10.2008.365
Sottrarre l'auto della sorella e guidare nonostante la revoca della licenza
22 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.365
Data decisione, Autorità:
22.01.2009, PRPEN
Titolo:
Sottrarre l'auto della sorella e guidare nonostante la revoca della licenza
FURTO D'USO
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 94 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.365
DA
3207/2008
Bellinzona
22
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per aver sottratto
l’autovettura Mazda targata __________ della sorella LESA 1, per farne uso;
fatti avvenuti a __________
il 29 aprile 2008;
reato previsto dall'art.
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
2. guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto
l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10 marzo 2008 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________
il 29 aprile 2008;
reato previsto dall'art.
95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa dell’1
settembre 2008 n. 3207/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 7’200.--, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36
CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.-- ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna per complessivi fr. 6'000.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 18 febbraio 2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 75 (settantacinque) (art. 36 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 gennaio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte
lesa dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Procuratore Pubblico
ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione della teste;
sentito il difensore, il quale non
contesta il capo di imputazione di guida nonostante la revoca, ma quello di
furto d’uso, ritenendo non dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
In effetti, il detentore del veicolo in questione era l’imputato, nonostante lo
stesso fosse targato a nome della sorella. Egli chiede quindi il
proscioglimento del suo assistito da questo reato. Egli postula pertanto una
massiccia riduzione della pena pecuniaria, sia nell’ammontare delle aliquote,
sia nel valore delle stesse, tenuto conto della precaria situazione finanziaria
del suo cliente, rimettendosi al prudente giudizio del giudice in merito alla
concessione della sospensione condizionale della stessa. Per contro, egli
chiede che non venga revocata la sospensione condizionale della precedente
condanna;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Furto d’uso,
1.2. Guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna per complessivi fr.
6’000.-- decretata nei suoi confronti il 18 febbraio 2008 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1
LCStr; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante revoca, art. 95 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3207/2008 dell’1
settembre 2008;
e lo proscioglie dall’accusa di furto d'uso, art.
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato
decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 6’300.--
(seimilatrecento);
1.1. l’esecuzione della
pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2’100.-- (duemilacento), corrispondente a
30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta), è sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS);
1.2. La pena pecuniaria
di fr. 4’200.-- (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote
da fr. 70.-- (settanta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 60
(sessanta) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno
di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 6’000.-- (seimila),
corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.--
(ottanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
il 18 febbraio 2008, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art.
46.
cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 4200.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 4570.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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