10.2008.401
Circolare con un'autovettura a 123 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h
18 febbraio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.401
Data decisione, Autorità:
18.02.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare con un'autovettura a 123 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.401
DA
3461/2008
Bellinzona
18
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità
di 123 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr; in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguita con decreto d’accusa del 22
settembre 2008 n. 3461/2008 del che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 250.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 3'750.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.-
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 ottobre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 febbraio 2009,
al quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei difensore, mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 21 gennaio 2009, ha rinunciato ad
intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento della propria assista ed in via subordinata
che la pena venga ridotta ai minimi termini;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti;
1.
È l’accusata autrice colpevole
di un’infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cifra 1 e 2 LCS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
contravvenzione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1
LCStr, per aver circolato alla velocità di 123 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza), velocità accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 Km/h, in territorio di __________;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.00
(cinquecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
al pagamento di ½ delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ufficio giuridico della Sezione
della circolazione, Camorino
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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