10.2008.396
Disporre arbitrariamente in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati (fr. 11'100.00); omettere di ottemperare alle ingiunzioni dell'UEF
18 febbraio 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
10.2008.396
Data decisione, Autorità:
18.02.2009, PRPEN
Titolo:
Disporre arbitrariamente in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati (fr. 11'100.00); omettere di ottemperare alle ingiunzioni dell'UEF
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
DISTRAZIONE DI VALORI PATRIMONIALI SOTTPOSTI A PROCEDIMENTO
art. 169 CPS
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2008.396
DA
3233/2008
Bellinzona
18 febbraio 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. distrazione di valori patrimoniali
sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, a __________ e __________,
nel periodo febbraio 2006 - maggio 2007, arbitrariamente disposto, in danno dei
creditori, di valori patrimoniali pignorati, e meglio, per avere distratto
mensilmente a proprio profitto la somma di fr. 800.00, per complessivi fr.
11'100.00, oggetto dei verbali di pignoramento __________ maggio 2005 / __________
luglio 2005 e __________ settembre 2005 / __________ ottobre 2005 dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di __________, ritenuto che l’accusato ha provveduto
ad effettuare soli tre versamenti per complessivi fr. 1'700.00;
2. disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere, a __________ e __________,
nel periodo febbraio 2006 - maggio 2007, omesso di ottemperare alle ingiunzioni
di cui ai verbali di pignoramento __________ maggio 2005 / __________ luglio
2005 e __________ settembre 2005 / __________ ottobre 2005 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, mediante i quali gli veniva fatto
ordine, sotto esplicita comminatoria dell’art. 292 CP, di provvedere
mensilmente al versamento a favore del suddetto ufficio dell’importo pignorato
di fr. 800.00;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze
di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 169
e 292 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 1°
settembre 2008 n. 3233/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'300.- corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 130.- (centotrenta) -
(art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento)
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art.
106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 24 settembre 2008;
indetto il pubblico dibattimento in data 18
febbraio 2009 al quale ha presenziato unicamente l’accusato, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato che
ribadisce di avere pagato dei debiti che non gli sono stati riconosciuti come
pagati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole
di:
- distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
- disobbedienza a decisioni
dell’autorità,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa
ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri
processuali?
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. I fatti che hanno dato
adito alla condanna dell’accusato sono riconducibili a quanto deciso
dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ nei quattro verbali di
pignoramento allestiti il __________ maggio 2005, il __________ luglio 2005, __________
settembre 2005 e il __________ ottobre 2005, tutti regolarmente cresciuti in
giudicato. Da queste decisioni si evince che il debitore ACCU 1 all’epoca versava
in una grave situazione debitoria, ma che, nonostante questo, era stato
ritenuto in grado di far fronte ad un pagamento mensile di fr. 800.--; importo,
questo, che costituisce la cosiddetta “eccedenza pignorabile”. Malgrado le
accennate difficoltà finanziarie, l’accusato beneficiava in effetti di
un’entrata mensile di fr. 5'000.--, derivante dalla sua attività di architetto
indipendente, da lui stesso dichiarata e mai contestata (vedi verb. int. 28
giugno 2007, pag. 3).
2. Nonostante le risultanze
di cui sopra e l’obbligatorietà delle misure imposte dall’Ufficio esecuzione e
fallimenti, l’accusato ha rispettato solo in minima parte le decisioni emesse
dal citato Ufficio, ciò che ha indotto questa Autorità ad inoltrare la denuncia
penale del __________ settembre 2006, riferita ai mancati pagamenti per il
periodo intercorrente da febbraio a settembre 2006 (8 mesi, ovvero, fr.
6'400.--). A nulla sono valsi gli accordi transattivi conclusi posteriormente con
l’accusato (v. scritto Ufficio esecuzione e fallimenti del __________ ottobre
2006) siccome il debitore ha continuato a far fronte ai propri impegni di
pagamento in misura insufficiente (v. scritto Ufficio esecuzione e fallimenti
del __________ giugno 2007), così che l’Ufficio denunciante ha dovuto estendere
la denuncia fino al mese di maggio del 2007 (fr. 11'900.--, tenuto conto
dell’acconto di fr. 900.-- versato dal debitore il 10 novembre 2006). Pure vano
è stato il tentativo del Procuratore pubblico di condurre l’accusato a
rispettare i propri doveri (v verbale del 28 giugno 2007 e scritto Ufficio
esecuzione e fallimenti del 2 luglio 2007), in quanto nemmeno in questo caso il
debitore ha onorato i propri impegni (v. scritti Ufficio esecuzione e
fallimenti del 17 luglio 2008 e 18 agosto 2008), cosicché il 1° settembre 2008
è stato emanato il decreto d’accusa di cui al presente procedimento.
3. Le motivazioni alla base
del mancato rispetto delle decisioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono
quelle illustrate dall’accusato nella sua opposizione del 24 settembre 2008. ACCU
1, nonostante avesse la piena disponibilità finanziaria per far fronte agli
obblighi a lui imposti, ha utilizzato le proprie entrate in contanti per
saldare i debiti di sua moglie __________. A quest’ultima erano stati infatti
intimati diversi precetti esecutivi e due comminatorie di fallimento da parte
della __________. A detta dell’imputato, la sua famiglia non avrebbe potuto
permettersi il fallimento della moglie in quanto questa, nella sua qualità di
gerente della società __________ Sagl (che gestisce il bar __________ a __________),
provvedeva al sostentamento del marito. Il fallimento della donna avrebbe
implicato “la perdita delle poche entrate che ci permettono di vivere”,
ha ribadito l’imputato al dibattimento. Per cui, anziché far fronte alle
pendenze che lo riguardavano personalmente, egli ha pagato i debiti della
moglie qui sotto indicati:
-
__________ maggio 2006: fr. 10'540.15 a saldo di
un precetto,
-
__________ giugno 2006: fr. 2'377.85 a saldo di
una comminatoria,
-
__________ novembre 2006: fr. 2'243.20 a saldo di un
precetto,
-
__________ novembre 2006: fr. 574.10 a saldo di un
precetto.
Effettivamente
l’istruttoria di causa ha dimostrato che a __________ sono stati intimati degli
atti esecutivi e che il marito, anziché versare quanto stabilito dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, ha “saldato” i debiti della moglie, così
come si evince appunto dalla documentazione prodotta:
-
esecuzione no __________, comminatoria del __________ aprile 2006
di fr. 10'540.15, pagata il __________ maggio 2006,
-
esecuzione no __________ comminatoria del __________ maggio 2006
di fr. 2'377.85, pagata il __________ giugno 2006;
-
esecuzioni no __________ e no __________ precetti del __________
settembre 2006 di fr. 2'243.20 e di fr. 574.10, pagate il __________ novembre
2006.
Fatti
I pagamenti
appena riassunti non collimano perfettamente con quanto descritto
dall’accusato, ma dimostrano in ogni caso che egli ha pagato esecuzioni per
importi tutt’altro che indifferenti. Va quindi subito osservato che questi
importi, se rettamente destinati, avrebbero permesso all’accusato di ossequiare
l’ordine di versamento dell’eccedenza pignorabile che lo riguardava.
Appurato dunque
il mancato rispetto delle decisioni emesse a suo carico, occorre ora stabilire
se le motivazioni addotte dal debitore e l’atteggiamento da lui assunto
costituiscono un valido motivo giustificativo, così come da lui preteso.
4. Il reato di
cui all'art. 169 CP - secondo cui è punito per distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale chiunque arbitrariamente
dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati,
compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento
o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al
patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali -
presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore. Il
dolo eventuale è comunque sufficiente (decisione TF 6S.103/2003 -6P.141/2003
del 2.4.2004 e riferimenti; BSK StGB II - A. BRUNNER, Basilea 2003, n. 24 ad
art. 169 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, n. 10 ad art. 169 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 315; B. CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 20 ad art. 169 CP).
Nel caso che
ci occupa non vi sono dubbi sulle intenzioni dell’autore di non onorare quanto
deciso dall’Ufficio denunciante, ritenuto che egli voleva scientemente “evitare
il fallimento della moglie”. Logico quindi anche il conseguente pregiudizio
patito dai suoi debitori. Occorre quindi unicamente stabilire se questo agire
dev’essere considerato “arbitrario” così come prevede la norma citata poc’anzi,
oppure se le motivazioni che hanno spinto ACCU 1 a non rispettare le decisioni emanate nei suoi confronti sono tali da rendere ammissibile il suo
comportamento. Ipotesi, quest’ultima, che non non è assolutamente data nel caso
in esame, ritenuto che, secondo la dottrina citata nel precedente capoverso possono
e devono essere considerati arbitrari tutti quegli atti di disposizione del
debitore che non sono stati autorizzati dalla legge, dall’Autorità competente
oppure dai creditori di riferimento e che, nella fattispecie, non è il caso.
5. Abbondanzialmente
va poi rilevato che l’agire dell’accusato non appare nemmeno giustificato delle
circostanze concrete, ritenuto che, stando a quanto dichiarato dal marito, __________
percepiva unicamente fr. 19'000.-- annui per una non ben definita attività di “consulente”
di un esercizio pubblico a __________. È quindi illogico che il marito abbia versato
a suo favore un importo quasi equivalente al salario di un anno, siccome così
facendo ha in pratica “annullato” il guadagno complessivo della consorte. Per
di più questo atteggiamento è anche inaccettabile, in quanto l’accusato disponeva
all’epoca di un’entrata di fr. 5'000.--, che era sicuramente sufficiente per il
mantenimento dell’intero nucleo famigliare, ritenuto che il calcolo dell’eccedenza
pignorabile effettuato dell’Ufficio denunciante teneva conto della situazione finanziaria
della famiglia e dei minimi vitali dei suoi componenti. Pure incomprensibile è
il fatto che, stante la difficile situazione finanziaria, il marito abbia voluto
salvaguardare alla moglie un‘occupazione al 60% a __________ con una
retribuzione di (soli) fr. 19'000.-- annui.
Insostenibili sono
pure le giustificazioni addotte dall’accusato sulla (mancata) fondatezza delle
pretese alla base degli atti esecutivi inoltrati contro sua moglie, considerato
che la stessa ha sempre accettato le decisioni della creditrice __________ AG senza
mai impugnarle e che il marito in aula non è stato nemmeno in grado di dire a
cosa dette pretese si riferissero. Anche i presupposti oggettivi dell’art. 169
CP sono, di conseguenza, perfettamente adempiuti.
6. Ai sensi dell'art. 292 CP
si rende colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità ed è punito con
l'arresto o con la multa, chiunque non ottempera ad una decisione a lui
intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista dall’articolo in questione. Condizione
essenziale è, dunque, che il destinatario dell’ordine venga espressamente
avvertito della pena in cui può incorrere in caso di disobbedienza (Rep. 1997,
pag. 283; CORBOZ, op. cit., art. 292, n. 23): l’autore deve quindi conoscere
l’ordine, la sua validità e le conseguenze penali di un’eventuale disobbedienza
(DTF 119 IV 240). Dal punto di vista soggettivo, la disobbedienza deve essere
intenzionale, anche se il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 240). La
disobbedienza adempie la fattispecie penale dell’art. 292 CP anche laddove il
comportamento vietato sia già punibile come tale, per esempio quale offesa
all’onore o concorrenza sleale, ciò a differenza del caso in cui la
disobbedienza alla decisione come tale adempia la fattispecie legale di
un’infrazione speciale punita dal diritto federale o cantonale (DTF 121 IV 29).
La comminatoria pronunciata ai sensi dell’art. 292 CP può dar luogo ad una
condanna per ogni singolo caso d’inottemperanza (DTF 104 IV 229) e la condanna
non libera l’autore dell’infrazione dal dovere di sottomettersi alla decisione
dell’autorità. Se egli persiste nella sua azione o omissione colpevole, può
incorrere in diverse condanne senza poter invocare la violazione del principio ne
bis in idem a condizione che ogni condanna faccia riferimento ad un periodo
diverso in cui l’autore abbia agito, rispettivamente omesso di agire
conformemente all’ordine ricevuto (CORBOZ, op. cit., art. 292, n. 32).
Come risulta dagli atti di causa,
sul retro di ogni verbale di pignoramento intimato dall’autorità esecutiva
all’escusso sono stampate per intero le norme legali di riferimento (artt. 169
e 292 CP), con espressa menzione delle conseguenze in caso di diversa
destinazione dell’eccedenza pignorabile. Le decisioni emanate dall’Ufficio
esecuzioni e fallimenti di __________, non contestate dall’accusato e cresciute
in giudicato, adempiono quindi perfettamente ai requisiti appena enunciati ed
il loro mancato rispetto, secondo le modalità descritte ai considerandi che
precedono, è senza dubbio da considerare penalmente reprensibile.
7. Sulla commisurazione della
pena va detto che l’autore si è dimostrato poco collaborativo, contraddittorio
e non sempre credibile nella ricostruzione dei fatti al dibattimento; nessun
accenno da parte sua ad un pentimento, ritenuto che ancora in aula ACCU 1 si considerava
essere nel giusto, addossando la responsabilità della sua situazione debitoria
alle Istituzioni (che non sarebbero in grado d’emanare decisioni corrette) e ai
creditori (le casse malati) da lui definite “sciacalli”. A suo dire, se
non avesse agito così avrebbe dovuto “richiedere l’assistenza”; una
giustificazione, questa, assolutamente insostenibile, ritenuto che il calcolo
dell’eccedenza pignorabile tiene conto delle spese del debitore proprio per
evitare la conseguenza ipotizzata dall’accusato.
Visti gli artt. 169 e 292 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di distrazione
di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, ex art. 169
CP, e disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP, per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3233/2008
del 1° settembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria
di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di
fr. 500.00 (cinquecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr.
200.00
(duecento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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