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Decisione

10.2008.361

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10 febbraio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr, 286 e 303 (recte: 304) cifra 1 CPS;

richiamati gli art. 26

cpv. 1, 31 cpv. 1, 34, 51 cpv. 3 LCStr, l’ONC, l’OSStr, nonché l’art. 49 cpv. 1

CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 18 agosto 2008 n. 2954/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria

di fr. 4'800.-- (quattromilaottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote

da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni

(art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'000.-- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

2.

ACCU 1

favoreggiamento,

per avere, a __________,

l’11 maggio 2008, dichiarando alla Polizia, contrariamente al vero, che lo

stesso non era presente al suo domicilio, sottratto ACCU 2 ad atti di un

procedimento penale;

fatti avvenuti

nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.

305.

cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto

d’accusa del 18 agosto 2008 n. 2953/2008 del AINQ 1 , che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria

di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr.

60.

-- (sessanta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni

(art. 42 e seg. CPS).

2.

Alla multa di fr.

200.

-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CPS).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreto

d’accusa interposte tempestivamente in data 1 settembre 2008 dagli

accusati;

indetto il dibattimento 10 febbraio 2009,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre l'accusato,

regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 novembre 2008, non è comparso. Il

Procuratore Pubblico ha invece rinunciato a comparire postulando la conferma dei

decreti d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali nei

confronti di ACCU 2;

accertate le generalità dell’accusata, data

lettura dei decreti d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;

sentito il difensore dell’accusata, il

quale chiede il proscioglimento della sua assistita non essendo dati i presupposti

oggettivi e soggettivi del reato di favoreggiamento, richiamandosi alla

dottrina di cui al Basler Kommentar;

sentita da ultima l’accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti;

1.1

E’ il

signor ACCU 2 autore colpevole di:

1.1.1

Infrazione alle norme

della circolazione,

1.1.2

Elusione di

provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

1.1.3

Inosservanza dei doveri

in caso di infortunio

1.1.4

Impedimento di atti

dell’autorità,

1.1.5

Sviamento della

giustizia,

per i fatti descritti

nel decreto d'accusa n. 2954/2008 del 18 agosto 2008?

1.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

1.4

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1

E’ la

signora ACCU 1 autrice colpevole di favoreggiamento per i fatti

descritti nel decreto d'accusa n. 2953/2008 del 18 agosto 2008 ?

2.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3

L'imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

2.4

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso che nessuna parte ha chiesto nel termine

di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha

formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 49 cpv. 1, 286, 304

cifra 1, 305 cpv. 1 CPS; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34, 51 cpv. 3, 90 cifra 1, 91a

cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; l’ONC; l’OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 2

autore colpevole di:

1.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

2.

elusione di provvedimenti

per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

3.

inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,

4.

impedimento di atti

dell'autorità, art. 286 CPS,

5.

sviamento della giustizia,

art. 304 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2954/2008 del 18 agosto

2008;

condanna 1. ACCU 2

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.

4'800.-- (quattromilaottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

proscioglie 2. ACCU 1

dall’accusa di:

favoreggiamento, art. 305 cpv.

1.

CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2953/2008 del 18 agosto 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato, limitatamente al procedimento nei confronti di ACCU 1;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato ACCU 2 può solo ricorrere

contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato ACCU 2 della

facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data

del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

e, alla crescita in giudicato

della sentenza nei confronti di ACCU 2,

intimazione a: Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 1, è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 2

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1500.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato per il

procedimento nei confronti di ACCU 1,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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