10.2008.37
Spintonare e strattonare la moglie procurandole lesioni poco gravi
24 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.37
Data decisione, Autorità:
24.07.2008, PRPEN
Titolo:
Spintonare e strattonare la moglie procurandole lesioni poco gravi
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.37
DA
16/2008
Bellinzona
24
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per aver a __________ il 13
aprile 2007 intenzionalmente cagionato un danno al corpo alla moglie LESA 1,
spintonandola e strattonandola, procurandole in tal modo la contusione del
polso ed un ematoma al ginocchio e meglio come descritto nel certificato medico
14 aprile 2007 dell'Ospedale regionale di __________;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
13 aprile 2007;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio
2008 n. 16/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 400.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 luglio 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, il Procuratore Pubblico ha invece rinunciato
a presenziare postulando la conferma del decreto di accusa, mentre la parte
lesa ha comunicato di non poter essere presente al dibattimento;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa
prospettato all’imputato, ai sensi dell’art. 250
CPP, l’estensione dei fatti di cui al decreto d’accusa anche alle lesioni
semplici in relazione alla ferita lacero-contusa (FLC) palmare alla mano destra;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede il
proscioglimento non ritenendosi responsabile delle ferite subite dalla moglie e
descritte nel certificato medico;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione oltre a quelli prospettato in data odierna?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la tassa
e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando come si
tratti di un caso poco grave di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS);
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 2 CPS, in relazione con l’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
per avere, a __________ il 13
aprile 2007, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della moglie LESA 1,
spintonandola e strattonandola, procurandole in tal modo una ferita
lacero-contusa (FLC) palmare alla mano destra e una contusione al polso ulnare
sinistro, come descritto nel certificato medico 14 aprile 2007 dell'Ospedale
regionale di __________;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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