10.2008.377
Danneggiamento di un veicolo di proprietà altrui mediante il lancio di un oggetto
22 gennaio 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.377
Data decisione, Autorità:
22.01.2009, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento di un veicolo di proprietà altrui mediante il lancio di un oggetto
DANNEGGIAMENTO
art. 144 CPS
Incarto
n.
10.2008.377
DA
3256/2008
Bellinzona
22
gennaio 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
Difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________ [recte:
__________], in data 14.08.2008, scagliando una bottiglia in vetro contro la
vettura Ford __________ di colore nero targata TI __________, danneggiato una
cosa di proprietà altrui;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 4 settembre
Fatti
2008 n. 3256/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.-
(trenta).
L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile al
competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 16 settembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 22 gennaio 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, i suoi difensori, la parte
civile e il suo patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testimoni;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il riconoscimento
della pretesa di risarcimento avanzata;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione per il suo assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
danneggiamento peri fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di complessivi fr.
3'563.25.- oltre interessi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che è stata chiesta dall’accusato
la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
che in data 14 agosto
2008.
si è tenuta la festa di compleanno di __________ nella casa di vacanza dei
suoi genitori sui Monti __________ sopra __________;
che a tale festa hanno
partecipato una ventina di giovani fra cui __________, figlio della parte
civile, l’accusato, __________ e __________;
che dal dibattimento è emerso
che solo alcuni giorni dopo la festa __________ ha scoperto un danno alla carrozzeria
della macchina della madre da lui utilizzata in quell’occasione per recarsi
alla festa;
che la famiglia di quest’ultimo,
ritenendo che il danno fosse capitato nel corso della festa, ha cercato di sapere
se l’avesse causato uno dei partecipanti alla serata;
che __________, avendo a suo
tempo indicato l’accusato come autore del danno mediante il lancio di una
bottiglia di vetro, è stato sentito dalla polizia;
che a seguito della sua
deposizione, i cui contenuti sono stati tuttavia precisati in aula da __________
medesimo in quanto riportanti affermazioni che ha asserito di non aver detto, è
stato emesso senza ulteriori atti istruttori il decreto di accusa nei confronti
di ACCU 1;
che al dibattimento - mediante
l’audizione di diversi testimoni - è stata ricostruita nel dettaglio la
cronologia degli eventi capitati il 14 agosto 2008;
che alla luce di tutte le
testimonianze e delle risultanze agli atti questo giudice non ha raggiunto,
oltre ogni ragionevole dubbio, la certezza che l’accusato abbia effettivamente
commesso l’infrazione;
che in particolare non vi sono sufficienti
elementi per concludere che un’eventuale lancio di bottiglia, vista la distanza
del veicolo rispetto alla casa dei signori __________ e – secondo quanto emerso
– alla posizione in cui si sarebbe trovato l’accusato al momento dell’atto,
abbia potuto colpire il veicolo;
che pertanto ACCU 1, in applicazione
del principio in dubio pro reo, va prosciolto dall’accusa rivoltagli e ha
diritto a eque ripetibili;
visti gli art. 144 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di danneggiamento
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3256/2008 del 4 settembre 2008.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 l’importo di fr. 1'800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 280.- testi
fr. 480.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster