Lexipedia

Decisione

10.2008.382

Sottrarre un'autofurgone della ditta e condurlo senza licenza di condurre

4 febbraio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 3269/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20

aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.

600.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2008;

indetto il dibattimento 4 febbraio 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 dicembre

2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

furto d’uso

1.2

guida senza licenza o

malgrado la revoca

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 94

cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto d'uso

e di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3269/2008 del 8

settembre 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.-

(seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster