessun dipendente della ditta __________ è risultato avere un
legame con il Ticino o con le due società sportive i cui membri sono stati
presi di mira.
·
Le indagini della polizia hanno portato ad individuare l’IP nel
computer dell’accusato dal quale sono partiti gli scritti ingiuriosi spediti
dall’Università di __________.
·
Analoghe inchieste telematiche hanno permesso di appurare che
un’altra parte dei messaggi è partita da un apparecchio collegato alla rete
wireless non protetta di una ditta di __________ con sede operativa proprio in
uno stabile vicino all’appartamento del signor ACCU 1, che è risultato quindi
essere posizionato all’interno del raggio di copertura della stessa.
·
L’imputato non ha mai contestato di essersi trovato, nei momenti
cruciali, nei luoghi dove era piazzato il computer portatile dal quale sono
stati inviati i messaggi.
·
Non vi è traccia alcuna di studenti o altre persone nella cerchia
dell’Università di __________, in quella del prevenuto o che abitano in
prossimità di __________ che possano aver avuto una qualche correlazione con le
parti lese o civili. Le teorie formulate in tal senso dal signor ACCU 1 si sono
rivelate semplici tentativi, senza fondamento alcuno, di deviare le attenzioni
degli inquirenti dalla sua persona.
·
ACCU 1 è stato membro sia dello __________, sia della __________,
e conosceva tutte le persone ingiuriate o diffamate. Questo collegamento delle
due fattispecie ha un peso fondamentale nel sostegno della tesi accusatoria
poiché, de facto, rende unica la posizione del prevenuto.
·
LESA 1 (cfr. suo verbale di interrogatorio 27 aprile 2006, pag.
2), ha confermato che lo stile di scrittura e gli argomenti trattati
dall’autore dei messaggi lasciano pensare che si tratti di una persona giovane
che conosce abbastanza bene l’ambiente dello sci club ed il suo passato: in
effetti in un paio di occasioni l’autore si è richiamato a fatti avvenuti
almeno una decina di anni fa, noti solo ad una stretta cerchia di persone, tra
cui proprio l’accusato.
·
Sia il sito dello __________ che quello della __________, così
come l’indirizzo e-mail del signor CIVI 1 erano noti a ACCU 1 che li aveva addirittura
inseriti tra i siti preferiti del suo laptop per poterli visitare regolarmente.
·
È inverosimile che un computer portatile venga lasciato
incustodito in biblioteca senza che vi sia un blocco automatico dell’accesso o
che per lo meno qualche collega possa tenere d’occhio lo stesso.
·
L’imputato aveva avuto degli accesi diverbi con il signor CIVI 1,
che lo avevano addirittura indotto a lasciare la __________, ed ha ammesso di
non stimarlo per nulla. Inoltre egli sapeva che questi era stato docente del __________.
·
Dopo la verbalizzazione da parte degli inquirenti dell’accusato del
9.
marzo 2007 sia i messaggi ingiuriosi e diffamatori sul guestbook dello __________,
sia gli e-mail al signor CIVI 1, sono immediatamente cessati, segno che egli ha
capito di essere stato scoperto. Non vi sono altre spiegazioni, anche perché
egli non ha mai sostenuto di aver divulgato la notizia del suo interrogatorio a
terze persone.
·
Il numero dei messaggi illeciti inviati sotto un IP riconducibile
al prevenuto è troppo elevato per poter parlare di semplice casualità.
Vi sono dunque numerosi indizi
convergenti che permettono di ritenere con sicurezza che sia stato il signor ACCU
1.
ha trasmettere i messaggi e gli e-mails indicati dal decreto d’accusa in
esame e che permettono di escludere con certezza la mano di una terza persona.
Di conseguenza non se ne può che concludere, senza timore di errore, che sia
proprio lui l’autore dei reati prospettatigli dal Sostituto Procuratore
Pubblico.
9.
Accertata la paternità dei
messaggi, la valutazione giuridica della fattispecie non crea particolari
difficoltà.
Si rende colpevole di
diffamazione, ai sensi dell’art. 173 CPS, chiunque, comunicando con un terzo,
incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti
che possano nuocere alla reputazione di lui, così come chiunque divulga una
tale insinuazione o un tale sospetto. Il colpevole è punito, a querela di
parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Alla diffamazione ed alla
calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e le calunnie commesse
mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Il bene protetto dall'art. 173
CPS è quello dell'onore personale, considerato dal punto di vista delle qualità
morali. In altri termini viene preservata la reputazione di uomo,
rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58: "L'honneur protégé en
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme."; DTF 105 IV 194 consid. 2a; DTF 92 IV 96
consid. 2). Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte
quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o
politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso
sé stesso (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002,6S.664/2001,
consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 ss.; Denis Barrelet, Droit de
la communication, n. 1006 ss.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Diritto della
comunicazione, pag. 70; Franz Ricklin, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 173, n. 6 ss.).
Il Tribunale federale ha da
tempo riconosciuto che gode di protezione pure l’onore di persone giuridiche in
quanto tali, da distinguere da quello dei loro singoli membri (Franz Ricklin,
op cit., vor art. 173, n. 30).
Trattandosi di un cosiddetto “Gefährdungsdelikt”
è sufficiente una messa in pericolo astratta del bene protetto: l'onore non
deve pertanto essere stato effettivamente compromesso. Non è d'importanza
capitale sapere se colui o coloro a cui si sono rivolti gli imputati non
abbiano creduto a quanto da loro detto o scritto, rispettivamente se ne fossero
già a conoscenza. E' sufficiente che l’asserzione, presa sul serio, sia di
natura tale da portare nocumento alla reputazione della parte lesa (DTF 103 IV
23).
Per stabilire se vi sia stata
una lesione illecita o meno il giudice deve fare capo ad un'interpretazione
oggettiva che si fonda sulle percezioni del lettore medio non prevenuto (DTF
119.
IV 44, 47; DTF 128 IV 53, 58). Le valutazioni della persona lesa non sono
pertanto determinanti (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002,
6S.664/2001, consid. 1b).
L'esame prevede un'analisi del
testo e delle componenti grafiche nel loro insieme. In effetti il Tribunale
federale ha riconosciuto che non di rado il cumulo di singoli elementi che, se
presi separatamente, appaiono di per sé insignificanti o corretti, può condurre
a creare un'immagine negativa della persona presa in considerazione (Sentenza
del Tribunale federale del 14 maggio 2002,6S.664/2001, consid. 1a; DTF
117.
IV 30).
In altre parole, ai fini
dell’accertamento della sussistenza dell’atto illecito, deve essere analizzato
sia il testo letterale, sia il complesso dell’informazione rappresentata dal
testo e da eventuali titoli o immagini.
In tema di reati contro l’onore
commessi a mezzo stampa o media ad essa parificabili, come internet, il
significato delle parole non deve essere dedotto asetticamente, ma dipende
dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui esse si inseriscono.
Nel caso in questione, tutti i
messaggi indicati nel decreto d’accusa lasciati sul guestbook dello __________
contengono delle informazioni certamente atte ad intaccare l’onore delle parti lese,
in quanto hanno ripetutamente reso sospette queste persone di condotta
disonorevole e di altri fatti che possono nuocere alla loro reputazione di
persone moralmente integre.
Trattandosi di un sito
piuttosto frequentato dagli utenti ed accessibile a chiunque, è irrefutabile
che le parti lese siano state pubblicamente messe alla berlina.
Analogo discorso vale per i
contenuti degli e-mails inviati al signor CIVI 1, con i quali è stato accusato di
aver frugato nelle carte del direttore del __________ e di aver fatto fallire
la __________. E’ infatti assiomatico che simili affermazioni sono atte a
sminuire la considerazione della gente nei confronti della vittima, che appare
come un impiccione ed una persona che ha portato alla rovina una società
sportiva con il suo comportamento.
La differenza, rispetto ai
messaggi apposti sulla bacheca dello __________, è che i contenuti di questi
e-mails non sono stati visibili che al solo destinatario, risultato essere la
vittima stessa. Non trattandosi di affermazioni rese note a terzi, questi
messaggi non possono essere ritenuti delle diffamazioni ai sensi dell’art. 173
CPS, ma sono piuttosto da considerare delle ingiurie ex art. 177 CPS.
10.
La legge offre la possibilità
all’imputato di liberarsi dall'accusa ed essere esentato da ogni pena, se
produce la prova di avere detto o divulgato cose vere, o di avere avuto seri
motivi per considerarle attendibili in buona fede, art. 173 cifra 2 CPS
(DTF 102 IV 177).
Il colpevole non è però ammesso
a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state
proferite o divulgate senza che siano giustificate nell’interesse pubblico o da
un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della
maldicenza, art. 173 cifra 3 CPS.
Nel caso in esame le
informazioni divulgate non trovano sicuramente giustificazione nell’interesse
pubblico. Vista la loro rozzezza bisogna dedurre che lo scopo del prevenuto era
unicamente quello di fare della maldicenza e creare, in maniera subdola ed
infantile, difficoltà alle parti civili.
La prova della verità, inoltre,
non è neppure stata tentata.
11.
Da un punto di vista soggettivo,
la condanna per diffamazione presuppone intenzionalità, laddove è sufficiente
il dolo eventuale (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, pag. 552, n. 48; Guido Jenny, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 18, n. 43).
Di
conseguenza, basta che l'autore abbia avuto coscienza, almeno sotto forma di
dolo eventuale, del carattere nocivo all'onore della comunicazione effettuata e
che egli abbia voluto divulgarla a terze persone. Non è per contro necessario
che egli abbia desiderato ledere la persona oggetto delle informazioni o
causare danni alla sua reputazione (DTF 119 IV 47 consid. 2; Bernard Corboz,
op. cit., pag. 552, n. 49).
L’imputato ha agito
premeditatamente, con lo scopo di denigrare lo __________ e le parti civili, in
piena coscienza di quanto stava facendo. Data la maggiore età e la sua
formazione scolastica, era (ed è) in grado di comprendere perfettamente il peso
delle sue affermazioni.
In base a tutto quanto precede,
il signor ACCU 1 deve essere pertanto ritenuto autore e colpevole di
diffamazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 18 agosto 2008
concernenti i messaggi sul guestbook dello __________.
12.
Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS, è
punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende
con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Se
l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno
sconveniente, il giudice può mandare esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se
all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il
giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).
Nella fattispecie tutti i
messaggi descritti nel decreto d’accusa, anche quelli riguardanti il signor CIVI
1, contengono delle asserzioni certamente atte a ledere l’onore delle parti
civili.
Le frasi usate nei post del
guestbook dello __________ sono farcite di volgarità talmente pesanti da
rendere superfluo un qualsiasi esame di dettaglio. E’ indubbio che dare della
donna di facili costumi, del pedofilo, dell’omosessuale o della persona che
vende prestazioni sessuali rappresenti un’ingiuria ai sensi di legge. Lo
stesso, come visto più sopra, vale per le insinuazioni formulate nei confronti
del signor CIVI 1.
Non sono dati qui i presupposti
per poter prescindere dalla pena a norma del secondo o del terzo capoverso
dell’art. 177 CPS: le parti civili non hanno avuto alcun un comportamento che
potesse giustificare gli atti dell’imputato.
L’accusato ha agito
premeditatamente e con piena coscienza.
Il decreto d’accusa può dunque
essere confermato anche per quanto riguarda il reato di ingiuria, con
l’estensione dei punti concernenti il signor CIVI 1 al contenuto intero degli
e-mails da lui ricevuti.
13.
In base alle considerazioni che
precedono, le proposte di condanna formulate con il decreto d’accusa in
discussione devono essere confermate, con la piccola modifica testé citata.
Come visto, l’art. 173 cpv. 1
CPS sanziona la commissione del reato con una pena pecuniaria sino a 180
aliquote giornaliere, mentre l’art. 177 cpv. 1 CPS prevede una pena pecuniaria
sino ad un massimo di 90 aliquote.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
L’art. 49 cpv. 1 CPS prevede
che in caso di concorso di reati, il giudice debba condannare l’autore alla
pena per il reato più grave aumentandola in misura adeguata.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del
prevenuto pesano qui i contenuti, il linguaggio, la frequenza e la gravità
delle accuse dei messaggi diffamatori e ingiuriosi, nonché il fatto che quelli
lasciati sul guestbook dello __________ fossero visibili a un numero indistinto
di persone e che si siano protratti per oltre un anno. Sullo stesso piatto
della bilancia va pure posto lo scopo del reato: fare della pura maldicenza e
danneggiare senza motivo le parti lese.
Non
trascurabile è pure la reticenza del prevenuto che si è ostinato a negare la
propria colpevolezza malgrado i numerosi indizi a suo carico.
A favore del
prevenuto gioca per contro il fatto che egli non ha precedenti penali, che al
momento dei fatti era molto giovane e che la sua situazione sociale e formativa
può essere considerata buona, cosa che induce a credere che si sia trattato di
un errore che non verrà ripetuto in futuro.
Ben ponderato
tutto ciò, si giustifica sanzionare i reati con 15 aliquote giornaliere da fr.
30.
-- cadauna, cifra che prende in considerazione il fatto che il signor ACCU 1avora
solo saltuariamente per mantenersi agli studi e non dispone di ulteriori mezzi
finanziari.
Nulla si
oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto
dalla legge, potendosi ammettere, considerata la personalità dell’accusato, una
prognosi favorevole.
L’art. 42 cpv.
3.
CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa
condizionalmente, una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa ai
sensi dell’art. 106 CPS.
Nella
fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto
che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una sanzione tangibile,
quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e
proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della
procedura penale che ne ha fatto seguito.
La multa di
fr. 800.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 150.--,
tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione
in pena privativa della libertà è di fr. 30.-- per un giorno di carcere.
14.
Il
rinvio della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le pretese di
corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo la stessa impugnato
il decreto d’accusa. La sua istanza di risarcimento non può pertanto venire
accolta.
La tassa e le spese di
giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 42, 49, 173,177 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. diffamazione ripetuta, art.
173 CPS,
per avere, a __________
nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul
guestbook dello __________, ripetutamente reso sospette delle persone di
condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla di loro
reputazione e meglio,
1.1. il 15
marzo 2006 fattosi passare per LESA 2 lasciando il messaggio “Vendo le mie
secrezioni vaginali a 2.-- fr./decilitro. Contattatemi.”;
1.2. il 15
marzo 2006 fattosi passare per LESA 3 e per LESA 2 lasciando il seguente
messaggio “Almeno io non sono perseguitato dalla Polizia Municipale di __________
per pedofilia (come il __________ e la __________) …”;
1.3. il 26
marzo 2006 lasciando il messaggio “LESA 2: ti ricordi quando ti scopavi il __________
qualche anno fa … nei cameroni dopo il refettorio e te lo sei scopata nel
Schlafsack davanti a tutti i ragazzi presenti …”;
1.4. il 19
agosto 2006 fattosi passare per __________, soprannome di LESA 3, lasciando i
seguenti messaggi “però mi piace, lo ammetto, squartare col mio cazzo i giovani
soci del club”, “il __________ frocio deciso, col suo culo si vende preciso”;
1.5. il 9
gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “Vi rendo noto il fatto che il __________
è un pederasta pedofilo che ama il pediluvio in un pedalò col __________”;
1.6. il 24
gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “__________, perkè nn racconti a
tutti che sei un pedofilo del cazzo assetato di ani verginbi?”;
2. ingiuria ripetuta, art. 177
CPS,
per avere, a __________
nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul
guestbook dello __________ e con scritti inviati via e-mail dall’indirizzo __________,
ripetutamente offeso l’onore di persone e, meglio,
2.1. il 26
marzo 2006 offeso l’onore di LESA 3 tacciandolo di “bastardo di merda”;
2.2. il 26
marzo 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola, due volte, di “troia”;
2.3. il 13
aprile 2006 offeso l’onore di tacciandolo di “minchione, coglione”;
2.4. il 13
aprile 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia” “scrofa”;
2.5. il 19
agosto 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troietta”;
2.6. il 21
ottobre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “Ascolta, vuoi che tutti
sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________ perché ti hanno preso a
frugare nelle carte del __________??????”;
2.7. il 2
novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “Oh, stronzo vuoi che ti
sputtano????? sai che io so che al __________ ti hanno sbattuto fuori perché
hai frugato nelle carte del __________ __________??””;
2.8. il 30
novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciando di “ti caghi addosso, eh, bastardo
…. hai fatto fallire la __________”;
2.9. il 2
gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia”;
2.10. il 22
gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troiona”;
2.11. il 27
gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia puttanella”;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 150.--
(centocinquanta);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 900.-- in caso di motivazione scritta;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
respinge le richieste di risarcimento
avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio
al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima
del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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