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Decisione

10.2008.38

Guida in stato di spossatezza e incidente della circolazione

2 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

multa di fr. 1'400.-- decretata nei suoi confronti il 14 luglio 2006

dall’Amtstatthalteramt Luzern, e, se sì, a quali condizioni?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7

cpv. 1 e 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,

Considerandi

2.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 61/2008 del 14 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.

2'400.-- (duemilaquattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla multa di fr. 1'400.-- decretata nei suoi confronti

dall’Amtsstatthalteramt Luzern il 14 luglio 2006, ma ne prolunga il periodo di

prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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