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Decisione

10.2008.399

Picchiare la moglie

11 febbraio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 3254/2008 della che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 0 (tre) giorni (art.

106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

ed inoltre La condanna non verrà scritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 11 febbraio 2009,

al quale hanno preso parte l’accusato ed il di lui difensore, mentre la

Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito invocando la legittima difesa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’imputato autore colpevole

di vie di fatto (reiterate)?

2.

Sussiste un caso di legittima

difesa?

3.

Quale dev’essere la pena se

l’imputato è riconosciuto colpevole?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 126 cpv. 1 e 177 cpv.

3.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie

di fatto non reiterate, ex art. 126 cpv. 1 CP, per avere, in data

17.08.2008

a __________ presso l’appartamento della moglie, strattonato la

moglie LESA 1, afferrandola per i vestiti;

manda ACCU 1

esente da pena (art. 177

cpv. 3 CP);

carica le tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 200.00 all’accusato;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di DI 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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