10.2008.366
Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis); circolare a velocità inadeguata (rilevata da un agente di polizia), effettuare manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli e invadere la
18 marzo 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.366
Data decisione, Autorità:
18.03.2009, PRPEN
Titolo:
Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis); circolare a velocità inadeguata (rilevata da un agente di polizia), effettuare manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli e invadere la corsia di contromano
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.366
DA
3218/2008
Bellinzona
18
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Chiara
Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il
motoveicolo Suzuki targato __________ essendo sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 6 giugno 2008 risultata positiva per la cannabis;
fatti avvenuti a __________ il
3 giugno 2008;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 2 LCStr;
grave infrazione alle norme
della circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito a velocità
inadeguata rispetto ai vigenti limiti di 60 e 80 km/h, rilevata da un agente di
polizia che lo seguiva, effettuando poi delle manovre di sorpasso tra due
colonne di veicoli ed invadendo ripetutamente la corsia di contromano
delimitata dalla linea di sicurezza;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2 e strada cantonale, il 3 giugno 2008;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4a cpv.
1 lett. a) e b), 7 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa dell’1
settembre 2008 n. 3218/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 1'650.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 18 febbraio 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito dal reato di guida in stato di inattitudine
non essendo lo stesso sufficientemente dimostrato. Per quanto concerne il
secondo capo di imputazione ne chiede la derubricazione in infrazione semplice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Grave
infrazione alle norme della circolazione, sub. infrazione semplice alle norme
medesime,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2, 90, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv.
1, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a) e b), 7 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver effettuato delle manovre di sorpasso tra due colonne di
veicoli, oltrepassando ripetutamente la linea di sicurezza 6.01, nonché aver
anticipato la preselezione, rispettivamente aver superato un’auto in una curva
a gomito ove il sorpasso oltre che proibito è pericoloso;
fatti avvenuti a __________ in
data 3 giugno 2008, sull’autostrada A2 e sulla strada cantonale;
e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del
summenzionato decreto;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr.
1’100.-- (millecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 700.--
(settecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 370.00 spese
giudiziarie
fr. 1370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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