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Decisione

10.2008.396

Disporre arbitrariamente in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati (fr. 11'100.00); omettere di ottemperare alle ingiunzioni dell'UEF

18 febbraio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti

appena riassunti non collimano perfettamente con quanto descritto

dall’accusato, ma dimostrano in ogni caso che egli ha pagato esecuzioni per

importi tutt’altro che indifferenti. Va quindi subito osservato che questi

importi, se rettamente destinati, avrebbero permesso all’accusato di ossequiare

l’ordine di versamento dell’eccedenza pignorabile che lo riguardava.

Appurato dunque

il mancato rispetto delle decisioni emesse a suo carico, occorre ora stabilire

se le motivazioni addotte dal debitore e l’atteggiamento da lui assunto

costituiscono un valido motivo giustificativo, così come da lui preteso.

4. Il reato di

cui all'art. 169 CP - secondo cui è punito per distrazione di valori

patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale chiunque arbitrariamente

dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati,

compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento

o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al

patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure

deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali -

presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore. Il

dolo eventuale è comunque sufficiente (decisione TF 6S.103/2003 -6P.141/2003

del 2.4.2004 e riferimenti; BSK StGB II - A. BRUNNER, Basilea 2003, n. 24 ad

art. 169 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 1997, n. 10 ad art. 169 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 315; B. CORBOZ,

Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 20 ad art. 169 CP).

Nel caso che

ci occupa non vi sono dubbi sulle intenzioni dell’autore di non onorare quanto

deciso dall’Ufficio denunciante, ritenuto che egli voleva scientemente “evitare

il fallimento della moglie”. Logico quindi anche il conseguente pregiudizio

patito dai suoi debitori. Occorre quindi unicamente stabilire se questo agire

dev’essere considerato “arbitrario” così come prevede la norma citata poc’anzi,

oppure se le motivazioni che hanno spinto ACCU 1 a non rispettare le decisioni emanate nei suoi confronti sono tali da rendere ammissibile il suo

comportamento. Ipotesi, quest’ultima, che non non è assolutamente data nel caso

in esame, ritenuto che, secondo la dottrina citata nel precedente capoverso possono

e devono essere considerati arbitrari tutti quegli atti di disposizione del

debitore che non sono stati autorizzati dalla legge, dall’Autorità competente

oppure dai creditori di riferimento e che, nella fattispecie, non è il caso.

5. Abbondanzialmente

va poi rilevato che l’agire dell’accusato non appare nemmeno giustificato delle

circostanze concrete, ritenuto che, stando a quanto dichiarato dal marito, __________

percepiva unicamente fr. 19'000.-- annui per una non ben definita attività di “consulente”

di un esercizio pubblico a __________. È quindi illogico che il marito abbia versato

a suo favore un importo quasi equivalente al salario di un anno, siccome così

facendo ha in pratica “annullato” il guadagno complessivo della consorte. Per

di più questo atteggiamento è anche inaccettabile, in quanto l’accusato disponeva

all’epoca di un’entrata di fr. 5'000.--, che era sicuramente sufficiente per il

mantenimento dell’intero nucleo famigliare, ritenuto che il calcolo dell’eccedenza

pignorabile effettuato dell’Ufficio denunciante teneva conto della situazione finanziaria

della famiglia e dei minimi vitali dei suoi componenti. Pure incomprensibile è

il fatto che, stante la difficile situazione finanziaria, il marito abbia voluto

salvaguardare alla moglie un‘occupazione al 60% a __________ con una

retribuzione di (soli) fr. 19'000.-- annui.

Insostenibili sono

pure le giustificazioni addotte dall’accusato sulla (mancata) fondatezza delle

pretese alla base degli atti esecutivi inoltrati contro sua moglie, considerato

che la stessa ha sempre accettato le decisioni della creditrice __________ AG senza

mai impugnarle e che il marito in aula non è stato nemmeno in grado di dire a

cosa dette pretese si riferissero. Anche i presupposti oggettivi dell’art. 169

CP sono, di conseguenza, perfettamente adempiuti.

6. Ai sensi dell'art. 292 CP

si rende colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità ed è punito con

l'arresto o con la multa, chiunque non ottempera ad una decisione a lui

intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto

comminatoria della pena prevista dall’articolo in questione. Condizione

essenziale è, dunque, che il destinatario dell’ordine venga espressamente

avvertito della pena in cui può incorrere in caso di disobbedienza (Rep. 1997,

pag. 283; CORBOZ, op. cit., art. 292, n. 23): l’autore deve quindi conoscere

l’ordine, la sua validità e le conseguenze penali di un’eventuale disobbedienza

(DTF 119 IV 240). Dal punto di vista soggettivo, la disobbedienza deve essere

intenzionale, anche se il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 240). La

disobbedienza adempie la fattispecie penale dell’art. 292 CP anche laddove il

comportamento vietato sia già punibile come tale, per esempio quale offesa

all’onore o concorrenza sleale, ciò a differenza del caso in cui la

disobbedienza alla decisione come tale adempia la fattispecie legale di

un’infrazione speciale punita dal diritto federale o cantonale (DTF 121 IV 29).

La comminatoria pronunciata ai sensi dell’art. 292 CP può dar luogo ad una

condanna per ogni singolo caso d’inottemperanza (DTF 104 IV 229) e la condanna

non libera l’autore dell’infrazione dal dovere di sottomettersi alla decisione

dell’autorità. Se egli persiste nella sua azione o omissione colpevole, può

incorrere in diverse condanne senza poter invocare la violazione del principio ne

bis in idem a condizione che ogni condanna faccia riferimento ad un periodo

diverso in cui l’autore abbia agito, rispettivamente omesso di agire

conformemente all’ordine ricevuto (CORBOZ, op. cit., art. 292, n. 32).

Come risulta dagli atti di causa,

sul retro di ogni verbale di pignoramento intimato dall’autorità esecutiva

all’escusso sono stampate per intero le norme legali di riferimento (artt. 169

e 292 CP), con espressa menzione delle conseguenze in caso di diversa

destinazione dell’eccedenza pignorabile. Le decisioni emanate dall’Ufficio

esecuzioni e fallimenti di __________, non contestate dall’accusato e cresciute

in giudicato, adempiono quindi perfettamente ai requisiti appena enunciati ed

il loro mancato rispetto, secondo le modalità descritte ai considerandi che

precedono, è senza dubbio da considerare penalmente reprensibile.

7. Sulla commisurazione della

pena va detto che l’autore si è dimostrato poco collaborativo, contraddittorio

e non sempre credibile nella ricostruzione dei fatti al dibattimento; nessun

accenno da parte sua ad un pentimento, ritenuto che ancora in aula ACCU 1 si considerava

essere nel giusto, addossando la responsabilità della sua situazione debitoria

alle Istituzioni (che non sarebbero in grado d’emanare decisioni corrette) e ai

creditori (le casse malati) da lui definite “sciacalli”. A suo dire, se

non avesse agito così avrebbe dovuto “richiedere l’assistenza”; una

giustificazione, questa, assolutamente insostenibile, ritenuto che il calcolo

dell’eccedenza pignorabile tiene conto delle spese del debitore proprio per

evitare la conseguenza ipotizzata dall’accusato.

Visti gli artt. 169 e 292 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di distrazione

di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, ex art. 169

CP, e disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP, per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3233/2008

del 1° settembre 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria

di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di

fr. 500.00 (cinquecento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr.

200.00

(duecento);

§ in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 450.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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