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Decisione

10.2008.401

Circolare con un'autovettura a 123 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h

18 febbraio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 250.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 3'750.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 700.-

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 ottobre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 febbraio 2009,

al quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei difensore, mentre il

Procuratore pubblico, con lettera 21 gennaio 2009, ha rinunciato ad

intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento della propria assista ed in via subordinata

che la pena venga ridotta ai minimi termini;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti;

1.

È l’accusata autrice colpevole

di un’infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cifra 1 e 2 LCS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

contravvenzione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1

LCStr, per aver circolato alla velocità di 123 Km/h (dedotto il margine di

tolleranza), velocità accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,

malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h, in territorio di __________;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.00

(cinquecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al pagamento di ½ delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ufficio giuridico della Sezione

della circolazione, Camorino

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 75.00 tassa

di giustizia

fr. 75.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa

di giustizia

fr. 75.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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