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Decisione

10.2008.370

Nel corso di una comunicazione con terze persone, rendere una persona sospetta di fatti disonorevoli

21 gennaio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

10.2008.370

DA

3335/2008

Bellinzona

21

gennaio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela

Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di diffamazione,

per avere, a __________ in data

__________ 2007, comunicando con un terzo, segnatamente indirizzando una

lettera raccomandata alla Pretura del distretto di __________, incolpato o

perlomeno reso sospetto LESA 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che

possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare sostenendo che questi “era

socio dell’Hotel __________ (…) fino al __________ 2006, dopodiché è stato

allontanato per motivi di ammanchi di cassa e comportamenti a dir poco

discutibili e poco corretti nei confronti della società”;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173

CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3335/2008 di

data 8 settembre 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

50.- (cinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento) - 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) - decretata nei suoi

confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino in data __________.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 gennaio 2009,

al quale l’accusato è comparso personalmente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 3 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 41, 47, 173 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 3335/2008 dell’8 settembre 2008.

condanna ACCU 1

a valere come pena totalmente

aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.-

decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2008

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

250.

- (duecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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