10.2008.38
Guida in stato di spossatezza e incidente della circolazione
2 settembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.38
Data decisione, Autorità:
02.09.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di spossatezza e incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.38
DA
61/2008
Bellinzona
2
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con
Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 12 novembre 2007;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico, surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida cozzando dapprima contro la barriera protettiva laterale, indi contro lo
spartivia centrale, terminando poi la corsa sulla carreggiata opposta
dell’autostrada con la vettura rovesciata su di un fianco;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 12 novembre 2007;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio
2008 n. 61/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna (art. 34 e seg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 2'400.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla multa di fr. 1'400.-- inflittagli
il 14 luglio 2006 dell'Amtsstatthalteramt Luzern (art. 46 cpv. 1 CPS), con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 14 (art. 106 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 gennaio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 2 settembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti ma, esponendo la situazione personale ed economica del suo
assistito, postula una massiccia riduzione della multa e la non revoca della
precedente pena. In effetti l’imputato ha trovato da qualche mese un posto di
lavoro che gli consente di sopravvivere ed ha dimostrato con i fatti di essersi
rimesso sulla retta via;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
multa di fr. 1'400.-- decretata nei suoi confronti il 14 luglio 2006
dall’Amtstatthalteramt Luzern, e, se sì, a quali condizioni?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7
cpv. 1 e 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 61/2008 del 14 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.
2'400.-- (duemilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla multa di fr. 1'400.-- decretata nei suoi confronti
dall’Amtsstatthalteramt Luzern il 14 luglio 2006, ma ne prolunga il periodo di
prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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