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Decisione

10.2008.377

Danneggiamento di un veicolo di proprietà altrui mediante il lancio di un oggetto

22 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 3256/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.-

(trenta).

L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile al

competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 16 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 22 gennaio 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, i suoi difensori, la parte

civile e il suo patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testimoni;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il riconoscimento

della pretesa di risarcimento avanzata;

sentito il difensore, il quale chiede

l’assoluzione per il suo assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

danneggiamento peri fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di complessivi fr.

3'563.25.- oltre interessi;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che è stata chiesta dall’accusato

la motivazione scritta della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto

che in data 14 agosto

2008.

si è tenuta la festa di compleanno di __________ nella casa di vacanza dei

suoi genitori sui Monti __________ sopra __________;

che a tale festa hanno

partecipato una ventina di giovani fra cui __________, figlio della parte

civile, l’accusato, __________ e __________;

che dal dibattimento è emerso

che solo alcuni giorni dopo la festa __________ ha scoperto un danno alla carrozzeria

della macchina della madre da lui utilizzata in quell’occasione per recarsi

alla festa;

che la famiglia di quest’ultimo,

ritenendo che il danno fosse capitato nel corso della festa, ha cercato di sapere

se l’avesse causato uno dei partecipanti alla serata;

che __________, avendo a suo

tempo indicato l’accusato come autore del danno mediante il lancio di una

bottiglia di vetro, è stato sentito dalla polizia;

che a seguito della sua

deposizione, i cui contenuti sono stati tuttavia precisati in aula da __________

medesimo in quanto riportanti affermazioni che ha asserito di non aver detto, è

stato emesso senza ulteriori atti istruttori il decreto di accusa nei confronti

di ACCU 1;

che al dibattimento - mediante

l’audizione di diversi testimoni - è stata ricostruita nel dettaglio la

cronologia degli eventi capitati il 14 agosto 2008;

che alla luce di tutte le

testimonianze e delle risultanze agli atti questo giudice non ha raggiunto,

oltre ogni ragionevole dubbio, la certezza che l’accusato abbia effettivamente

commesso l’infrazione;

che in particolare non vi sono sufficienti

elementi per concludere che un’eventuale lancio di bottiglia, vista la distanza

del veicolo rispetto alla casa dei signori __________ e – secondo quanto emerso

– alla posizione in cui si sarebbe trovato l’accusato al momento dell’atto,

abbia potuto colpire il veicolo;

che pertanto ACCU 1, in applicazione

del principio in dubio pro reo, va prosciolto dall’accusa rivoltagli e ha

diritto a eque ripetibili;

visti gli art. 144 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di danneggiamento

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3256/2008 del 4 settembre 2008.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 l’importo di fr. 1'800.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 280.- testi

fr. 480.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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