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Decisione

10.2008.386

Circolare nonostante la revoca della licenza di condurre

5 maggio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna (art.

34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4’200.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a

complessivi fr. 1’050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

il 18 giugno 2007 e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 15 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza

che in caso di mancato pagamento, le stesse saranno sostituite con una pena

detentiva complessiva di 25 giorni (art. 36 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008

dall’accusato;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 maggio 2009, al

quale ha partecipato il difensore, mentre l’accusato, regolarmente citato a

mezzo raccomandata del 3 febbraio 2009, non è comparso, ed il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito in applicazione dell’art. 17 CPS o, in

subordine, dell’art. 19 CPS. Nella denegata ipotesi di una condanna egli

postula una sensibile riduzione della pena pecuniaria e della multa, tenuto

conto delle particolarità della caso specifico;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

2.1

Può

essere riconosciuto lo stato di necessità esimente, ex art. 17 CPS?

2.2

Può

essere riconosciuta l’incapacità ai sensi dell’art. 19 CPS?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene

pecuniarie di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.--ciascuna, corrispondenti a

complessivi fr. 1’050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico

il 18 giugno 2007 e di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 15 ottobre 2007, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 17, 19, 95 cifra 2

LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida nonostante la revoca

della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3300/2008 del 15 settembre

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr.

1’400.-- (millequattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 (quindici) aliquote

giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.

1’050.-- (millecinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino il 18 giugno 2007, e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da

fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.-- (settecento),

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15

ottobre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi

per ciascuna (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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