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Decisione

10.2008.364

Guidare ripetutamente veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre

29 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna (art. 34 e segg.

CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'050.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.

42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di

detenzione (ai sensi del vCPS) inflittagli dal Ministero pubblico il 17 ottobre

2005.

(art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 gennaio 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, non

contestando i fatti, ritiene comunque sproporzionata la sanzione pecuniaria,

sia per quanto concerne le aliquote, sia per quanto riguarda il loro

nell’ammontare. In effetti la pubblica accusa non ha tenuto conto che il suo

assistito era idoneo alla guida e della sua difficile situazione economica.

Egli ritiene pure ingiustificata la revoca del beneficio della sospensione

condizionale della precedente condanna. La difesa postula pertanto di comminare

una pena unica di 50 aliquote giornaliere da fr. 40.--, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, ed una multa di al massimo

fr. 200.--. Protestate tasse, spese e ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di ripetuta guida senza la licenza di condurre o nonostante la revoca per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 ottobre 2005 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 46 segg. CPS; 95 cifra

2.

LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta circolazione senza

licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3248/2008 del 8 settembre

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di

fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

alla multa di fr. 150.--

(centocinquanta);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione (ai sensi

del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 17 ottobre 2005, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

respinge la richiesta di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazio,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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