10.2008.386
Circolare nonostante la revoca della licenza di condurre
5 maggio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.386
Data decisione, Autorità:
05.05.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.386
DA
3300/2008
Bellinzona
5
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione senza licenza di
condurre o nonostante revoca,
per aver condotto l’autovettura
Mercedes Benz targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19 febbraio 2008 per
il periodo 25 marzo 2008 - 24 agosto 2008;
fatti avvenuti a __________ il 5 maggio 2008;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 15
settembre 2008 n. 3300/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna (art.
34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4’200.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 1’050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
il 18 giugno 2007 e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 15 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza
che in caso di mancato pagamento, le stesse saranno sostituite con una pena
detentiva complessiva di 25 giorni (art. 36 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008
dall’accusato;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 maggio 2009, al
quale ha partecipato il difensore, mentre l’accusato, regolarmente citato a
mezzo raccomandata del 3 febbraio 2009, non è comparso, ed il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito in applicazione dell’art. 17 CPS o, in
subordine, dell’art. 19 CPS. Nella denegata ipotesi di una condanna egli
postula una sensibile riduzione della pena pecuniaria e della multa, tenuto
conto delle particolarità della caso specifico;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.1
Può
essere riconosciuto lo stato di necessità esimente, ex art. 17 CPS?
2.2
Può
essere riconosciuta l’incapacità ai sensi dell’art. 19 CPS?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene
pecuniarie di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.--ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 1’050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico
il 18 giugno 2007 e di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 15 ottobre 2007, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 17, 19, 95 cifra 2
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida nonostante la revoca
della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3300/2008 del 15 settembre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr.
1’400.-- (millequattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 (quindici) aliquote
giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.
1’050.-- (millecinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino il 18 giugno 2007, e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da
fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.-- (settecento),
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15
ottobre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi
per ciascuna (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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