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Decisione

10.2008.365

Sottrarre l'auto della sorella e guidare nonostante la revoca della licenza

22 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna per complessivi fr.

6’000.-- decretata nei suoi confronti il 18 febbraio 2008 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1

LCStr; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida senza licenza di condurre

o nonostante revoca, art. 95 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3207/2008 dell’1

settembre 2008;

e lo proscioglie dall’accusa di furto d'uso, art.

94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato

decreto di accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 6’300.--

(seimilatrecento);

1.1. l’esecuzione della

pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2’100.-- (duemilacento), corrispondente a

30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta), è sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS);

1.2. La pena pecuniaria

di fr. 4’200.-- (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote

da fr. 70.-- (settanta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 60

(sessanta) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno

di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 6’000.-- (seimila),

corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.--

(ottanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 18 febbraio 2008, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art.

46.

cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 4200.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 4570.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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