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Decisione

10.2008.391

Appropriazione indebita

3 marzo 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'700.- (duemila settecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.

30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

3.

Rinvia la parte civile CIVI 1,

rispettivamente il signor CIVI 2, al competente foro civile per il giudizio

sulle sue pretese di risarcimento.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 3 marzo 2009, al

quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore, la parte civile CIVI

2.

e il suo patrocinatore, agente altresì in rappresentanza della CIVI 1, mentre

il Procuratore pubblico con lettera 9 dicembre 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,

sentiti i testi;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa; postula a nome della

CIVI 1 il risarcimento della somma di

fr. 70’000.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2007 e a nome di CIVI 2 della

somma di fr. 100'000.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2007, riservandosi

di avanzare per quest’ultimo ulteriori pretese in altra sede;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento sia perché la signora non ha commesso il fatto sia perché anche

qualora si volesse ritenere che ella si sia impossessata della somma di cui al

decreto di accusa, che deve in ogni caso essere ridotta a fr. 50'000.-, perché

gli altri 20'000.- non erano stati prestati alla società, non avrebbe commesso

il reato di appropriazione indebita, difettando, in applicazione della

giurisprudenza del Tribunale federale, il requisito dell’indebito profitto;

contesta le pretese della parte civile, rilevando peraltro che la stessa non si

è opposta al rinvio alla sede civile previsto nel decreto di accusa; chiede le

ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se dev’essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 70'000.-,

oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2007.

4.

Se dev’essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 2 di

fr. 100'000.-, oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2007;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che a far tempo dall’estate

2006.

ACCU 1 ha lavorato presso l’ufficio cambio facente capo alla CIVI 1 (ora CIVI

1), a __________, inizialmente a ore, su chiamata dell’amministratore unico della

società, CIVI 2, e nei dieci giorni precedenti il 19 luglio 2007, a tempo

pieno, a causa dell’assenza di quest’ultimo, occupandosi pertanto a titolo

esclusivo dell’apertura e della chiusura dell’ufficio cambio e gestendo in

prima persona l’avere in cassa, sommante a poco più di fr. 70'000.-;

che l’ufficio in parola era costituito

da un container – dotato di due casseforti e di un sistema di allarme da

inserire ogni qualvolta si lasciava il luogo – collocato a fianco del distributore

di benzina __________, sito a qualche centinaio di metri dal Centro commerciale

L__________;

che le mansioni dell’accusata

consistevano nell’eseguire cambi con clienti, dovendosi pure recare, su

richiesta del datore di lavoro (in alternanza con quest’ultimo o con la di lui

moglie), all’ufficio cambio __________ sito in __________ a __________, per

acquistare valuta estera (principalmente euro) a dipendenza delle esigenze dei

clienti;

che nella decina di giorni

precedenti il 19 luglio 2007, qualora capitasse di dover procedere all’acquisto

di denaro, l’accusata concordava solitamente la sera prima per telefono con gli

impiegati della __________ (all’occorrenza contattando sul cellulare il signor __________)

l’entità della valuta da acquistare e il suo prezzo, in modo tale da poterla ritirare

durante la trasferta dal suo domicilio, __________, al posto di lavoro, prima

dell’apertura dell’ufficio cambio; ciò che era precisamente avvenuto la sera in

questione, quando si è accordata con il signor __________ per l’acquisto di

euro (a suo dire euro 30'000.- al prezzo di fr. 50'000.-), per soddisfare

alcuni clienti tedeschi;

che alla chiusura, solitamente

tra le 18.30 e le 19.00, ella si occupava inoltre di allestire un resoconto delle

varie operazioni avvenute durante la giornata, registrando le relative fiches

nel computer in dotazione all’ufficio cambio;

che durante il suddetto periodo

l’accusata ha dichiarato di aver portato a casa tutte le sere parte dell’avere in

cassa, e meglio fr. 50'000.- prestati alla società dal figlio __________ nel

mese di luglio 2006 (cfr. ricevuta 13 luglio 2006 sottoscritta dal CIVI 2 agli

atti) e fr. 12'000.- provenienti da un mutuo personale concessole dalla sorella,

nel timore che detto denaro non le fosse per finire restituito dal titolare

della ditta, il quale avrebbe consumato al di fuori dell’attività di cambio la

somma di fr. 150'000.- immessa nella ditta da un investitore nel mese di

settembre 2006;

che la sera del 19 luglio 2007,

dopo aver provveduto alla chiusura dell’ufficio, senza tuttavia inserire

l’allarme, l’imputata si è recata in auto nel vicino centro commerciale__________

per acquistare delle bibite, infilando sotto il sedile del passeggero anteriore

destro la sua borsa a secchiello contenente, oltre a vari effetti personali

griffati, la somma di fr. 70'000.-, corrispondente al denaro che portava a casa

tutte le sere e a un ulteriore importo di fr. 8’000.-, prestatole dalla

sorella, che teneva sempre in borsetta nell’eventualità di doverlo immettere in

cassa in caso d’emergenza;

che verso le 19.10 una volta

uscita dal negozio, dopo che l’altoparlante aveva richiamato per un paio di

volte il detentore del veicolo da lei utilizzato (intestato a una nipote),

avvisandolo di presentarsi al parcheggio, l’imputata ha trovato ad attenderla quattro

uomini – di cui tre addetti alla sicurezza – e giunta nei pressi della vettura

ha notato che il vetro anteriore destro era rotto, realizzando all'istante che

le avevano rubato la borsa; furto che ha poi denunciato alla Polizia cantonale di

__________ la sera stessa, ammettendo di aver commesso una fatale leggerezza

lasciando una così ingente somma di denaro in auto mentre si recava a fare la

spesa;

che in data 10 ottobre 2007 CIVI

2, a titolo personale e a nome della CIVI 1, ha denunciato al Ministero

pubblico la ACCU 1 per appropriazione indebita, sottolineando il fatto che ella

aveva agito a sua insaputa e in violazione di tutta una seria di direttive e

norme comportamentali elencate in sede di denuncia, che le avrebbe imposto come

sua dipendente;

che con decreto di accusa 19

settembre 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto la ACCU 1 autrice colpevole

di appropriazione indebita, per aver impiegato a profitto proprio valori

patrimoniali a lei affidati per un importo complessivo di fr. 70'000.- (in

valuta diversa da quella da lei denunciata, e meglio fr. 39'881.-, euro

20'583.- e US$ 75.-) e in applicazione della pena ha proposto la sua condanna a

una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e agli

oneri processuali;

che giusta l’art. 138 cifra 1

CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria

una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega

a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (prima frase);

che la vicenda, legata a una

miriade di strane coincidenze e a una “fatale leggerezza”, ha da subito destato

nell’autorità inquirente e nell’accusa in seguito seri dubbi sull’attendibilità

dell’imputata e quindi sul fatto che il furto fosse realmente accaduto: in

particolare sono apparse strane le modalità di trasporto del denaro e le

facoltà concesse all’accusata di gestire l’attività in tale modo, senza contare

che ella aveva insolitamente omesso di inserire l’allarme; è inoltre apparsa

singolare la circostanza per cui la cifra sparita era il corrispondente del

denaro immesso nella ditta da parte del figlio e della sorella, che l’accusata

temeva oltretutto di perdere; dalla deposizione 30 luglio 2007 dell’addetto

alla centrale di sicurezza del Centro commerciale I__________, __________, è poi

emersa un’incongruenza tra il furto e la reazione fredda della donna, come se

sapesse con anticipo quanto era accaduto, senza peraltro aver prima controllato

sotto il sedile;

che dalla documentazione

prodotta dal CIVI 2, e meglio dall’estratto attestante la distinta delle

operazioni di cassa da lui stampato il 26 luglio 2007 e consegnato il giorno

successivo agli inquirenti in occasione di un verbale di interrogatorio (cfr.

AI 3, doc. 20), è risultato che il 19 luglio 2007, alla chiusura, vi era effettivamente

in cassa una cifra pari a circa fr. 70'000.-, tuttavia in valuta diversa

rispetto a quella denunciata; in particolare, risultava esservi l’importo di

euro 20'583.-, che avrebbe sconfessato la versione dell’accusata, secondo cui

avrebbe concordato per l’indomani con la __________ l’acquisto di euro

30'000.-, poiché erano rimasti pochi spicci; l’autorità inquirente aveva

peraltro rilevato sul telefono della CIVI 1 una chiamata senza risposta alle

18.10

proprio dal predetto ufficio cambi;

che da una dichiarazione, pure prodotta

dal CIVI 2, sottoscritta il 23 luglio 2007 dall’imputata presso il suo legale di

allora, avv. __________, risulta che ella ha ammesso di aver effettuato il

prelevamento di denaro e il sciagurato trasporto all’insaputa e contro gli

ordini del primo;

che la difesa, dopo aver messo

in evidenza che l’appropriazione indebita verterebbe semmai sulla sola somma di

fr. 50'000.- formalmente immessa nella società tramite prestito fruttifero, ad

esclusione degli altri fr. 20'000.-, ha concluso per il proscioglimento

dell’imputata, asserendo che la tesi accusatoria non si fonderebbe su alcun

elemento concreto, se non sull’episodio del furto preso per sé stesso e sulle

dichiarazioni – per nulla disinteressate – del CIVI 2, il quale, disponendo del

computer in dotazione alla CIVI 1, avrebbe tra l’altro avuto modo di modificare

a suo piacimento i dati relativi alle operazioni di cassa, di fatto prodotti a

distanza di quasi 10 giorni dall’evento;

in proposito la difesa ha

ritenuto senz’altro sintomatico il fatto che fino alla richiesta di supporto

tecnico del Procuratore pubblico del 18 aprile 2008 il PC in questione è

rimasto (in luoghi non meglio definiti) in possesso del CIVI 2, il quale, prima

di consegnarlo all’autorità inquirente, ha tra l’altro affermato che non era

più funzionante e che lo aveva pertanto sottoposto a una riparazione; certo è

che l’acquisto di euro concordato dall’imputata la sera del furto, è stato

confermato dal signor __________, il quale, pur non ricordandosi dell’importo

pattuito, ha asserito che l’operazione era compatibile con quelle generalmente

eseguite dalla CIVI 1;

che per la difesa, in

definitiva, soprattutto alla luce delle testimonianze rese a dibattimento, gli unici

fatti certi sono che l’imputata nelle settimane precedenti il furto lavorava a

tempo pieno presso l’ufficio cambio, con facoltà di concordare direttamente le

operazioni di cambio con la __________ e senza dover adottare particolari

accorgimenti per il trasporto della valuta, tant’è vero che a detta del signor __________

era consueto che la ACCU 1 e la moglie del CIVI 2 tenessero i soldi in

borsetta, mentre costui li custodisse in tasca; anche la testimonianza resa dall’addetto

alla centrale di sicurezza del Centro commerciale ha poi permesso di

relativizzare la portata conferita dall’autorità inquirente alla reazione avuta

dall’imputata una volta realizzato il furto; la circostanza per cui ella non

aveva inserito l’allarme non avrebbe per finire nessuna conseguenza utile ai

fini accusatori;

che in concreto non può non

essere rilevato che, com’emerso dall’istruzione formale, vi sono innumerevoli

stranezze che aleggiano attorno all’episodio del furto, come pure alcune imprecisioni

e zone d’ombra che l’accusata non ha saputo chiarire in modo convincente, le

quali, unitamente alle prime, danno senz’altro adito a qualche riflessione;

che innanzitutto appare

alquanto strano che la sola e unica volta in cui non è stato inserito l’allarme

sia proprio la sera in cui l’imputata ha subito il furto; tale circostanza, che

non permette in particolare di determinare i movimenti della signora dopo le

18.10

(ovvero dopo la telefonata da lei effettuata tramite il fax dell’ufficio

della durata di 5 minuti e la chiamata non risposta sul telefono da parte della

__________), potrebbe lasciar supporre che ella abbia omesso di proposito di

inserire l’allarme per poter tornare indisturbata all’ufficio cambio, in un

secondo tempo, a recuperare la somma asseritamente rubatale, che ben avrebbe

potuto custodire in una delle due casseforti;

che lascia poi perplessi il

fatto che ella abbia dichiarato di aver telefonato dalla linea del fax (benché

avesse precedentemente affermato che il giorno dei fatti l’apparecchio in

questione era fuori uso) a un conoscente per porgergli le condoglianze per la

perdita della moglie, che a quel momento non era però deceduta; tale episodio

getta alcune ombre sulla credibilità dell’imputata, la quale non sempre ha saputo

fornire spiegazioni convincenti alle domande postele dagli inquirenti e durante

l’istruttoria dibattimentale;

che a carico dell’imputata

rimangono pure le dichiarazioni dell’avv. __________, in presenza del quale

avrebbe sottoscritto la dichiarazione 23 luglio 2007, circostanza tuttavia da

lei negata, asserendo di aver firmato un altro documento, di poche righe, in

cui si assumeva la responsabilità per il trasporto del denaro contante fuori

dall’ufficio cambio, allo scopo di consentire al CIVI 2 di chiedere un risarcimento

alla propria assicurazione in relazione al furto; l’avvocato, oltre a

confermare che quella prodotta dal CIVI 2 era la dichiarazione sottoscritta

dall’imputata, ha altresì riferito di una strana proposta che quest’ultima gli avrebbe

formulato telefonicamente il pomeriggio del 23 luglio 2007, nel senso che

avrebbe messo a disposizione della CIVI 1 altri fr. 50'000.- del figlio entro 3

o 4 giorni, a condizione che il CIVI 2 sottoscrivesse un contratto di prestito

a titolo personale (cfr. verbale di interrogatorio 20 maggio 2008, pag. 5);

che sebbene tali elementi possano

di primo acchito far sorgere il serio dubbio che l’imputata abbia inscenato il

furto al fine di appropriarsi del denaro di spettanza del figlio e della

sorella che temeva di perdere e che il CIVI 2 aveva rifiutato di restituirle, a

una loro più attenta lettura questo giudice non può pervenire con affidante e

tranquilla persuasione al convincimento che ella ha effettivamente commesso il

reato ascrittole;

che per quanto attiene alla

chiamata senza risposta delle 18.10 sul telefono fisso dell’ufficio cambio – che

potrebbe indurre a credere che l’accusata avesse lasciato l’ufficio, creando di

fatto un notevole spazio temporale entro il quale non è dato di sapere cosa

ella abbia potuto fare – va detto che durante l’istruttoria dibattimentale il CIVI

2.

ha affermato che il telefono della CIVI 1 era stato da lui deviato sul suo

cellulare, in modo tale da mantenere i contatti con i clienti, pur non essendo

presente in ufficio, questo a comprova delle asserzioni dell’accusata;

che dal fascicolo processuale

non è poi emerso che il CIVI 2 abbia dato particolari disposizioni all’imputata

relativamente al trasporto dei soldi: di particolare rilevanza in proposito è

la testimonianza del signor __________, consulente presso la __________, il

quale in aula ha di fatto smentito che vi erano particolari accorgimenti per il

trasporto del denaro (“i franchi che venivano portati si trovavano o in

tasca o se si trattava delle signore nella borsa”);

che il teste ha altresì

confermato che “il referente (per la CIVI 1, ndr) era inizialmente il

CIVI 2 o la sua moglie, in seguito vi era anche la ACCU 1”, la quale aveva quindi

la facoltà di concordare direttamente il prezzo della merce; in tal senso ha

asserito che:

“Quando le persone

della __________ avevano bisogno di soldi all’infuori dei nostri orari

d’ufficio, che sono dalle 9 alle 17.30, prendevano telefonicamente un

appuntamento, che poteva essere alla sera dopo la chiusura o al mattino prima

dell’apertura. Ricordo una telefonata del 19 luglio 2007, dopo le 17.30, perché

poco tempo dopo sono stato interpellato in merito dalla polizia. Il motivo

della telefonata era quello di concordare il ritiro di un importo in euro per

il mattino seguente, se non erro attorno alle 8”;

che il signor __________, pur

non ricordando l’importo esatto dell’operazione in parola, ha del resto affermato

che “mediamente venivano cambiati circa 20'000 Euro (si variava tra i 10’000

e i 30'000)”, ciò che va nel senso di quanto preteso dall’imputata;

che sulla valuta presente in

cassa la sera del 19 luglio 2007 – il cui importo del resto non differisce

sostanzialmente tra quanto affermato dall’imputata e dal suo datore di lavoro –

il conteggio presentato dal CIVI 2 non è di ausilio: non può infatti essere

disatteso che tale documento è stato allestito personalmente da quest’ultimo

sulla base di dati estrapolati dal computer in suo possesso, per essere

presentato agli inquirenti solamente il 27 luglio 2007, ovvero oltre una

settimana dopo i fatti (senza che sia stato possibile ricostruire le operazioni

eseguite sui documenti; cfr. descrizione del risultato d’intervento 3 luglio

2008.

del Centro sistemi informativi);

che per di più l’estratto non riporta

correttamente il numero di operazioni di cambio eseguite quel giorno, poiché

non tiene conto di tutte le fiches create (dati che l’imputata aveva tra

l’altro rimesso da subito in discussione, dichiarandosi convinta che il numero

di operazioni eseguite fosse superiore, come del resto attesta la grafica delle

operazioni giornaliere per i mesi di giugno e luglio 2007 eseguita

dall’autorità inquirente, dalla quale risultano mediamente oltre 50 operazioni;

cfr. AI 29, allegato 7);

che l’audizione dibattimentale

dell’addetto alla centrale di sicurezza del Centro commerciale I__________ ha

portato di fatto a ridimensionare la portata conferita dall’accusa alle sue

prime dichiarazioni; egli ha in effetti asserito che:

“Quando nel verbale

30.

luglio 2007 ho detto che la signora mi era parsa emotivamente un po’ fredda,

intendevo dire che aveva gestito la situazione senza lasciarsi prendere dal

panico (piangere, lasciarsi cadere a terra ecc.); non intendevo dire che era

rimasta indifferente al fatto”;

che allo stesso modo, se contestualizzate

nel mandato da lui assunto a tutela del CIVI 2, vanno relativizzate le

dichiarazioni spontanee dell’avv. __________ (“Vorrei aggiungere che…”) a

carico dell’imputata: infatti da una lettura distanziata si ha l’impressione

che egli volesse difendere il suo cliente, così come il suo operato; ad ogni

buon conto, dell’asserita disponibilità dell’imputata – da lei contestata – a rimettere

nella società l’importo di fr. 50'000.- non vi è nessun ulteriore riscontro;

che in definitiva non vi è

alcun elemento decisivo di ausilio per il giudizio odierno e gli indizi, anche

presi nel loro insieme, non sono sufficienti per raggiungere la necessaria

certezza del fatto (in particolare la mancata attivazione dell’allarme proprio

quel giorno, ossia l’unico indizio che rimane inspiegabile se non con la

dimenticanza, non permette da sola di concludere per la colpevolezza), per cui,

sussistendo dubbi e incertezze, occorre prosciogliere

l’imputata in ossequio al principio cardine “in dubio pro reo”;

che gli oneri della presente

procedura vanno caricati allo Stato, il quale rifonderà alla ACCU 1 l’importo

di fr. 2'500.- a titoli di ripetibili;

visti gli art. 138 cifra 1 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

3524/2008 del 19 settembre 2008.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà alla ACCU 1 l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

A carico dello Stato,

fr. 500.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 140.- testi

fr. 840.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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