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Decisione

10.2008.360

Ripetuta diffamazione e ingiuria mediante e-mail e scritti nel guestbook di un sito internet

3 marzo 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in

data odierna?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1, nato il 24 marzo 1985 a __________ (__________), attinente di __________, frequenta attualmente la facoltà di scienze

politiche presso l’Università di __________.

Egli è stato membro attivo dello

__________, con sede a __________, così come della __________ __________ di __________

fino al 2005, anno in cui si è trasferito nel capoluogo __________ per gli

studi superiori.

Le parti civili LESA 1, LESA 2

e LESA 3 sono rispettivamente presidente, segretaria e membro del comitato dello

__________.

Il signor CIVI

1 era al momento dei fatti presidente della società sportiva __________, nonché

docente di matematica presso la scuola media di __________. In precedenza, dal

1972 al 2001, aveva insegnato presso l’istituto __________ di __________.

L’ associazione sportiva “__________”

è titolare del sito internet __________, sul quale si possono trovare le più

disparate informazioni concernenti la società e le sue attività. Tra i vari

servizi offerti vi è pure quello di un cosiddetto guestbook che permette ai

vari soci ed amici di comunicare tra loro e di lasciare dei messaggi che

risultano poi visibili a chiunque si collega al sito.

Considerandi

2.

Nel periodo marzo 2006-marzo

2007.

sono apparsi sul guestbook dello __________ vari messaggi dal chiaro tenore

diffamatorio ed ingiurioso inviati da uno sconosciuto celatosi dietro vari

pseudonimi. In questi scritti l’autore si è scagliato a più riprese contro le

parti civili in maniera inqualificabile, facendo ricorso ad una terminologia

scurrile e triviale.

In data 28/30 marzo 2006, visto

il perdurare dei messaggi e l’impossibilità di bloccarli altrimenti, esasperati

dalla situazione, i dirigenti dello __________ hanno deciso di incaricare il

presidente sporgere denuncia penale nei confronti di ignoti.

L’inchiesta che ne ha fatto

seguito ha consentito di risalire ai computer dai quali sono partiti i messaggi

ed ha indotto gli inquirenti ad identificare nell’imputato il probabile autore

dei reati.

Nel mese di luglio le parti lese

da questi scritti, consigliate dagli agenti di polizia, hanno deciso di

sporgere querela nei confronti di ignoti a titolo personale - con scritti

datati 11, 18 e 20 luglio 2007 - in modo da sanare eventuali lacune formali e

per coprire nel contempo anche gli atti lesivi del loro onore commessi dopo la

prima denuncia.

3.

In data 21 ottobre 2006 CIVI 1 ha dal canto suo ricevuto sul suo indirizzo di posta elettronica __________ un e-mail proveniente

da un mittente sconosciuto - identificatosi come “__________” ed avente quale

indirizzo __________ - dal seguente tenore: “Ascolta, vuoi che tutti

sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________ perché ti hanno preso a

frugare nelle carte del __________??????”. Questo messaggio è poi stato

seguito da altri due inviati dallo stesso mittente, uno il 2 novembre 2006 che

recitava: “Oh stronzo, vuoi che ti sputtano????? Sai che io so che al __________

ti hanno sbattuto fuori perché hai frugato nelle carte del __________ __________??”

ed uno l’8 novembre 2006 con il seguente contenuto:” Ti caghi sotto

che racconto a tutti il vero motivo per cui __________ ti licenziò?”.

Sentitosi ferito nel proprio onore egli ha deciso di sporgere querela penale,

cosa avvenuta con scritto del 30 novembre 2006.

Il 4 dicembre 2006 la parte

civile ha poi inviato al Ministero pubblico una nuova lettera con cui ha

chiesto di estendere la denuncia pure ad un e-mail ricevuto il 30 novembre

2006.

il cui “oggetto” era stato indicato dall’autore come “ti caghi addosso,

eh, bastardo….hai fatto fallire la __________” ed il cui contenuto era:”ti

caghi addosso eh”.

4.

Come accennato, l’inchiesta

svolta dalla magistratura ha permesso di risalire ai numeri IP ed all’identità

della persona all’origine delle ingiurie e delle diffamazioni nei confronti

delle parti civili.

Ritenendo sufficientemente

provata la colpevolezza dell’imputato, nonostante questi si sia sempre

dichiarato estraneo ai fatti, la Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha deciso, in data 18 agosto 2008, di emanare un decreto d’accusa con il quale ha proposto la condanna

del signor ACCU 1 per i reati di ripetuta diffamazione e di ripetuta ingiuria.

Con missiva datata 18 agosto

2008.

ma inviata il 1. settembre seguente, il prevenuto ha formulato tempestiva

opposizione. Di qui la presente procedura.

5.

Prima di addentrarsi nella

valutazione giuridica della fattispecie, appare indispensabile accertare se

sussistono sufficienti prove o indizi a carico del prevenuto. In modo

particolare occorre appurare se egli possa essere legittimamente ritenuto

l’autore ed il diffusore del messaggio incriminato.

Facendo difetto l’ammissione

dei fatti da parte dell’accusato, il presente procedimento può senza ombra di

dubbio essere caratterizzato come indiziario.

In un simile processo,

l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione

logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi; se la

circostanza indiziante non è certa devono avantutto accertarla altri elementi

di prova. Mancando prove tranquillanti si può comunque fondare un giudizio di

condanna su indizi che permettono un processo di argomentazione condotto con un

metodo rigorosamente logico e preciso.

L’esistenza o l’inesistenza di

un fatto è provata quando il giudice ne sia personalmente convinto. Egli deve

essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora

dubbi ossia quando non sia in grado di escludere che nelle circostanze concrete

la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente

a quella presentata dall’accusa. Allorquando il giudice penale, che per legge

deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova

dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita. Va pure

ricordato in questo contesto che il principio “in dubio pro reo” non comporta

l’obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che egli, avuto riguardo

ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto ove egli rimanga

nell’incertezza, cioè laddove le prove assunte non sono state sufficienti a persuaderlo

dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto rilevante. Ciò si verifica a

fronte di dubbi fondati riferiti a circostanze certe e non a semplici ipotesi

di interpretazioni dei fatti divergenti.

Quando tuttavia il giudice

raggiunge, senza incorrere in arbitrio, una convinzione determinata, tale

principio dubitativo non può trovare applicazione. Occorre evitare di farsi

fuorviare dal valore effettivo dell’assioma e giungere al punto di estendere

irragionevolmente la sua applicazione sino all’estremo di vagliare tutte le

prove in maniera illogica solo per poter giungere ad una dimostrazione

favorevole all’imputato.

6.

L’inchiesta di polizia ha

permesso di accertare che i messaggi ingiuriosi contro i membri dello __________

indicati nel decreto d’accusa, e meglio quelli del 15 marzo 2006, del 26 marzo

2006, del 19 agosto 2006, del 9 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2007 sono stati inoltrati

da un computer che risponde ad un IP di proprietà della ditta __________, con

sede in __________, __________ (3 identificazioni), mentre altri sono

riconducibili a numeri IP (2 identificazioni) in uso all’Università di __________.

Quest’ultimo istituto, interrogato in merito, ha potuto stabilire che quegli IP

erano stati assegnati ad uno studente che è risultato essere proprio il signor ACCU

1.

(cfr. rapporto di polizia del 22 dicembre 2007, pag. 3, e relativi allegati).

Gli ulteriori accertamenti

hanno permesso di rintracciare anche l’IP del computer utilizzato per recapitare

i messaggi di posta elettronica al signor CIVI 1: nuovamente il reato è stato

commesso tramite la rete wireless dell’Università di __________, da un utente

che è risultato corrispondere alla persona dell’accusato.

7.

L’imputato non ha contestato

l’identificazione IP dei messaggi partiti dall’Università di __________ con il

suo computer. Egli ha però eccepito come non sia ipotizzabile l’accertamento di

un suo coinvolgimento diretto nella commissione del reato, poiché l’aver

stabilito da quale computer siano partiti i messaggi non significa ancora aver

individuato la persona che in quel momento pigiava i tasti.

Per contro ha recisamente

contestato che vi possa essere un collegamento tra lui e l’IP della ditta __________.

Il signor ACCU 1 ha sostenuto di aver lasciato più volte il suo computer incustodito in biblioteca mentre era

connesso a internet tramite la rete wireless, per allontanarsi a pranzare o per

pause e telefonate. Egli ha asserito, senza provarlo, che l’accesso

all’apparecchio non era protetto da password, poiché lo stesso e l’ID di

riferimento erano stati salvati in modo tale da non dover essere immessi ogni

volta. I siti internet delle due società, salvati tra i preferiti nel suo

computer, erano pertanto durante le sue assenze facilmente rintracciabili da

chiunque.

Il prevenuto

non è però andato oltre le parole e non ha nemmeno tentato di rendere verosimile

la possibilità che altri, oltre a lui, avessero potuto utilizzare il computer

con l’IP corrispondente.

Non è ipotizzabile, se non con

un grande sforzo di fantasia, arrivare a credere che una persona esterna, sconosciuta

al prevenuto, abbia approfittato della sua assenza per utilizzare il suo computer

incustodito e, sotto lo sguardo di altri studenti della biblioteca, abbia spedito

per decine di volte in giorni differenti dei messaggi penalmente punibili proprio

sul sito di un’associazione della quale ACCU 1 era stato socio qualche anno

prima, nonché degli e-mail ad un uomo che lo stesso ACCU 1 conosceva

personalmente e con il quale aveva avuto dei diverbi.

Inoltre, come fatto notare dalla

Sostituto Procuratore Pubblico, se qualcuno avesse voluto mettere in cattiva

luce l’imputato per qualsivoglia motivo, avrebbe usato il suo nickname e non si

sarebbe nascosto dietro pseudonimi.

Lo stesso accusato ha inoltre

ammesso durante l’interrogatorio al dibattimento di non avere la più pallida

idea di chi possa aver commesso gli atti in discussione: egli non ha visto

nessuna persona aggirarsi in maniera sospetta attorno al suo computer, non

conosce nessun ticinese abitante a __________ che abbia avuto relazioni con le

parti civili e non ha saputo formulare alcuna ipotesi su chi possa avere avuto

un motivo per inviare dei messaggi illeciti dal suo computer. Egli ha inoltre

escluso che si possa essere trattato della sua compagna-convivente di __________,

originaria del __________ e senza legami con le due società.

8.

Nonostante la tenacia con cui

l’accusato si è ostinato a negare un suo coinvolgimento nella vicenda, gli

indizi a suo carico sono talmente numerosi e convergenti da non far sorgere

alcun dubbio circa la sua colpevolezza:

·

In primo luogo dall’istruttoria è emerso che il computer di ACCU

1.

aveva la possibilità di collegarsi ad una rete senza fili tramite la

tecnologia wireless.

L’Università di __________ (__________) offre ai suoi

studenti - quindi anche al prevenuto - questo tipo di accesso ad internet,

previa introduzione di login e password.

La ditta __________ possedeva a quel tempo pure una rete

wireless. A differenza dell’Istituto accademico essa era però priva di

protezione dalle incursioni esterne, per cui chiunque si trovava nel raggio

coperto dagli apparecchi emittenti della stessa, poteva accedervi senza

particolari difficoltà, oltre che gratuitamente.

Secondo l’indagine di polizia 3 identificazioni IP sono da

ricondurre alla ditta, i cui uffici sono situati in __________, a pochissima

distanza dall’abitazione del signor ACCU 1, in __________.

·

Nessun dipendente della ditta __________ è risultato avere un

legame con il Ticino o con le due società sportive i cui membri sono stati

presi di mira.

·

Le indagini della polizia hanno portato ad individuare l’IP nel

computer dell’accusato dal quale sono partiti gli scritti ingiuriosi spediti

dall’Università di __________.

·

Analoghe inchieste telematiche hanno permesso di appurare che

un’altra parte dei messaggi è partita da un apparecchio collegato alla rete

wireless non protetta di una ditta di __________ con sede operativa proprio in

uno stabile vicino all’appartamento del signor ACCU 1, che è risultato quindi

essere posizionato all’interno del raggio di copertura della stessa.

·

L’imputato non ha mai contestato di essersi trovato, nei momenti

cruciali, nei luoghi dove era piazzato il computer portatile dal quale sono

stati inviati i messaggi.

·

Non vi è traccia alcuna di studenti o altre persone nella cerchia

dell’Università di __________, in quella del prevenuto o che abitano in

prossimità di __________ che possano aver avuto una qualche correlazione con le

parti lese o civili. Le teorie formulate in tal senso dal signor ACCU 1 si sono

rivelate semplici tentativi, senza fondamento alcuno, di deviare le attenzioni

degli inquirenti dalla sua persona.

·

ACCU 1 è stato membro sia dello __________, sia della __________,

e conosceva tutte le persone ingiuriate o diffamate. Questo collegamento delle

due fattispecie ha un peso fondamentale nel sostegno della tesi accusatoria

poiché, de facto, rende unica la posizione del prevenuto.

·

LESA 1 (cfr. suo verbale di interrogatorio 27 aprile 2006, pag.

2), ha confermato che lo stile di scrittura e gli argomenti trattati

dall’autore dei messaggi lasciano pensare che si tratti di una persona giovane

che conosce abbastanza bene l’ambiente dello sci club ed il suo passato: in

effetti in un paio di occasioni l’autore si è richiamato a fatti avvenuti

almeno una decina di anni fa, noti solo ad una stretta cerchia di persone, tra

cui proprio l’accusato.

·

Sia il sito dello __________ che quello della __________, così

come l’indirizzo e-mail del signor CIVI 1 erano noti a ACCU 1 che li aveva addirittura

inseriti tra i siti preferiti del suo laptop per poterli visitare regolarmente.

·

È inverosimile che un computer portatile venga lasciato

incustodito in biblioteca senza che vi sia un blocco automatico dell’accesso o

che per lo meno qualche collega possa tenere d’occhio lo stesso.

·

L’imputato aveva avuto degli accesi diverbi con il signor CIVI 1,

che lo avevano addirittura indotto a lasciare la __________, ed ha ammesso di

non stimarlo per nulla. Inoltre egli sapeva che questi era stato docente del __________.

·

Dopo la verbalizzazione da parte degli inquirenti dell’accusato del

9.

marzo 2007 sia i messaggi ingiuriosi e diffamatori sul guestbook dello __________,

sia gli e-mail al signor CIVI 1, sono immediatamente cessati, segno che egli ha

capito di essere stato scoperto. Non vi sono altre spiegazioni, anche perché

egli non ha mai sostenuto di aver divulgato la notizia del suo interrogatorio a

terze persone.

·

Il numero dei messaggi illeciti inviati sotto un IP riconducibile

al prevenuto è troppo elevato per poter parlare di semplice casualità.

Vi sono dunque numerosi indizi

convergenti che permettono di ritenere con sicurezza che sia stato il signor ACCU

1.

ha trasmettere i messaggi e gli e-mails indicati dal decreto d’accusa in

esame e che permettono di escludere con certezza la mano di una terza persona.

Di conseguenza non se ne può che concludere, senza timore di errore, che sia

proprio lui l’autore dei reati prospettatigli dal Sostituto Procuratore

Pubblico.

9.

Accertata la paternità dei

messaggi, la valutazione giuridica della fattispecie non crea particolari

difficoltà.

Si rende colpevole di

diffamazione, ai sensi dell’art. 173 CPS, chiunque, comunicando con un terzo,

incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti

che possano nuocere alla reputazione di lui, così come chiunque divulga una

tale insinuazione o un tale sospetto. Il colpevole è punito, a querela di

parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Alla diffamazione ed alla

calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e le calunnie commesse

mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

Il bene protetto dall'art. 173

CPS è quello dell'onore personale, considerato dal punto di vista delle qualità

morali. In altri termini viene preservata la reputazione di uomo,

rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58: "L'honneur protégé en

droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé

par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité

d'homme."; DTF 105 IV 194 consid. 2a; DTF 92 IV 96

consid. 2). Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte

quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o

politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso

sé stesso (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002,6S.664/2001,

consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 ss.; Denis Barrelet, Droit de

la communication, n. 1006 ss.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Diritto della

comunicazione, pag. 70; Franz Ricklin, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger,

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 173, n. 6 ss.).

Il Tribunale federale ha da

tempo riconosciuto che gode di protezione pure l’onore di persone giuridiche in

quanto tali, da distinguere da quello dei loro singoli membri (Franz Ricklin,

op cit., vor art. 173, n. 30).

Trattandosi di un cosiddetto “Gefährdungsdelikt”

è sufficiente una messa in pericolo astratta del bene protetto: l'onore non

deve pertanto essere stato effettivamente compromesso. Non è d'importanza

capitale sapere se colui o coloro a cui si sono rivolti gli imputati non

abbiano creduto a quanto da loro detto o scritto, rispettivamente se ne fossero

già a conoscenza. E' sufficiente che l’asserzione, presa sul serio, sia di

natura tale da portare nocumento alla reputazione della parte lesa (DTF 103 IV

23).

Per stabilire se vi sia stata

una lesione illecita o meno il giudice deve fare capo ad un'interpretazione

oggettiva che si fonda sulle percezioni del lettore medio non prevenuto (DTF

119.

IV 44, 47; DTF 128 IV 53, 58). Le valutazioni della persona lesa non sono

pertanto determinanti (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002,

6S.664/2001, consid. 1b).

L'esame prevede un'analisi del

testo e delle componenti grafiche nel loro insieme. In effetti il Tribunale

federale ha riconosciuto che non di rado il cumulo di singoli elementi che, se

presi separatamente, appaiono di per sé insignificanti o corretti, può condurre

a creare un'immagine negativa della persona presa in considerazione (Sentenza

del Tribunale federale del 14 maggio 2002,6S.664/2001, consid. 1a; DTF

117.

IV 30).

In altre parole, ai fini

dell’accertamento della sussistenza dell’atto illecito, deve essere analizzato

sia il testo letterale, sia il complesso dell’informazione rappresentata dal

testo e da eventuali titoli o immagini.

In tema di reati contro l’onore

commessi a mezzo stampa o media ad essa parificabili, come internet, il

significato delle parole non deve essere dedotto asetticamente, ma dipende

dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui esse si inseriscono.

Nel caso in questione, tutti i

messaggi indicati nel decreto d’accusa lasciati sul guestbook dello __________

contengono delle informazioni certamente atte ad intaccare l’onore delle parti lese,

in quanto hanno ripetutamente reso sospette queste persone di condotta

disonorevole e di altri fatti che possono nuocere alla loro reputazione di

persone moralmente integre.

Trattandosi di un sito

piuttosto frequentato dagli utenti ed accessibile a chiunque, è irrefutabile

che le parti lese siano state pubblicamente messe alla berlina.

Analogo discorso vale per i

contenuti degli e-mails inviati al signor CIVI 1, con i quali è stato accusato di

aver frugato nelle carte del direttore del __________ e di aver fatto fallire

la __________. E’ infatti assiomatico che simili affermazioni sono atte a

sminuire la considerazione della gente nei confronti della vittima, che appare

come un impiccione ed una persona che ha portato alla rovina una società

sportiva con il suo comportamento.

La differenza, rispetto ai

messaggi apposti sulla bacheca dello __________, è che i contenuti di questi

e-mails non sono stati visibili che al solo destinatario, risultato essere la

vittima stessa. Non trattandosi di affermazioni rese note a terzi, questi

messaggi non possono essere ritenuti delle diffamazioni ai sensi dell’art. 173

CPS, ma sono piuttosto da considerare delle ingiurie ex art. 177 CPS.

10.

La legge offre la possibilità

all’imputato di liberarsi dall'accusa ed essere esentato da ogni pena, se

produce la prova di avere detto o divulgato cose vere, o di avere avuto seri

motivi per considerarle attendibili in buona fede, art. 173 cifra 2 CPS

(DTF 102 IV 177).

Il colpevole non è però ammesso

a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state

proferite o divulgate senza che siano giustificate nell’interesse pubblico o da

un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della

maldicenza, art. 173 cifra 3 CPS.

Nel caso in esame le

informazioni divulgate non trovano sicuramente giustificazione nell’interesse

pubblico. Vista la loro rozzezza bisogna dedurre che lo scopo del prevenuto era

unicamente quello di fare della maldicenza e creare, in maniera subdola ed

infantile, difficoltà alle parti civili.

La prova della verità, inoltre,

non è neppure stata tentata.

11.

Da un punto di vista soggettivo,

la condanna per diffamazione presuppone intenzionalità, laddove è sufficiente

il dolo eventuale (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, pag. 552, n. 48; Guido Jenny, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger,

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 18, n. 43).

Di

conseguenza, basta che l'autore abbia avuto coscienza, almeno sotto forma di

dolo eventuale, del carattere nocivo all'onore della comunicazione effettuata e

che egli abbia voluto divulgarla a terze persone. Non è per contro necessario

che egli abbia desiderato ledere la persona oggetto delle informazioni o

causare danni alla sua reputazione (DTF 119 IV 47 consid. 2; Bernard Corboz,

op. cit., pag. 552, n. 49).

L’imputato ha agito

premeditatamente, con lo scopo di denigrare lo __________ e le parti civili, in

piena coscienza di quanto stava facendo. Data la maggiore età e la sua

formazione scolastica, era (ed è) in grado di comprendere perfettamente il peso

delle sue affermazioni.

In base a tutto quanto precede,

il signor ACCU 1 deve essere pertanto ritenuto autore e colpevole di

diffamazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 18 agosto 2008

concernenti i messaggi sul guestbook dello __________.

12.

Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS, è

punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende

con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Se

l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno

sconveniente, il giudice può mandare esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se

all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il

giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).

Nella fattispecie tutti i

messaggi descritti nel decreto d’accusa, anche quelli riguardanti il signor CIVI

1, contengono delle asserzioni certamente atte a ledere l’onore delle parti

civili.

Le frasi usate nei post del

guestbook dello __________ sono farcite di volgarità talmente pesanti da

rendere superfluo un qualsiasi esame di dettaglio. E’ indubbio che dare della

donna di facili costumi, del pedofilo, dell’omosessuale o della persona che

vende prestazioni sessuali rappresenti un’ingiuria ai sensi di legge. Lo

stesso, come visto più sopra, vale per le insinuazioni formulate nei confronti

del signor CIVI 1.

Non sono dati qui i presupposti

per poter prescindere dalla pena a norma del secondo o del terzo capoverso

dell’art. 177 CPS: le parti civili non hanno avuto alcun un comportamento che

potesse giustificare gli atti dell’imputato.

L’accusato ha agito

premeditatamente e con piena coscienza.

Il decreto d’accusa può dunque

essere confermato anche per quanto riguarda il reato di ingiuria, con

l’estensione dei punti concernenti il signor CIVI 1 al contenuto intero degli

e-mails da lui ricevuti.

13.

In base alle considerazioni che

precedono, le proposte di condanna formulate con il decreto d’accusa in

discussione devono essere confermate, con la piccola modifica testé citata.

Come visto, l’art. 173 cpv. 1

CPS sanziona la commissione del reato con una pena pecuniaria sino a 180

aliquote giornaliere, mentre l’art. 177 cpv. 1 CPS prevede una pena pecuniaria

sino ad un massimo di 90 aliquote.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

L’art. 49 cpv. 1 CPS prevede

che in caso di concorso di reati, il giudice debba condannare l’autore alla

pena per il reato più grave aumentandola in misura adeguata.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del

prevenuto pesano qui i contenuti, il linguaggio, la frequenza e la gravità

delle accuse dei messaggi diffamatori e ingiuriosi, nonché il fatto che quelli

lasciati sul guestbook dello __________ fossero visibili a un numero indistinto

di persone e che si siano protratti per oltre un anno. Sullo stesso piatto

della bilancia va pure posto lo scopo del reato: fare della pura maldicenza e

danneggiare senza motivo le parti lese.

Non

trascurabile è pure la reticenza del prevenuto che si è ostinato a negare la

propria colpevolezza malgrado i numerosi indizi a suo carico.

A favore del

prevenuto gioca per contro il fatto che egli non ha precedenti penali, che al

momento dei fatti era molto giovane e che la sua situazione sociale e formativa

può essere considerata buona, cosa che induce a credere che si sia trattato di

un errore che non verrà ripetuto in futuro.

Ben ponderato

tutto ciò, si giustifica sanzionare i reati con 15 aliquote giornaliere da fr.

30.

-- cadauna, cifra che prende in considerazione il fatto che il signor ACCU 1avora

solo saltuariamente per mantenersi agli studi e non dispone di ulteriori mezzi

finanziari.

Nulla si

oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto

dalla legge, potendosi ammettere, considerata la personalità dell’accusato, una

prognosi favorevole.

L’art. 42 cpv.

3.

CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa

condizionalmente, una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa ai

sensi dell’art. 106 CPS.

Nella

fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto

che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una sanzione tangibile,

quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e

proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della

procedura penale che ne ha fatto seguito.

La multa di

fr. 800.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 150.--,

tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione

in pena privativa della libertà è di fr. 30.-- per un giorno di carcere.

14.

Il

rinvio della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le pretese di

corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo la stessa impugnato

il decreto d’accusa. La sua istanza di risarcimento non può pertanto venire

accolta.

La tassa e le spese di

giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42, 49, 173,177 CPS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. diffamazione ripetuta, art.

173 CPS,

per avere, a __________

nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul

guestbook dello __________, ripetutamente reso sospette delle persone di

condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla di loro

reputazione e meglio,

1.1. il 15

marzo 2006 fattosi passare per LESA 2 lasciando il messaggio “Vendo le mie

secrezioni vaginali a 2.-- fr./decilitro. Contattatemi.”;

1.2. il 15

marzo 2006 fattosi passare per LESA 3 e per LESA 2 lasciando il seguente

messaggio “Almeno io non sono perseguitato dalla Polizia Municipale di __________

per pedofilia (come il __________ e la __________) …”;

1.3. il 26

marzo 2006 lasciando il messaggio “LESA 2: ti ricordi quando ti scopavi il __________

qualche anno fa … nei cameroni dopo il refettorio e te lo sei scopata nel

Schlafsack davanti a tutti i ragazzi presenti …”;

1.4. il 19

agosto 2006 fattosi passare per __________, soprannome di LESA 3, lasciando i

seguenti messaggi “però mi piace, lo ammetto, squartare col mio cazzo i giovani

soci del club”, “il __________ frocio deciso, col suo culo si vende preciso”;

1.5. il 9

gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “Vi rendo noto il fatto che il __________

è un pederasta pedofilo che ama il pediluvio in un pedalò col __________”;

1.6. il 24

gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “__________, perkè nn racconti a

tutti che sei un pedofilo del cazzo assetato di ani verginbi?”;

2. ingiuria ripetuta, art. 177

CPS,

per avere, a __________

nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul

guestbook dello __________ e con scritti inviati via e-mail dall’indirizzo __________,

ripetutamente offeso l’onore di persone e, meglio,

2.1. il 26

marzo 2006 offeso l’onore di LESA 3 tacciandolo di “bastardo di merda”;

2.2. il 26

marzo 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola, due volte, di “troia”;

2.3. il 13

aprile 2006 offeso l’onore di tacciandolo di “minchione, coglione”;

2.4. il 13

aprile 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia” “scrofa”;

2.5. il 19

agosto 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troietta”;

2.6. il 21

ottobre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “Ascolta, vuoi che tutti

sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________ perché ti hanno preso a

frugare nelle carte del __________??????”;

2.7. il 2

novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “Oh, stronzo vuoi che ti

sputtano????? sai che io so che al __________ ti hanno sbattuto fuori perché

hai frugato nelle carte del __________ __________??””;

2.8. il 30

novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciando di “ti caghi addosso, eh, bastardo

…. hai fatto fallire la __________”;

2.9. il 2

gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia”;

2.10. il 22

gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troiona”;

2.11. il 27

gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia puttanella”;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 150.--

(centocinquanta);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 900.-- in caso di motivazione scritta;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

respinge le richieste di risarcimento

avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio

al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima

del presente dibattimento;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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