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Decisione

10.2008.366

Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis); circolare a velocità inadeguata (rilevata da un agente di polizia), effettuare manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli e invadere la

18 marzo 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2, 90, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv.

1, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a) e b), 7 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver effettuato delle manovre di sorpasso tra due colonne di

veicoli, oltrepassando ripetutamente la linea di sicurezza 6.01, nonché aver

anticipato la preselezione, rispettivamente aver superato un’auto in una curva

a gomito ove il sorpasso oltre che proibito è pericoloso;

fatti avvenuti a __________ in

data 3 giugno 2008, sull’autostrada A2 e sulla strada cantonale;

e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del

summenzionato decreto;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr.

1’100.-- (millecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 700.--

(settecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 370.00 spese

giudiziarie

fr. 1370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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