10.2008.391
Appropriazione indebita
3 marzo 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
10.2008.391
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, PRPEN
Titolo:
Appropriazione indebita
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.391
DA
3524/2008
Bellinzona
3
marzo 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
(difesa da:
Avv. DI 1)
prevenuta colpevole di appropriazione indebita,
per avere, a __________, il 19
luglio 2007, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo nella sua veste di sostituta dell’amministratore unico __________CIVI 1
- signor CIVI 2 – società quest’ultima proprietaria dell’ufficio cambi sito nei
pressi del Centro commerciale I__________, impiegato a profitto proprio valori
patrimoniali a lei affidati per un importo complessivo di circa CHF 70'000.-, e
meglio per essersi appropriata di CHF 39'881.-, € 20'583.- e US$ 75.- contenuti
nella cassa dell’ufficio cambi che le era stata affidata e provento
dell’attività di cambio della giornata; importo poi quest’ultimo da lei
denunciato alla Polizia come asseritamente rubato la stessa sera nel parcheggio
del Centro commerciale L__________ di __________; ritenuto come in tal modo la CIVI
1 sia stata privata della liquidità necessaria per far fronte ai propri
impegni; liquidità che era stata creata proprio anche grazie a due prestiti di
CHF 50'000.-, rispettivamente di CHF 20'000.- ottenuti dalla CIVI 1 dal figlio,
rispettivamente dalla sorella, della qui accusata;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138
cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 3524/2008 di
data 19 settembre 2008 del AINQ 1, che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'700.- (duemila settecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
3.
Rinvia la parte civile CIVI 1,
rispettivamente il signor CIVI 2, al competente foro civile per il giudizio
sulle sue pretese di risarcimento.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 3 marzo 2009, al
quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore, la parte civile CIVI
2.
e il suo patrocinatore, agente altresì in rappresentanza della CIVI 1, mentre
il Procuratore pubblico con lettera 9 dicembre 2008 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
sentiti i testi;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa; postula a nome della
CIVI 1 il risarcimento della somma di
fr. 70’000.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2007 e a nome di CIVI 2 della
somma di fr. 100'000.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2007, riservandosi
di avanzare per quest’ultimo ulteriori pretese in altra sede;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento sia perché la signora non ha commesso il fatto sia perché anche
qualora si volesse ritenere che ella si sia impossessata della somma di cui al
decreto di accusa, che deve in ogni caso essere ridotta a fr. 50'000.-, perché
gli altri 20'000.- non erano stati prestati alla società, non avrebbe commesso
il reato di appropriazione indebita, difettando, in applicazione della
giurisprudenza del Tribunale federale, il requisito dell’indebito profitto;
contesta le pretese della parte civile, rilevando peraltro che la stessa non si
è opposta al rinvio alla sede civile previsto nel decreto di accusa; chiede le
ripetibili;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se dev’essere accolta la
pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 70'000.-,
oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2007.
4.
Se dev’essere accolta la
pretesa della parte civile CIVI 2 di
fr. 100'000.-, oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2007;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che a far tempo dall’estate
2006.
ACCU 1 ha lavorato presso l’ufficio cambio facente capo alla CIVI 1 (ora CIVI
1), a __________, inizialmente a ore, su chiamata dell’amministratore unico della
società, CIVI 2, e nei dieci giorni precedenti il 19 luglio 2007, a tempo
pieno, a causa dell’assenza di quest’ultimo, occupandosi pertanto a titolo
esclusivo dell’apertura e della chiusura dell’ufficio cambio e gestendo in
prima persona l’avere in cassa, sommante a poco più di fr. 70'000.-;
che l’ufficio in parola era costituito
da un container – dotato di due casseforti e di un sistema di allarme da
inserire ogni qualvolta si lasciava il luogo – collocato a fianco del distributore
di benzina __________, sito a qualche centinaio di metri dal Centro commerciale
L__________;
che le mansioni dell’accusata
consistevano nell’eseguire cambi con clienti, dovendosi pure recare, su
richiesta del datore di lavoro (in alternanza con quest’ultimo o con la di lui
moglie), all’ufficio cambio __________ sito in __________ a __________, per
acquistare valuta estera (principalmente euro) a dipendenza delle esigenze dei
clienti;
che nella decina di giorni
precedenti il 19 luglio 2007, qualora capitasse di dover procedere all’acquisto
di denaro, l’accusata concordava solitamente la sera prima per telefono con gli
impiegati della __________ (all’occorrenza contattando sul cellulare il signor __________)
l’entità della valuta da acquistare e il suo prezzo, in modo tale da poterla ritirare
durante la trasferta dal suo domicilio, __________, al posto di lavoro, prima
dell’apertura dell’ufficio cambio; ciò che era precisamente avvenuto la sera in
questione, quando si è accordata con il signor __________ per l’acquisto di
euro (a suo dire euro 30'000.- al prezzo di fr. 50'000.-), per soddisfare
alcuni clienti tedeschi;
che alla chiusura, solitamente
tra le 18.30 e le 19.00, ella si occupava inoltre di allestire un resoconto delle
varie operazioni avvenute durante la giornata, registrando le relative fiches
nel computer in dotazione all’ufficio cambio;
che durante il suddetto periodo
l’accusata ha dichiarato di aver portato a casa tutte le sere parte dell’avere in
cassa, e meglio fr. 50'000.- prestati alla società dal figlio __________ nel
mese di luglio 2006 (cfr. ricevuta 13 luglio 2006 sottoscritta dal CIVI 2 agli
atti) e fr. 12'000.- provenienti da un mutuo personale concessole dalla sorella,
nel timore che detto denaro non le fosse per finire restituito dal titolare
della ditta, il quale avrebbe consumato al di fuori dell’attività di cambio la
somma di fr. 150'000.- immessa nella ditta da un investitore nel mese di
settembre 2006;
che la sera del 19 luglio 2007,
dopo aver provveduto alla chiusura dell’ufficio, senza tuttavia inserire
l’allarme, l’imputata si è recata in auto nel vicino centro commerciale__________
per acquistare delle bibite, infilando sotto il sedile del passeggero anteriore
destro la sua borsa a secchiello contenente, oltre a vari effetti personali
griffati, la somma di fr. 70'000.-, corrispondente al denaro che portava a casa
tutte le sere e a un ulteriore importo di fr. 8’000.-, prestatole dalla
sorella, che teneva sempre in borsetta nell’eventualità di doverlo immettere in
cassa in caso d’emergenza;
che verso le 19.10 una volta
uscita dal negozio, dopo che l’altoparlante aveva richiamato per un paio di
volte il detentore del veicolo da lei utilizzato (intestato a una nipote),
avvisandolo di presentarsi al parcheggio, l’imputata ha trovato ad attenderla quattro
uomini – di cui tre addetti alla sicurezza – e giunta nei pressi della vettura
ha notato che il vetro anteriore destro era rotto, realizzando all'istante che
le avevano rubato la borsa; furto che ha poi denunciato alla Polizia cantonale di
__________ la sera stessa, ammettendo di aver commesso una fatale leggerezza
lasciando una così ingente somma di denaro in auto mentre si recava a fare la
spesa;
che in data 10 ottobre 2007 CIVI
2, a titolo personale e a nome della CIVI 1, ha denunciato al Ministero
pubblico la ACCU 1 per appropriazione indebita, sottolineando il fatto che ella
aveva agito a sua insaputa e in violazione di tutta una seria di direttive e
norme comportamentali elencate in sede di denuncia, che le avrebbe imposto come
sua dipendente;
che con decreto di accusa 19
settembre 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto la ACCU 1 autrice colpevole
di appropriazione indebita, per aver impiegato a profitto proprio valori
patrimoniali a lei affidati per un importo complessivo di fr. 70'000.- (in
valuta diversa da quella da lei denunciata, e meglio fr. 39'881.-, euro
20'583.- e US$ 75.-) e in applicazione della pena ha proposto la sua condanna a
una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e agli
oneri processuali;
che giusta l’art. 138 cifra 1
CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria
una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega
a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con
una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (prima frase);
che la vicenda, legata a una
miriade di strane coincidenze e a una “fatale leggerezza”, ha da subito destato
nell’autorità inquirente e nell’accusa in seguito seri dubbi sull’attendibilità
dell’imputata e quindi sul fatto che il furto fosse realmente accaduto: in
particolare sono apparse strane le modalità di trasporto del denaro e le
facoltà concesse all’accusata di gestire l’attività in tale modo, senza contare
che ella aveva insolitamente omesso di inserire l’allarme; è inoltre apparsa
singolare la circostanza per cui la cifra sparita era il corrispondente del
denaro immesso nella ditta da parte del figlio e della sorella, che l’accusata
temeva oltretutto di perdere; dalla deposizione 30 luglio 2007 dell’addetto
alla centrale di sicurezza del Centro commerciale I__________, __________, è poi
emersa un’incongruenza tra il furto e la reazione fredda della donna, come se
sapesse con anticipo quanto era accaduto, senza peraltro aver prima controllato
sotto il sedile;
che dalla documentazione
prodotta dal CIVI 2, e meglio dall’estratto attestante la distinta delle
operazioni di cassa da lui stampato il 26 luglio 2007 e consegnato il giorno
successivo agli inquirenti in occasione di un verbale di interrogatorio (cfr.
AI 3, doc. 20), è risultato che il 19 luglio 2007, alla chiusura, vi era effettivamente
in cassa una cifra pari a circa fr. 70'000.-, tuttavia in valuta diversa
rispetto a quella denunciata; in particolare, risultava esservi l’importo di
euro 20'583.-, che avrebbe sconfessato la versione dell’accusata, secondo cui
avrebbe concordato per l’indomani con la __________ l’acquisto di euro
30'000.-, poiché erano rimasti pochi spicci; l’autorità inquirente aveva
peraltro rilevato sul telefono della CIVI 1 una chiamata senza risposta alle
18.10
proprio dal predetto ufficio cambi;
che da una dichiarazione, pure prodotta
dal CIVI 2, sottoscritta il 23 luglio 2007 dall’imputata presso il suo legale di
allora, avv. __________, risulta che ella ha ammesso di aver effettuato il
prelevamento di denaro e il sciagurato trasporto all’insaputa e contro gli
ordini del primo;
che la difesa, dopo aver messo
in evidenza che l’appropriazione indebita verterebbe semmai sulla sola somma di
fr. 50'000.- formalmente immessa nella società tramite prestito fruttifero, ad
esclusione degli altri fr. 20'000.-, ha concluso per il proscioglimento
dell’imputata, asserendo che la tesi accusatoria non si fonderebbe su alcun
elemento concreto, se non sull’episodio del furto preso per sé stesso e sulle
dichiarazioni – per nulla disinteressate – del CIVI 2, il quale, disponendo del
computer in dotazione alla CIVI 1, avrebbe tra l’altro avuto modo di modificare
a suo piacimento i dati relativi alle operazioni di cassa, di fatto prodotti a
distanza di quasi 10 giorni dall’evento;
in proposito la difesa ha
ritenuto senz’altro sintomatico il fatto che fino alla richiesta di supporto
tecnico del Procuratore pubblico del 18 aprile 2008 il PC in questione è
rimasto (in luoghi non meglio definiti) in possesso del CIVI 2, il quale, prima
di consegnarlo all’autorità inquirente, ha tra l’altro affermato che non era
più funzionante e che lo aveva pertanto sottoposto a una riparazione; certo è
che l’acquisto di euro concordato dall’imputata la sera del furto, è stato
confermato dal signor __________, il quale, pur non ricordandosi dell’importo
pattuito, ha asserito che l’operazione era compatibile con quelle generalmente
eseguite dalla CIVI 1;
che per la difesa, in
definitiva, soprattutto alla luce delle testimonianze rese a dibattimento, gli unici
fatti certi sono che l’imputata nelle settimane precedenti il furto lavorava a
tempo pieno presso l’ufficio cambio, con facoltà di concordare direttamente le
operazioni di cambio con la __________ e senza dover adottare particolari
accorgimenti per il trasporto della valuta, tant’è vero che a detta del signor __________
era consueto che la ACCU 1 e la moglie del CIVI 2 tenessero i soldi in
borsetta, mentre costui li custodisse in tasca; anche la testimonianza resa dall’addetto
alla centrale di sicurezza del Centro commerciale ha poi permesso di
relativizzare la portata conferita dall’autorità inquirente alla reazione avuta
dall’imputata una volta realizzato il furto; la circostanza per cui ella non
aveva inserito l’allarme non avrebbe per finire nessuna conseguenza utile ai
fini accusatori;
che in concreto non può non
essere rilevato che, com’emerso dall’istruzione formale, vi sono innumerevoli
stranezze che aleggiano attorno all’episodio del furto, come pure alcune imprecisioni
e zone d’ombra che l’accusata non ha saputo chiarire in modo convincente, le
quali, unitamente alle prime, danno senz’altro adito a qualche riflessione;
che innanzitutto appare
alquanto strano che la sola e unica volta in cui non è stato inserito l’allarme
sia proprio la sera in cui l’imputata ha subito il furto; tale circostanza, che
non permette in particolare di determinare i movimenti della signora dopo le
18.10
(ovvero dopo la telefonata da lei effettuata tramite il fax dell’ufficio
della durata di 5 minuti e la chiamata non risposta sul telefono da parte della
__________), potrebbe lasciar supporre che ella abbia omesso di proposito di
inserire l’allarme per poter tornare indisturbata all’ufficio cambio, in un
secondo tempo, a recuperare la somma asseritamente rubatale, che ben avrebbe
potuto custodire in una delle due casseforti;
che lascia poi perplessi il
fatto che ella abbia dichiarato di aver telefonato dalla linea del fax (benché
avesse precedentemente affermato che il giorno dei fatti l’apparecchio in
questione era fuori uso) a un conoscente per porgergli le condoglianze per la
perdita della moglie, che a quel momento non era però deceduta; tale episodio
getta alcune ombre sulla credibilità dell’imputata, la quale non sempre ha saputo
fornire spiegazioni convincenti alle domande postele dagli inquirenti e durante
l’istruttoria dibattimentale;
che a carico dell’imputata
rimangono pure le dichiarazioni dell’avv. __________, in presenza del quale
avrebbe sottoscritto la dichiarazione 23 luglio 2007, circostanza tuttavia da
lei negata, asserendo di aver firmato un altro documento, di poche righe, in
cui si assumeva la responsabilità per il trasporto del denaro contante fuori
dall’ufficio cambio, allo scopo di consentire al CIVI 2 di chiedere un risarcimento
alla propria assicurazione in relazione al furto; l’avvocato, oltre a
confermare che quella prodotta dal CIVI 2 era la dichiarazione sottoscritta
dall’imputata, ha altresì riferito di una strana proposta che quest’ultima gli avrebbe
formulato telefonicamente il pomeriggio del 23 luglio 2007, nel senso che
avrebbe messo a disposizione della CIVI 1 altri fr. 50'000.- del figlio entro 3
o 4 giorni, a condizione che il CIVI 2 sottoscrivesse un contratto di prestito
a titolo personale (cfr. verbale di interrogatorio 20 maggio 2008, pag. 5);
che sebbene tali elementi possano
di primo acchito far sorgere il serio dubbio che l’imputata abbia inscenato il
furto al fine di appropriarsi del denaro di spettanza del figlio e della
sorella che temeva di perdere e che il CIVI 2 aveva rifiutato di restituirle, a
una loro più attenta lettura questo giudice non può pervenire con affidante e
tranquilla persuasione al convincimento che ella ha effettivamente commesso il
reato ascrittole;
che per quanto attiene alla
chiamata senza risposta delle 18.10 sul telefono fisso dell’ufficio cambio – che
potrebbe indurre a credere che l’accusata avesse lasciato l’ufficio, creando di
fatto un notevole spazio temporale entro il quale non è dato di sapere cosa
ella abbia potuto fare – va detto che durante l’istruttoria dibattimentale il CIVI
2.
ha affermato che il telefono della CIVI 1 era stato da lui deviato sul suo
cellulare, in modo tale da mantenere i contatti con i clienti, pur non essendo
presente in ufficio, questo a comprova delle asserzioni dell’accusata;
che dal fascicolo processuale
non è poi emerso che il CIVI 2 abbia dato particolari disposizioni all’imputata
relativamente al trasporto dei soldi: di particolare rilevanza in proposito è
la testimonianza del signor __________, consulente presso la __________, il
quale in aula ha di fatto smentito che vi erano particolari accorgimenti per il
trasporto del denaro (“i franchi che venivano portati si trovavano o in
tasca o se si trattava delle signore nella borsa”);
che il teste ha altresì
confermato che “il referente (per la CIVI 1, ndr) era inizialmente il
CIVI 2 o la sua moglie, in seguito vi era anche la ACCU 1”, la quale aveva quindi
la facoltà di concordare direttamente il prezzo della merce; in tal senso ha
asserito che:
“Quando le persone
della __________ avevano bisogno di soldi all’infuori dei nostri orari
d’ufficio, che sono dalle 9 alle 17.30, prendevano telefonicamente un
appuntamento, che poteva essere alla sera dopo la chiusura o al mattino prima
dell’apertura. Ricordo una telefonata del 19 luglio 2007, dopo le 17.30, perché
poco tempo dopo sono stato interpellato in merito dalla polizia. Il motivo
della telefonata era quello di concordare il ritiro di un importo in euro per
il mattino seguente, se non erro attorno alle 8”;
che il signor __________, pur
non ricordando l’importo esatto dell’operazione in parola, ha del resto affermato
che “mediamente venivano cambiati circa 20'000 Euro (si variava tra i 10’000
e i 30'000)”, ciò che va nel senso di quanto preteso dall’imputata;
che sulla valuta presente in
cassa la sera del 19 luglio 2007 – il cui importo del resto non differisce
sostanzialmente tra quanto affermato dall’imputata e dal suo datore di lavoro –
il conteggio presentato dal CIVI 2 non è di ausilio: non può infatti essere
disatteso che tale documento è stato allestito personalmente da quest’ultimo
sulla base di dati estrapolati dal computer in suo possesso, per essere
presentato agli inquirenti solamente il 27 luglio 2007, ovvero oltre una
settimana dopo i fatti (senza che sia stato possibile ricostruire le operazioni
eseguite sui documenti; cfr. descrizione del risultato d’intervento 3 luglio
2008.
del Centro sistemi informativi);
che per di più l’estratto non riporta
correttamente il numero di operazioni di cambio eseguite quel giorno, poiché
non tiene conto di tutte le fiches create (dati che l’imputata aveva tra
l’altro rimesso da subito in discussione, dichiarandosi convinta che il numero
di operazioni eseguite fosse superiore, come del resto attesta la grafica delle
operazioni giornaliere per i mesi di giugno e luglio 2007 eseguita
dall’autorità inquirente, dalla quale risultano mediamente oltre 50 operazioni;
cfr. AI 29, allegato 7);
che l’audizione dibattimentale
dell’addetto alla centrale di sicurezza del Centro commerciale I__________ ha
portato di fatto a ridimensionare la portata conferita dall’accusa alle sue
prime dichiarazioni; egli ha in effetti asserito che:
“Quando nel verbale
30.
luglio 2007 ho detto che la signora mi era parsa emotivamente un po’ fredda,
intendevo dire che aveva gestito la situazione senza lasciarsi prendere dal
panico (piangere, lasciarsi cadere a terra ecc.); non intendevo dire che era
rimasta indifferente al fatto”;
che allo stesso modo, se contestualizzate
nel mandato da lui assunto a tutela del CIVI 2, vanno relativizzate le
dichiarazioni spontanee dell’avv. __________ (“Vorrei aggiungere che…”) a
carico dell’imputata: infatti da una lettura distanziata si ha l’impressione
che egli volesse difendere il suo cliente, così come il suo operato; ad ogni
buon conto, dell’asserita disponibilità dell’imputata – da lei contestata – a rimettere
nella società l’importo di fr. 50'000.- non vi è nessun ulteriore riscontro;
che in definitiva non vi è
alcun elemento decisivo di ausilio per il giudizio odierno e gli indizi, anche
presi nel loro insieme, non sono sufficienti per raggiungere la necessaria
certezza del fatto (in particolare la mancata attivazione dell’allarme proprio
quel giorno, ossia l’unico indizio che rimane inspiegabile se non con la
dimenticanza, non permette da sola di concludere per la colpevolezza), per cui,
sussistendo dubbi e incertezze, occorre prosciogliere
l’imputata in ossequio al principio cardine “in dubio pro reo”;
che gli oneri della presente
procedura vanno caricati allo Stato, il quale rifonderà alla ACCU 1 l’importo
di fr. 2'500.- a titoli di ripetibili;
visti gli art. 138 cifra 1 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
3524/2008 del 19 settembre 2008.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà alla ACCU 1 l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
A carico dello Stato,
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 140.- testi
fr. 840.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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