10.2008.364
Guidare ripetutamente veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre
29 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.364
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, PRPEN
Titolo:
Guidare ripetutamente veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.364
DA
3248/2008
Bellinzona
29
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta circolazione senza licenza
di condurre,
per aver ripetutamente condotto
veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla
competente Autorità amministrativa in data 1 aprile 2008 per il periodo 1 aprile 2008 - 30 settembre 2008 e meglio:
- a __________
il 10 maggio 2008, l’autovettura Peugeot targata __________;
- a __________
il 25 giugno 2008, l’autofurgone Iveco targato __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa dell’8
settembre 2008 n. 3248/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'050.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione (ai sensi del vCPS) inflittagli dal Ministero pubblico il 17 ottobre
2005.
(art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, non
contestando i fatti, ritiene comunque sproporzionata la sanzione pecuniaria,
sia per quanto concerne le aliquote, sia per quanto riguarda il loro
nell’ammontare. In effetti la pubblica accusa non ha tenuto conto che il suo
assistito era idoneo alla guida e della sua difficile situazione economica.
Egli ritiene pure ingiustificata la revoca del beneficio della sospensione
condizionale della precedente condanna. La difesa postula pertanto di comminare
una pena unica di 50 aliquote giornaliere da fr. 40.--, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, ed una multa di al massimo
fr. 200.--. Protestate tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di ripetuta guida senza la licenza di condurre o nonostante la revoca per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 ottobre 2005 dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 segg. CPS; 95 cifra
2.
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta circolazione senza
licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3248/2008 del 8 settembre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di
fr. 2’700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 150.--
(centocinquanta);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione (ai sensi
del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 17 ottobre 2005, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazio,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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