10.2008.370
Nel corso di una comunicazione con terze persone, rendere una persona sospetta di fatti disonorevoli
21 gennaio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.370
Data decisione, Autorità:
21.01.2009, PRPEN
Titolo:
Nel corso di una comunicazione con terze persone, rendere una persona sospetta di fatti disonorevoli
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
Fatti
10.2008.370
DA
3335/2008
Bellinzona
21
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________ in data
__________ 2007, comunicando con un terzo, segnatamente indirizzando una
lettera raccomandata alla Pretura del distretto di __________, incolpato o
perlomeno reso sospetto LESA 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che
possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare sostenendo che questi “era
socio dell’Hotel __________ (…) fino al __________ 2006, dopodiché è stato
allontanato per motivi di ammanchi di cassa e comportamenti a dir poco
discutibili e poco corretti nei confronti della società”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3335/2008 di
data 8 settembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
50.- (cinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento) - 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) - decretata nei suoi
confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino in data __________.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 gennaio 2009,
al quale l’accusato è comparso personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 3 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 41, 47, 173 CP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 3335/2008 dell’8 settembre 2008.
condanna ACCU 1
a valere come pena totalmente
aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.-
decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2008
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
250.
- (duecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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